Ancora un punto avanti...
Inviato: 24/02/2011 - 18:41
AGICOSCOMMESSE) - Roma, 24 Febbraio 2011 - Ore 18,27 - GOLDBET: TAR BRESCIA, "NORMA ITALIANA INCOMPATIBILE CON DIRITTO UE"
Anche il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, si schiera in favore di un CED GoldBet e emette una sentenza - una delle prima sulla questione - con cui dichiara la normativa italiana sulle scommesse incompatibile con i principi comunitari "quando nega ai soggetti che svolgono attività di intermediazione la possibilità di ottenere la licenza di pubblica sicurezza. In questo modo" continua il giudice, "lo Stato non si preoccupa di impedire l'esercizio delle scommesse da parte di soggetti implicati in attività criminali o fraudolente ma trasforma in reato l'attività svolta senza la licenza, così evidenziando che lo scopo perseguito è in primo luogo la tutela del monopolio pubblico". Il TAR Lombardia ricorda in principi emersi dalla giurisprudenza comunitaria dalla sentenza Placanica alla StoàŸ del 2010, e afferma che uno Stato possa istituire un monopolio sui giochi quando voglia limitare l'offerta e combattere le dipendenze, oppure quando intenda contrastare la criminalità organizzata. Il legislatore italiano, secondo il giudice, ha perseguito il secondo obiettivo, non il primo ("ha in realtà adottato da tempo una politica espansiva nel settore dei giochi d'azzardo allo scopo di incrementare le entrate fiscali"). Secondo il TAR, il fine della lotta alla criminalità potrebbe essere perseguito "con la soluzione opposta, meno impattante sulle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ossia rilasciando la licenza ed esercitando in tale sede tutti i controlli ritenuti opportuni". E' lo stesso giudice a ricordare che la licenza "presuppone una concessione/autorizzazione", ma aggiunge che "questo secondo titolo esiste in capo al soggetto estero che cura l'accettazione e la gestione delle singole puntate" riferendosi al titolo che la società ha ottenuto nel proprio paese. "Pur in mancanza di una specifica normativa di armonizzazione europea nel settore delle scommesse, il mutuo riconoscimento delle concessioni/autorizzazioni è in definitiva un corollario del principio di leale cooperazione che deve guidare le relazioni intracomunitarie".
agicoscommesse - 24/02/2011 - pa
Ma per sollazzare...ma Miloch e quell'altro, Pecos mi pare...ma dove siete ?? Ma fatevi sentire dai...qui è un mortorio a parlare di internet point e sale giochi...dai ragassi !!!!
Anche il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, si schiera in favore di un CED GoldBet e emette una sentenza - una delle prima sulla questione - con cui dichiara la normativa italiana sulle scommesse incompatibile con i principi comunitari "quando nega ai soggetti che svolgono attività di intermediazione la possibilità di ottenere la licenza di pubblica sicurezza. In questo modo" continua il giudice, "lo Stato non si preoccupa di impedire l'esercizio delle scommesse da parte di soggetti implicati in attività criminali o fraudolente ma trasforma in reato l'attività svolta senza la licenza, così evidenziando che lo scopo perseguito è in primo luogo la tutela del monopolio pubblico". Il TAR Lombardia ricorda in principi emersi dalla giurisprudenza comunitaria dalla sentenza Placanica alla StoàŸ del 2010, e afferma che uno Stato possa istituire un monopolio sui giochi quando voglia limitare l'offerta e combattere le dipendenze, oppure quando intenda contrastare la criminalità organizzata. Il legislatore italiano, secondo il giudice, ha perseguito il secondo obiettivo, non il primo ("ha in realtà adottato da tempo una politica espansiva nel settore dei giochi d'azzardo allo scopo di incrementare le entrate fiscali"). Secondo il TAR, il fine della lotta alla criminalità potrebbe essere perseguito "con la soluzione opposta, meno impattante sulle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ossia rilasciando la licenza ed esercitando in tale sede tutti i controlli ritenuti opportuni". E' lo stesso giudice a ricordare che la licenza "presuppone una concessione/autorizzazione", ma aggiunge che "questo secondo titolo esiste in capo al soggetto estero che cura l'accettazione e la gestione delle singole puntate" riferendosi al titolo che la società ha ottenuto nel proprio paese. "Pur in mancanza di una specifica normativa di armonizzazione europea nel settore delle scommesse, il mutuo riconoscimento delle concessioni/autorizzazioni è in definitiva un corollario del principio di leale cooperazione che deve guidare le relazioni intracomunitarie".
agicoscommesse - 24/02/2011 - pa
Ma per sollazzare...ma Miloch e quell'altro, Pecos mi pare...ma dove siete ?? Ma fatevi sentire dai...qui è un mortorio a parlare di internet point e sale giochi...dai ragassi !!!!