L'avv. Ripamonti replica a Stanley
Inviato: 20/04/2011 - 19:23
(Jamma) Ho preso atto di quanto Stanley abbia divulgato ieri e sono rimasto alquanto sorpreso, ma anche dispiaciuto e deluso, per il nervosismo ed i toni offensivi che emergono e che, a mio avviso, costituiscono una vera e propria caduta di stile da parte di una Società che, personalmente, ho sempre molto apprezzato per diversi profili, non ultimo un certo ed inconfondibile british style.Toni offensivi che, gratuitamente e ingiustificatamente, vengono poi utilizzati anche all'indirizzo della mia persona.
Non è mio costume alzare i toni delle polemiche, ma non è neanche mio solito sottrarmi alle repliche. E quindi replicherò, ma con pacatezza e compostezza, in particolare agli attacchi personali. Ma, voglio augurarmi, senza accrescere i toni di una inutile polemica, ma anzi lanciando, se possibile, spunti di riflessione.
Quanto alla giurisprudenza formatasi sul caso Stanley certamente non posso che riconoscere - come ho già fatto con piacere in altre occasioni, anche nel ruolo di relatore in diversi convegni - i grandi meriti di questo bookmaker e dei suoi patrocinatori, che hanno contribuito all'affermazione di importanti principi anche e soprattutto a livello europeo.
Comprendo che quando si sia abituati a primeggiare possa infastidire la concorrenza che avanza, succede anche tra avvocati; ma con altrettanta franchezza, debbo precisare che i principi giuridici valgono per tutti e che i numerosissimi riesami accolti relativamente al caso Goldbet, sulla base anche e soprattutto di argomenti totalmente estranei alla posizione ed alla giurisprudenza Stanley, ne costituiscono una chiara evidenza.
Non posso, in proposito, non sottolineare come numerosi Tribunali italiani, sia in sede amministrativa, che penale, abbiano condiviso appieno le tesi presentate dal sottoscritto e dai colleghi che autorevolmente sono impegnati in sede amministrativa nell'assistenza dei malcapitati titolari di Ced attinti da rispettivi procedimenti. Anche il Consiglio di Stato, recentemente, si è espresso favorevolmente, seppure in sede cautelare. Tali tesi sono anche basate sulla serietà dell'Ordinamento Austriaco e sulla sua similitudine a quello Italiano, anche con riferimento a obiettivi di salvaguardia dei consumatori e di tutela della sicurezza. Non è certo questa la sede per elencare tutti i Tribunali che si sono occupati favorevolmente del caso Goldbet, a fronte di casi opposti davvero isolati, ma posso assicurare che sono davvero molti e con ordinanze assai significative, che nulla hanno a che vedere con Stanley. Insomma, ormai anche per Goldbet si è formata una giurisprudenza propria e, personalmente, mai in un mio riesame ho prodotto ordinanze di riesame riguardanti Stanley. Del resto, anche per Goldbet è stata sollevata una questione pregiudiziale ai sensi dell'art.234 TUE relativamente al bando Bersani e, poi, sono ormai diversi i Tribunali che, con convinzione e a prescindere dalla Corte di Cassazione, hanno individuato in Goldbet il soggetto maggiormente leso proprio per via della ritenuta partecipazione alla gara stessa. E ciò è frutto di tesi in gran parte diverse da quelle avanzate da Stanley.
Ma, ripeto, non è questa la sede per entrare in una diatriba comparativa sui numeri della giurisprudenza e su chi sia maggiormente danneggiato dagli effetti del bando; e tantomeno reputo questa la sede appropriata per confutare gli argomenti che sono stati sollevati nei confronti di Goldbet e della sua compagine societaria con toni francamente eccessivi e fuori luogo. Non si può parlare con tale non consentita disinvoltura di "crimini" in assenza di sentenze di condanna.
Ma ci saranno le sedi opportune per risolvere tali questioni.
Per quanto riguarda, poi, la mia personale formazione in materia, cui la Società Stanley ha voluto fare singolare riferimento, dopo venti anni di professione sono nella condizione di poter valutare come un vero e proprio valore aggiunto disporre anche di una certa conoscenza dell'evoluzione della materia del gioco (anche e soprattutto) di Stato a mezzo di apparecchi da intrattenimento (e cioè i tanto bistrattati videopoker, slot, vlt). Conoscenza, questa, che nei procedimenti in materia di raccolta di scommesse mi ha reso possibile, oltre al resto, ovviamente, proporre efficaci spunti di riflessione, anche dal punto di vista comparativo, fondati ad esempio sull'atteggiamento dello Stato Italiano (in materia di New Slot, Vlt, azzardo, alea programmata, percentuali di vincite, statistiche, concessionari, oneri ed obblighi, dipendenza dal gioco di Stato, pubblicità , ecc.) che, altrimenti, non sarei stato in grado di formulare. Spunti, questi, che sovente, debbo dire, si sono mostrati assai efficaci, come ad esempio nella prima fase dell'ormai datato "caso Astrabet" (ricorso d'urgenza presentato dinanzi al Tribunale di Roma) avverso i provvedimenti di oscuramento dei siti. Occasione in cui si parlò anche di slot machine (le comma 6) e della importante novità che andavano a rappresentare nell'Ordinamento Italiano a seguito della legge 289/2002. E che dire, poi, della disapplicazione dell'art.110 Tulps perchè in contrasto con la Direttiva 98/34 CE, disposta da diversi Tribunali? In quelle pronunce, al di là del dato tecnico, si celano importanti spunti, rilevanti anche in tema di raccolta di scommesse. Insomma, tutto ciò grazie anche all'umile esperienza dei videopoker. Materia, questa, che con passione continuo, peraltro, a praticare nei Tribunali.
