Questa volta tocca a GoldBet
Inviato: 18/09/2011 - 21:37
Il Tribunale di Reggio Calabria annulla sequestro di CED
L’ordinanza è stata depositata il 25 agosto 2011 e si allinea alle innumerevoli pronunce favorevoli a Ced collegati all’operatore austriaco Goldbet Sportwetten gmbh, che dal 2009 ad oggi sono state rese in accoglimento dei ricorsi presentati dall’avv.Marco Ripamonti, con studio in Viterbo e Firenze, che da allora si occupa della difesa dei soggetti indagati.
L’ordinanza, che si articola in ben 24 pagine, offre una meticolosa ricostruzione della giurisprudenza dei giudici di Lussemburgo, di Piazza Cavour e di Palazzo Spada, con analisi del sistema concessoria italiana e della sua evoluzione.
La Corte del Riesame di Reggio Calabria, che già in precedenza aveva individuato in Goldbet il soggetto direttamente leso dal Bando Bersani e in particolare dall’art.23, 3 comma dello schema di convenzione, ha ribadito l’incompatibilità comunitaria dell’attuale schema concessorio italiano, procedendo conseguentemente alla disapplicazione della norma penale, con annullamento del sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica di Palmi ed ordine di restituzione di tutto quanto sottoposto alla misura.
Da rilevare come l’ordinanza faccia anche ampio cenno alla sentenza della Corte CE “Santacasaâ€
L’ordinanza è stata depositata il 25 agosto 2011 e si allinea alle innumerevoli pronunce favorevoli a Ced collegati all’operatore austriaco Goldbet Sportwetten gmbh, che dal 2009 ad oggi sono state rese in accoglimento dei ricorsi presentati dall’avv.Marco Ripamonti, con studio in Viterbo e Firenze, che da allora si occupa della difesa dei soggetti indagati.
L’ordinanza, che si articola in ben 24 pagine, offre una meticolosa ricostruzione della giurisprudenza dei giudici di Lussemburgo, di Piazza Cavour e di Palazzo Spada, con analisi del sistema concessoria italiana e della sua evoluzione.
La Corte del Riesame di Reggio Calabria, che già in precedenza aveva individuato in Goldbet il soggetto direttamente leso dal Bando Bersani e in particolare dall’art.23, 3 comma dello schema di convenzione, ha ribadito l’incompatibilità comunitaria dell’attuale schema concessorio italiano, procedendo conseguentemente alla disapplicazione della norma penale, con annullamento del sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica di Palmi ed ordine di restituzione di tutto quanto sottoposto alla misura.
Da rilevare come l’ordinanza faccia anche ampio cenno alla sentenza della Corte CE “Santacasaâ€