ANTIMAFIA, MODIFICARE 88 TULPS
Inviato: 21/07/2011 - 13:29
La Commissione chiede di assoggettare gli operatori senza licenza a obblighi e controlli cui devono sottostare quelli legali
La Commissione Antimafia, nella Relazione sulle infiltrazioni criminali nel gioco lecito e illecito approvata ieri sera, caldeggia l'adozione di due proposte normative. La prima è una modifica all'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per assoggettare ai controlli e agli obblighi che vigono per gli operatori legali anche le compagnie estere che esercitano in Italia senza alcuna licenza. L'art. 88 - ricorda la Commissione - prescrive che la licenza per l'esercizio delle scommesse "può essere rilasciata esclusivamente a soggetti che abbiano in precedenza ottenuto concessione o autorizzazione da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzare e gestire le scommesse o comunque a soggetti all'uopo incaricati dal concessionario". Si tratta di una norma che i giudici nazionali hanno preso in considerazione più volte, nei ricorsi e nelle cause che riguardano le agenzie che sul territorio italiano si limitano a raccogliere le scommesse ed a convogliarle telematicamente a società straniere. "La disamina degli approcci interpretativi dei giudici di merito, del giudice di legittimità e della Corte di giustizia delle Comunità europee si è rivelata indispensabile" si legge nella relazione, "poiché è emerso in questo settore un contrasto fra l'ordinamento interno, secondo il quale, ai sensi dell'art. 88 TULPS, è necessaria la licenza, e i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi previsti, rispettivamente, agli articoli 43 e 49 del Trattato CE. Alla luce dell'ampia discussione svolta è stata ritenuta opportuna l'elaborazione di una proposta normativa di modifica, in sede legislativa o regolamentare della materia, al fine di armonizzare il TULPS con i principi comunitari". La proposta di modifica pertanto "assoggetta al controllo ed agli obblighi statuali anche le società estere che operino sul territorio nazionale".
La Commissione Antimafia, nella Relazione sulle infiltrazioni criminali nel gioco lecito e illecito approvata ieri sera, caldeggia l'adozione di due proposte normative. La prima è una modifica all'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per assoggettare ai controlli e agli obblighi che vigono per gli operatori legali anche le compagnie estere che esercitano in Italia senza alcuna licenza. L'art. 88 - ricorda la Commissione - prescrive che la licenza per l'esercizio delle scommesse "può essere rilasciata esclusivamente a soggetti che abbiano in precedenza ottenuto concessione o autorizzazione da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzare e gestire le scommesse o comunque a soggetti all'uopo incaricati dal concessionario". Si tratta di una norma che i giudici nazionali hanno preso in considerazione più volte, nei ricorsi e nelle cause che riguardano le agenzie che sul territorio italiano si limitano a raccogliere le scommesse ed a convogliarle telematicamente a società straniere. "La disamina degli approcci interpretativi dei giudici di merito, del giudice di legittimità e della Corte di giustizia delle Comunità europee si è rivelata indispensabile" si legge nella relazione, "poiché è emerso in questo settore un contrasto fra l'ordinamento interno, secondo il quale, ai sensi dell'art. 88 TULPS, è necessaria la licenza, e i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi previsti, rispettivamente, agli articoli 43 e 49 del Trattato CE. Alla luce dell'ampia discussione svolta è stata ritenuta opportuna l'elaborazione di una proposta normativa di modifica, in sede legislativa o regolamentare della materia, al fine di armonizzare il TULPS con i principi comunitari". La proposta di modifica pertanto "assoggetta al controllo ed agli obblighi statuali anche le società estere che operino sul territorio nazionale".