Messaggioda lovekill78 » 18/10/2011 - 15:57
Tar Puglia. Su giochi e scommesse, l'art. 88 Tulps incompatibile con il diritto comunitario
(Jamma) Non legittimo il diniego di rilascio dell'art. 88 Tulps operato dal questore di Bari su un Centro Trasmissione Dati di Molfetta. Questo quanto stabilito dai giudici del Tar Puglia che hanno accolto il ricorso del titolare del ctd relativo
a scommesse su eventi sportivi a favore della società austriaca Goldbet Sportwetten Gmbh, titolare di licenza rilasciata dalla Repubblica Austriaca.
Il Tar Bari ha cosi deciso di allinearsi alla pronuncia del Consiglio di Stato sez. VI n. 7035 del 12 novembre 2009 che ha ritenuto che la disciplina nazionale risulta incompatibile con il diritto comunitario nella misura in cui rende di fatto difficoltoso l’accesso alle concessioni per il fatto stesso che il numero di concessioni è di per sé limitato. Allo stesso tempo, il Consiglio di Stato ritiene l’art. 88 T.U.L.P.S. incompatibile con i principi comunitari laddove esclude un soggetto dal rilascio della autorizzazione per il solo fatto che l’autorizzazione richiesta sia effettuata da società con concessione rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il quadro normativo vigente in Italia in materia di giochi e scommesse all’art. 1 del D. L.vo 496 del 1948, stabilisce che “l’organizzazione e l’esercizio dei giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di danaroâ€