Libere sale giochi e sale scommesse. Di Marilisa Bombi
Inviato: 23/08/2011 - 11:37
(Jamma) Sale giochi, discoteche, agenzie d'affari, sale scommesse, sono state liberalizzate dalla manovra-bis (dl 138/2011). In pratica per iniziare ad esercitare l'attività tra un anno non sarà più necessaria la licenza ma sarà sufficiente presentare una Scia.
Il vento liberista, - come si legge sul quotidiano online Italia Oggi - contrariamente a quanto era avvenuto con il dlgs 59/2010 di recepimento della direttiva Servizi, soffia non soltanto sui procedimenti di competenza dei comuni, ma anche su quelli che sono rimasti in capo al questore, dopo le due distinte deleghe conferite agli enti locali. Ciò in quanto i presupposti che stanno alla base dell'obbligo della licenza o autorizzazione previste dal Testo unico di pubblica sicurezza non rilevano, ai fini di un eventuale «danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana o per contrasto con l'utilità sociale». Sono soltanto questi, infatti, in base al decreto legge del 13 agosto, i vincoli che potrebbero legittimare, per le attività economiche, il mantenimento di un sistema autorizzatorio che, tra un anno, verrà definitivamente abrogato. E così, un altro pilastro sul quale si è sorretto il potere discrezionale della pubblica amministrazione è destinato ad essere definitivamente demolito. Anche se, relativamente a questo aspetto, fin da ora emergono problemi che Stato e regioni dovranno fare la loro parte per risolvere entro il termine stabilito di un anno, al fine di poter dare pratica attuazione ai nuovi principi. Il comma 3 dell'art. 3 del dl 138/2011, infatti, prevede che sono in ogni caso soppresse, alla scadenza dell'anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, «le disposizioni normative statali incompatibili i principi introdotti, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi». Ma quanto il legislatore non ha fino ad ora chiarito, è come sarà possibile passare dal sistema dell'autorizzazione o della licenza a quello della segnalazione certificata di inizio attività nel caso di inadempienza delle regioni. Questi enti territoriali, infatti, nonostante la modifica dell'articolo 117 Cost. sono stati restii a mettere mano alla disciplina già contenuta nel Tulps e dal 2001 diventata, per tutte le funzioni attribuite ai comuni, di competenza delle regioni. Ma adesso hanno tempo un solo anno per adeguare «i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge». Il problema sta nel fatto che l'articolo 19 della legge 241/1990 che disciplina l'istituto della Scia è chiaro nello stabilire che la segnalazione consente l'esercizio immediato dell'attività di impresa nei soli casi in cui la p.a. non disponga di alcun potere discrezionale. Ma per tutte le fattispecie disciplinate dal testo unico di pubblica sicurezza che risale per la gran parte al lontano 1926 (rd 1848) esiste la discrezionalità della p.a, e quindi del comune o del questore, di valutare il possesso dei requisiti morali prescritti dall'articolo 11 del medesimo Tulps (r.d. 773/1931) e, di conseguenza, non potrebbe essere utilizzata la Scia. Peraltro, il problema si è posto già di recente con il codice del turismo, che ha previsto l'apertura degli alberghi a seguito della Scia, lasciando i comuni nel caos, in quanto non sanno come poter applicare le nuove norme e sono in attesa di conoscere il parere del Ministero dell'Interno. La questione era stata presa in considerazione dal governo, già un decennio fa, con i regolamenti di semplificazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di autoveicoli che avevano sostituito l'autorizzazione prescritta dall'art. 86 del Tulps con una Dia (Denuncia di inizio attività ) ora Scia, sia per l'attività di noleggio senza conducente, sia per l'attività di rimessa. Ma in questo caso la discrezionalità era stata rimossa, con la possibilità per il questore di disporre la cessazione dell'attività soltanto per motivate esigenze di pubblica sicurezza.
Il vento liberista, - come si legge sul quotidiano online Italia Oggi - contrariamente a quanto era avvenuto con il dlgs 59/2010 di recepimento della direttiva Servizi, soffia non soltanto sui procedimenti di competenza dei comuni, ma anche su quelli che sono rimasti in capo al questore, dopo le due distinte deleghe conferite agli enti locali. Ciò in quanto i presupposti che stanno alla base dell'obbligo della licenza o autorizzazione previste dal Testo unico di pubblica sicurezza non rilevano, ai fini di un eventuale «danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana o per contrasto con l'utilità sociale». Sono soltanto questi, infatti, in base al decreto legge del 13 agosto, i vincoli che potrebbero legittimare, per le attività economiche, il mantenimento di un sistema autorizzatorio che, tra un anno, verrà definitivamente abrogato. E così, un altro pilastro sul quale si è sorretto il potere discrezionale della pubblica amministrazione è destinato ad essere definitivamente demolito. Anche se, relativamente a questo aspetto, fin da ora emergono problemi che Stato e regioni dovranno fare la loro parte per risolvere entro il termine stabilito di un anno, al fine di poter dare pratica attuazione ai nuovi principi. Il comma 3 dell'art. 3 del dl 138/2011, infatti, prevede che sono in ogni caso soppresse, alla scadenza dell'anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, «le disposizioni normative statali incompatibili i principi introdotti, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi». Ma quanto il legislatore non ha fino ad ora chiarito, è come sarà possibile passare dal sistema dell'autorizzazione o della licenza a quello della segnalazione certificata di inizio attività nel caso di inadempienza delle regioni. Questi enti territoriali, infatti, nonostante la modifica dell'articolo 117 Cost. sono stati restii a mettere mano alla disciplina già contenuta nel Tulps e dal 2001 diventata, per tutte le funzioni attribuite ai comuni, di competenza delle regioni. Ma adesso hanno tempo un solo anno per adeguare «i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge». Il problema sta nel fatto che l'articolo 19 della legge 241/1990 che disciplina l'istituto della Scia è chiaro nello stabilire che la segnalazione consente l'esercizio immediato dell'attività di impresa nei soli casi in cui la p.a. non disponga di alcun potere discrezionale. Ma per tutte le fattispecie disciplinate dal testo unico di pubblica sicurezza che risale per la gran parte al lontano 1926 (rd 1848) esiste la discrezionalità della p.a, e quindi del comune o del questore, di valutare il possesso dei requisiti morali prescritti dall'articolo 11 del medesimo Tulps (r.d. 773/1931) e, di conseguenza, non potrebbe essere utilizzata la Scia. Peraltro, il problema si è posto già di recente con il codice del turismo, che ha previsto l'apertura degli alberghi a seguito della Scia, lasciando i comuni nel caos, in quanto non sanno come poter applicare le nuove norme e sono in attesa di conoscere il parere del Ministero dell'Interno. La questione era stata presa in considerazione dal governo, già un decennio fa, con i regolamenti di semplificazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di autoveicoli che avevano sostituito l'autorizzazione prescritta dall'art. 86 del Tulps con una Dia (Denuncia di inizio attività ) ora Scia, sia per l'attività di noleggio senza conducente, sia per l'attività di rimessa. Ma in questo caso la discrezionalità era stata rimossa, con la possibilità per il questore di disporre la cessazione dell'attività soltanto per motivate esigenze di pubblica sicurezza.