POKER SU .COM DA INTERNET POINT: CODICE PRIVACY ASSOLVE
Inviato: 14/04/2011 - 19:48
POKER SU .COM DA INTERNET POINT: "CODICE PRIVACY ASSOLVE ESERCENTE - fonte giocoegiochi.com
Depositate le motivazioni della Sentenza n. 79/2011 con la quale il Tribunale di Camerino, in data 25 febbraio 2011, ha assolto dall'imputazione di gioco d'azzardo e violazione dell'art. 110 Tulps i gestori di un Bar con annesso Internet Point.
Soddisfatto l'Avv. Gianluca Pomante, che assisteva gli esercenti: "Durante il dibattimento è stato possibile accertare esclusivamente che all'interno del locale era presente un cliente, collegato ad un sito di gioco on line straniero, il quale aveva corrisposto al gestore del locale 2 euro per l'utilizzo della postazione".
"Come rilevato dal Giudice - spiega il legale - non può pretendersi dall'esercente un controllo sull'attività del cliente, perchè risulterebbe in palese contrasto con il Codice della Privacy. Inoltre, per sussistere il reato di gioco d'azzardo, non è sufficiente rilevare che il cliente sta fruendo dei giochi offerti da un sito con estensione .com, ma è necessario accertare che il gioco sia effettivamente illecito, rilevando la sussistenza o meno degli ordinari elementi costitutivi del gioco d'azzardo".
Di particolare interesse il passaggio della sentenza che, richiamando le conclusioni del difensore, sottolinea: "Chiunque si può collegare ad Internet (magari anche con il proprio telefonino) e giocare in siti che riproducono il poker, ma questo non indica che si tratti di gioco d'azzardo, atteso che il poker è un gioco che viene autorizzato e che molte piattaforme straniere operano il c.d. free play, simulando puntate e vincite in dollari, sterline, euro, ma senza nessun passaggio di denaro. Inoltre, una volta che l'avventore paga l'accesso ad Internet ed è regolarmente registrato tramite documento di identità dal gestore del locale (come nel caso di specie) che gli fornisce la password di accesso, robusti elementi di dubbio sussistono sulla possibilità che questi possa controllare a quali siti il cliente si collega senza violarne la privacy (D.Lgs. 196/2003)."
Depositate le motivazioni della Sentenza n. 79/2011 con la quale il Tribunale di Camerino, in data 25 febbraio 2011, ha assolto dall'imputazione di gioco d'azzardo e violazione dell'art. 110 Tulps i gestori di un Bar con annesso Internet Point.
Soddisfatto l'Avv. Gianluca Pomante, che assisteva gli esercenti: "Durante il dibattimento è stato possibile accertare esclusivamente che all'interno del locale era presente un cliente, collegato ad un sito di gioco on line straniero, il quale aveva corrisposto al gestore del locale 2 euro per l'utilizzo della postazione".
"Come rilevato dal Giudice - spiega il legale - non può pretendersi dall'esercente un controllo sull'attività del cliente, perchè risulterebbe in palese contrasto con il Codice della Privacy. Inoltre, per sussistere il reato di gioco d'azzardo, non è sufficiente rilevare che il cliente sta fruendo dei giochi offerti da un sito con estensione .com, ma è necessario accertare che il gioco sia effettivamente illecito, rilevando la sussistenza o meno degli ordinari elementi costitutivi del gioco d'azzardo".
Di particolare interesse il passaggio della sentenza che, richiamando le conclusioni del difensore, sottolinea: "Chiunque si può collegare ad Internet (magari anche con il proprio telefonino) e giocare in siti che riproducono il poker, ma questo non indica che si tratti di gioco d'azzardo, atteso che il poker è un gioco che viene autorizzato e che molte piattaforme straniere operano il c.d. free play, simulando puntate e vincite in dollari, sterline, euro, ma senza nessun passaggio di denaro. Inoltre, una volta che l'avventore paga l'accesso ad Internet ed è regolarmente registrato tramite documento di identità dal gestore del locale (come nel caso di specie) che gli fornisce la password di accesso, robusti elementi di dubbio sussistono sulla possibilità che questi possa controllare a quali siti il cliente si collega senza violarne la privacy (D.Lgs. 196/2003)."