Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) si è pronunciato sul ricorso di un ctd di Albenga, mettendo 'in discussione' il sistema normativo italiano in materia di scommesse. Nell'ordinanza si legge: "Tenuto conto che il ricorrente si duole principalmente che il Questore di Savona abbia respinto la domanda di autorizzazione per il solo fatto che la Società SkySport365 Gmbh, dotata di regolare licenza per l'attività di bookmaker rilasciata dal governo regionale del Tirolo austriaco, non dispone della concessione ministeriale italiana, concessione che viene rilasciata sulla base di una normativa nazionale discriminatoria a parere del ricorrente;
Considerato che , secondo la Corte di Giustizia Europea ciò che rende contraria ai principi comunitari la normativa italiana in tema di concessione è rappresentato, piuttosto, dalle modalità con cui il regime concessorio è stato disciplinato e, quindi, attuato e ciò sotto un triplice profilo: a) la previsione di un numero di concessioni limitato, permanendo il dubbio - ed un necessario ulteriore approfondimento rimesso, tuttavia, alle autorità italiane - che un numero molto contenuto di concessioni comporti una inutile compressione delle libertà ricordate; b) la previsione di limiti ingiustificati alla partecipazione alla gara per l'aggiudicazione delle concessioni, così che le società quotate con azioni anonime furono escluse dal bando di gara del 1999, subendo una radicale quanto illegittima compressione delle libertà ; c) la decisione dello Stato italiano, ancorché successiva alle prime sentenze della Corte di Giustizia e alla riforma introdotta con la legge finanziaria per l'anno 2003, di conservare il regime di monopolio in favore dei concessionari pubblici e, soprattutto, di prorogare le concessioni già attribuite, così scegliendo in modo consapevole di aprire la strada alla possibilità che la situazione di contrasto con l'ordinamento comunitario si protraesse per alcuni anni ancora; Ritenuto che tale giurisprudenza ha trovato larga conferma nelle pronunce del Consiglio di Stato (ad es., Cons. Stato, VI, 2 novembre 2009 n. 6732; id., 22 ottobre 2009 n. 6481) e che questo Tribunale ha recentemente seguito tali affermazioni (TAR Liguria, 2^, 24 giugno 2010 n. 5259); Considerato quindi che le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato determinate condanne per delitto non colposo con pena superiore a tre anni di reclusione e a chi è stato sottoposto a misura di prevenzione personale, o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure, ancora, a chi ha riportato condanna per alcuni reati, specificamente indicati, tra cui reati contro la moralità pubblica e il buon costume o violazioni della normativa relativa, appunto, ai giochi d'azzardo, ma che non possono essere collegate ad un sistema di rilascio di concessioni non legate a turbative dell'ordine pubblico e che è stato ritenuto in contrasto con una serie di libertà poste dai trattati UE; Ritenuto perciò di accogliere il ricorso nella parte in cui è denegata l'autorizzazione di polizia con la sola motivazione dell'assenza della concessione ministeriale