Peccato che i bookmakers in ambito UE, anzichè collaborare e adottare linee compatibili e condivise, siano in conflitto. Non lo ritengo un atteggiamento costruttivo, ma pare proprio che ci sia sempre chi ritenga di essere più valoroso degli altri e si ostini a tutti i costi a continuare a volerlo essere.
Non è mio costume alzare i toni delle polemiche, ma non è neanche mio solito sottrarmi alle repliche. E quindi replicherò, ma con pacatezza e compostezza, in particolare agli attacchi personali. Ma, voglio augurarmi, senza accrescere i toni di una inutile polemica, ma anzi lanciando, se possibile, spunti di riflessione.
Quanto alla giurisprudenza formatasi sul caso Stanley certamente non posso che riconoscere - come ho già fatto con piacere in altre occasioni, anche nel ruolo di relatore in diversi convegni - i grandi meriti di questo bookmaker e dei suoi patrocinatori, che hanno contribuito all'affermazione di importanti principi anche e soprattutto a livello europeo.
Comprendo che quando si sia abituati a primeggiare possa infastidire la concorrenza che avanza, succede anche tra avvocati; ma con altrettanta franchezza, debbo precisare che i principi giuridici valgono per tutti e che i numerosissimi riesami accolti relativamente al caso Goldbet, sulla base anche e soprattutto di argomenti totalmente estranei alla posizione ed alla giurisprudenza Stanley, ne costituiscono una chiara evidenza.
Non posso, in proposito, non sottolineare come numerosi Tribunali italiani, sia in sede amministrativa, che penale, abbiano condiviso appieno le tesi presentate dal sottoscritto e dai colleghi che autorevolmente sono impegnati in sede amministrativa nell'assistenza dei malcapitati titolari di Ced attinti da rispettivi procedimenti. Anche il Consiglio di Stato, recentemente, si è espresso favorevolmente, seppure in sede cautelare. Tali tesi sono anche basate sulla serietà dell'Ordinamento Austriaco e sulla sua similitudine a quello Italiano, anche con riferimento a obiettivi di salvaguardia dei consumatori e di tutela della sicurezza. Non è certo questa la sede per elencare tutti i Tribunali che si sono occupati favorevolmente del caso Goldbet, a fronte di casi opposti davvero isolati, ma posso assicurare che sono davvero molti e con ordinanze assai significative, che nulla hanno a che vedere con Stanley. Insomma, ormai anche per Goldbet si è formata una giurisprudenza propria e, personalmente, mai in un mio riesame ho prodotto ordinanze di riesame riguardanti Stanley. Del resto, anche per Goldbet è stata sollevata una questione pregiudiziale ai sensi dell'art.234 TUE relativamente al bando Bersani e, poi, sono ormai diversi i Tribunali che, con convinzione e a prescindere dalla Corte di Cassazione, hanno individuato in Goldbet il soggetto maggiormente leso proprio per via della ritenuta partecipazione alla gara stessa. E ciò è frutto di tesi in gran parte diverse da quelle avanzate da Stanley.
Ma, ripeto, non è questa la sede per entrare in una diatriba comparativa sui numeri della giurisprudenza e su chi sia maggiormente danneggiato dagli effetti del bando; e tantomeno reputo questa la sede appropriata per confutare gli argomenti che sono stati sollevati nei confronti di Goldbet e della sua compagine societaria con toni francamente eccessivi e fuori luogo. Non si può parlare con tale non consentita disinvoltura di "crimini" in assenza di sentenze di condanna.
Ma ci saranno le sedi opportune per risolvere tali questioni.
Per quanto riguarda, poi, la mia personale formazione in materia, cui la Società Stanley ha voluto fare singolare riferimento, dopo venti anni di professione sono nella condizione di poter valutare come un vero e proprio valore aggiunto disporre anche di una certa conoscenza dell'evoluzione della materia del gioco (anche e soprattutto) di Stato a mezzo di apparecchi da intrattenimento (e cioè i tanto bistrattati videopoker, slot, vlt). Conoscenza, questa, che nei procedimenti in materia di raccolta di scommesse mi ha reso possibile, oltre al resto, ovviamente, proporre efficaci spunti di riflessione, anche dal punto di vista comparativo, fondati ad esempio sull'atteggiamento dello Stato Italiano (in materia di New Slot, Vlt, azzardo, alea programmata, percentuali di vincite, statistiche, concessionari, oneri ed obblighi, dipendenza dal gioco di Stato, pubblicità , ecc.) che, altrimenti, non sarei stato in grado di formulare. Spunti, questi, che sovente, debbo dire, si sono mostrati assai efficaci, come ad esempio nella prima fase dell'ormai datato "caso Astrabet" (ricorso d'urgenza presentato dinanzi al Tribunale di Roma) avverso i provvedimenti di oscuramento dei siti. Occasione in cui si parlò anche di slot machine (le comma 6) e della importante novità che andavano a rappresentare nell'Ordinamento Italiano a seguito della legge 289/2002. E che dire, poi, della disapplicazione dell'art.110 Tulps perchè in contrasto con la Direttiva 98/34 CE, disposta da diversi Tribunali? In quelle pronunce, al di là del dato tecnico, si celano importanti spunti, rilevanti anche in tema di raccolta di scommesse. Insomma, tutto ciò grazie anche all'umile esperienza dei videopoker. Materia, questa, che con passione continuo, peraltro, a praticare nei Tribunali.
Peccato che i bookmakers in ambito UE, anzichè collaborare e adottare linee compatibili e condivise, siano in conflitto. Non lo ritengo un atteggiamento costruttivo, ma pare proprio che ci sia sempre chi ritenga di essere più valoroso degli altri e si ostini a tutti i costi a continuare a volerlo essere.