GOLDBET: ORDINANZA GIP REGGIO CALABRIA
Inviato: 04/04/2011 - 12:08
Ordinanza GIP Reggio Calabria 9 marzo 2011: Goldbet opera legalmente. Dissequestrato Ced - FONTE JAMMA.IT
(Jamma) Un importante nuovo risultato messo a segno dall'Austriaca Goldbet Sportwetten gmbh, che si vede dissequestrare un intero Ced da parte del GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, che con ordinanza 9 marzo 2011, ha affermato: l'applicabilità della sentenza Placanica al caso Goldbet; la similitudine tra gli Ordinamenti Italiano ed Austriaco; il riconoscimento della licenza austriaca in capo a Goldbet. L'ordinanza richiama e condivide anche il provvedimento reso un anno fa dal Tribunale del Riesame del capoluogo calabrese, con cui Goldbet è stato riconosciuto come soggetto direttamente leso da Bando Bersani e dai suoi aspetti di ipotizzata incompatibilità comunitaria, atteso che le concessioni conseguite furono dichiarate decadute proprio per via dell'applicazione dell'articolo 23, 3 comma dello schema di concessione, già oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte CE.
L'avv.Marco Ripamonti, con studio in Viterbo e Firenze, si è dichiarato molto soddisfatto del risultato conseguito, affermando come costituisca una importante applicazione del principio di mutuo riconoscimento del titolo rilasciato in ambito UE.
(Jamma) Un importante nuovo risultato messo a segno dall'Austriaca Goldbet Sportwetten gmbh, che si vede dissequestrare un intero Ced da parte del GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, che con ordinanza 9 marzo 2011, ha affermato: l'applicabilità della sentenza Placanica al caso Goldbet; la similitudine tra gli Ordinamenti Italiano ed Austriaco; il riconoscimento della licenza austriaca in capo a Goldbet. L'ordinanza richiama e condivide anche il provvedimento reso un anno fa dal Tribunale del Riesame del capoluogo calabrese, con cui Goldbet è stato riconosciuto come soggetto direttamente leso da Bando Bersani e dai suoi aspetti di ipotizzata incompatibilità comunitaria, atteso che le concessioni conseguite furono dichiarate decadute proprio per via dell'applicazione dell'articolo 23, 3 comma dello schema di concessione, già oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte CE.
L'avv.Marco Ripamonti, con studio in Viterbo e Firenze, si è dichiarato molto soddisfatto del risultato conseguito, affermando come costituisca una importante applicazione del principio di mutuo riconoscimento del titolo rilasciato in ambito UE.