...altra tegola per Miloch...
Inviato: 28/09/2010 - 15:24
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 28 Settembre 2010 - Ore 14,06 - SCOMMESSE: CTD, GIP RAVENNA ARCHIVIA PROCEDIMENTO PENALE
Ravenna, archiviato un procedimento penale nei confronti di un CTD StanleyBet. Secondo il GIP la normativa italiana va disapplicata quando quella del paese di provenienza tuteli adeguatamente l'ordine pubblico. A darne notizia lo stesso bookmaker inglese che riporta anche alcuni passaggi dell'ordinanza di archiviazione. "Salvo che ricorrano particolari motivi di interesse pubblico" ha sottolineato il GIP, "le diverse regole nazionali si presumono equivalenti: lo Stato membro, in altri termini, non può imporre all'impresa comunitaria l'applicazione delle sue regole in quanto le esigenze di interesse pubblico che quelle regole vogliono soddisfare si presumono (salva, come vedremo, la prova contraria) adeguatamente soddisfatte dalla disciplina vigente nel Paese d'origine. (...) Il controllo dell'attività deve, in linea di principio, essere limitato al rispetto della normativa dello Stato di origine, la quale deve essere dunque riconosciuta equivalente negli altri Paesi membri". Per il GIP la normativa italiana, nel caso di specie non può ritenersi giustificata da esigenze imperative di interesse pubblico non adeguatamente tutelate nello Stato di origine. "I giudici nazionali (sia il Consiglio di Stato, che la Corte di Cassazione) e il giudice comunitario sono stati ripetutamente chiamati a pronunciarsi, fino ad arrivare alla sentenza Placanica, per molti aspetti risolutiva delle questioni. Ebbene, ritiene il Giudice che nel caso in esame il titolare e preposto all'esercizio, in quanto incensurati e privi di qualsiasi precedente rilievo di polizia, non rientrassero in nessuno dei casi in cui l'autorizzazione dovesse essere negata, né nelle ipotesi in cui il provvedimento semplicemente potesse essere rifiutato, per cui il rilascio dell'autorizzazione risulta essere un atto dovuto e il diniego si atteggia come complessivamente illegittimo, non solo con riferimento alla qualità di concessionario". L'avv. della difesa Daniela Agnello ha commentato: "Una nuova conferma alla liceità e regolarità dell'attività dei centri Stanleybet che si aggiunge alle innumerevoli pronunzie dei giudici di merito e di legittimità , sia in sede penale che amministrativa. In tutti i provvedimenti si proclama la prevalenza del diritto comunitario di Stanleybet con disapplicazione della normativa italiana così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE".
agicoscommesse - 28/09/2010 - mr
Ravenna, archiviato un procedimento penale nei confronti di un CTD StanleyBet. Secondo il GIP la normativa italiana va disapplicata quando quella del paese di provenienza tuteli adeguatamente l'ordine pubblico. A darne notizia lo stesso bookmaker inglese che riporta anche alcuni passaggi dell'ordinanza di archiviazione. "Salvo che ricorrano particolari motivi di interesse pubblico" ha sottolineato il GIP, "le diverse regole nazionali si presumono equivalenti: lo Stato membro, in altri termini, non può imporre all'impresa comunitaria l'applicazione delle sue regole in quanto le esigenze di interesse pubblico che quelle regole vogliono soddisfare si presumono (salva, come vedremo, la prova contraria) adeguatamente soddisfatte dalla disciplina vigente nel Paese d'origine. (...) Il controllo dell'attività deve, in linea di principio, essere limitato al rispetto della normativa dello Stato di origine, la quale deve essere dunque riconosciuta equivalente negli altri Paesi membri". Per il GIP la normativa italiana, nel caso di specie non può ritenersi giustificata da esigenze imperative di interesse pubblico non adeguatamente tutelate nello Stato di origine. "I giudici nazionali (sia il Consiglio di Stato, che la Corte di Cassazione) e il giudice comunitario sono stati ripetutamente chiamati a pronunciarsi, fino ad arrivare alla sentenza Placanica, per molti aspetti risolutiva delle questioni. Ebbene, ritiene il Giudice che nel caso in esame il titolare e preposto all'esercizio, in quanto incensurati e privi di qualsiasi precedente rilievo di polizia, non rientrassero in nessuno dei casi in cui l'autorizzazione dovesse essere negata, né nelle ipotesi in cui il provvedimento semplicemente potesse essere rifiutato, per cui il rilascio dell'autorizzazione risulta essere un atto dovuto e il diniego si atteggia come complessivamente illegittimo, non solo con riferimento alla qualità di concessionario". L'avv. della difesa Daniela Agnello ha commentato: "Una nuova conferma alla liceità e regolarità dell'attività dei centri Stanleybet che si aggiunge alle innumerevoli pronunzie dei giudici di merito e di legittimità , sia in sede penale che amministrativa. In tutti i provvedimenti si proclama la prevalenza del diritto comunitario di Stanleybet con disapplicazione della normativa italiana così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE".
agicoscommesse - 28/09/2010 - mr