Non c'è reato in presenza di un contratto con operatore este
Inviato: 12/04/2011 - 09:45
da lovekill78
Scommesse. Non c'è reato solo in presenza di un rapporto contrattuale con l'operatore estero
Fonte. Jamma.it
Jamma) Il giudice puo' disapplicare la norma incriminatrice solo se chi raccoglie scommesse, senza licenza, sul suolo italiano agisce come delegato di una societa' straniera munita di licenza nel proprio Paese. La disciplina del gioco e delle scommesse è paradigmatica dell’evoluzione della giurisprudenzaitaliana, specie di legittimità , in relazione al rapporto, sempre più fitto e complesso, tra diritto penale e diritto di fonte comunitaria.
Sulla delicata vicenda – come è risaputo - sono intervenuti, a più riprese, la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, la Corte di Giustizia e la Corte costituzionale.
Vediamo, per rapidi schizzi, le tappe che hanno segnato lo sviluppo della giurisprudenza, comunitaria e interna, e il “dialogoâ€
TD E CED, CHI àˆ SENZA CONTRATTO SCAGLI LA PRIMA PIETRA.
Inviato: 12/04/2011 - 18:11
da lovekill78
CTD E CED, CHI àˆ SENZA CONTRATTO SCAGLI LA PRIMA PIETRA. E GLI ALTRI?
Lo scorso 15 marzo la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 10.363, ha respinto il ricorso di un intermediario che aveva raccolto, senza autorizzazione o licenza art. 88 Tulps, scommesse su eventi sportivi in favore della concessionaria Coni, Gi.lu.pi. s.a.s. e della concessionaria austriaca Star price. Nel ricorso gli avvocati difensori avevano invocato il famigerato contrasto con la normativa europea. La Corte ha respinto il ricorso, ma la sentenza è ugualmente decisiva perché fa luce sui presupposti secondo cui il giudice nazionale può giungere a disapplicare la normativa interna.
Nel caso in oggetto, infatti, "non vi era prova né dell'esistenza di un rapporto contrattuale con l'operatore estero, né del fatto che l'imputato avesse richiesto l'autorizzazione ad operare per via telematica". Come dire che l'assenza di un rapporto contrattuale con l'operatore estero priva l'imputato "della possibilità di far valere l'efficacia dell'eventuale concessione che detto operatore abbia ottenuto nel Paese membro e che potrebbe produrre effetti legittimanti in favore dell'agente delegato in territorio italiano".
Insomma anche se per AAMS gli operatori esteri continunano a essere bollati come illegali, la visione degli organismi costituzionali del nostro paese sembra disegnare uno scenario un pò diverso e se non altro più complesso, proprio perchè bisogna fare i conti col diritto comunitario. A tal punto che basta essere in possesso di regolare contratto di lavoro con un operatore straniero per avere le basi su cui fondare un eventuale ricorso di dissequestro che, come si sa, il più delle volte, viene accolto.
Sulla delicata vicenda, come noto, sono intervenuti, a più riprese, la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, la Corte di Giustizia e la Corte costituzionale (leggi qui). Oggi la giurisprudenza di legittimità si è uniformata all'insegnamento espresso dalla Corte di Giustizia e dalla Corte costituzionale. E cioè che una normativa nazionale contenenti divieti costituisce una restrizione alla libertà di stabilimenti e di prestazione servizi. Tanto che pure la Cassazione ha in seguito affermato che non possono applicarsi sanzioni a persone indagate per aver svolto senza autorizzazione raccolta di scommesse per conto di società che non hanno potuto partecipare al bando di gara per l'aggiudicazione delle concessioni (è la tesi sostenuta da Stanley).
Tempi duri per i "peccatori" di CED e ctd. Per essere indifendibili bisogna dimostrare di non esser stati discriminati dalla normativa italiana e non possedere nemmeno un contratto per il bookmaker estero per il quale si lavora. Un'impresa anche per i più "spericolati".
Dico ma come si fa a lavorare con un Bookmakers estero senza contratto!!! E' Assurdo!!