DECRETO BERSANI DISCRIMINATORIO: GOLDBET VINCE A CALTANISSET
Inviato: 05/05/2011 - 12:07
Il Tribunale di Caltanissetta disapplica la normativa italiana e dissequestra con ordinanza del 19 aprile 2011 il centro elaborazione dati Goldbet di Murana Marisa, accogliendo il ricorso del difensore Marco Ripamonti.
Il Collegio Siciliano evidenzia come il Decreto Bersani non abbia fatto venir meno le restrizioni dell'ordinamento italiano censurate dalla Corte di Giustizia. Ciò è in linea con quanto asserito dalla Suprema Corte che conferma "la non conformità del regime concessorio italiano alla normativa comunitaria (...) con la conseguenza di prolungare nel tempo la situazione di contrasto con l'odinamento comunitario".
L'ordinanza prosegue precisando come le disposizioni del Bersani violino le libertà di prestazione di servizi e di stabilimento di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, in quanto sono discriminatorie e non rispondono a esigenze di ordine pubblico e sicurezza.
Conclude, quindi, ritenendo non applicabile al caso concreto il regime concessorio o autorizzatorio, le cui violazioni fondano l'intervento sanzionatorio previsto dall'art. 4 l.401/89, con la conseguenza che la fattispecie di reato viene ad essere privata dei suoi presupposti. Allo stesso modo risultano ingiustificati i limiti insiti nel regime concessorio nei confronti delle persone operanti in Italia che sono escluse dal rilascio dell'autorizzazione di polizia pur rispondendo ai requisiti di moralità e incensuratezza previsti dall'ordinamento.
jamma.it
Il Collegio Siciliano evidenzia come il Decreto Bersani non abbia fatto venir meno le restrizioni dell'ordinamento italiano censurate dalla Corte di Giustizia. Ciò è in linea con quanto asserito dalla Suprema Corte che conferma "la non conformità del regime concessorio italiano alla normativa comunitaria (...) con la conseguenza di prolungare nel tempo la situazione di contrasto con l'odinamento comunitario".
L'ordinanza prosegue precisando come le disposizioni del Bersani violino le libertà di prestazione di servizi e di stabilimento di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, in quanto sono discriminatorie e non rispondono a esigenze di ordine pubblico e sicurezza.
Conclude, quindi, ritenendo non applicabile al caso concreto il regime concessorio o autorizzatorio, le cui violazioni fondano l'intervento sanzionatorio previsto dall'art. 4 l.401/89, con la conseguenza che la fattispecie di reato viene ad essere privata dei suoi presupposti. Allo stesso modo risultano ingiustificati i limiti insiti nel regime concessorio nei confronti delle persone operanti in Italia che sono escluse dal rilascio dell'autorizzazione di polizia pur rispondendo ai requisiti di moralità e incensuratezza previsti dall'ordinamento.
jamma.it