mandrake76 ha scritto:piaga ha scritto:(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 23 Settembre 2010 - Ore 17,31 - SCOMMESSE: GOLDBET "SOLO UN RICHIAMO DAL TRIBUNALE DI INNSBRUCK PER UN DISGUIDO TECNICO"
GoldBet Sportwetten GmbH fornisce chiarimenti sulle notizie circolate su alcuni organi di informazione. La questione riguarda la causa promossa davanti al tribunale di Innsbruck da un bookmaker concorrente, bookmaker che "annovera tra i suoi soci un ex socio GoldBet" precisa la stessa Goldbet in una nota. "La sentenza contiene un semplice richiamo, ma nessun risarcimento. La società concorrente aveva promosso una causa, inerente alla fase del rinnovo della licenza austriaca di GoldBet, scaduta il 31 dicembre 2009, volta a chiederne la condanna al risarcimento di un preteso danno di concorrenza sleale quantificato in 36mila euro. Nell'estate del 2009 GoldBet aveva avviato un processo di riorganizzazione che, con il passaggio di proprietà e l'avvento degli attuali soci, prevedeva anche una razionalizzazione del personale interno. Alcuni di essi sono passati al bookmaker concorrente che ha poi intentato la causa. La situazione creatasi - prosegue la nota - non ha consentito ai nuovi proprietari di essere al corrente di una fideiussione, anch'essa scaduta, posta a garanzia della licenza. A seguito di presentazione della nuova fideiussione da parte di GoldBet la licenza è stata tempestivamente rinnovata fino al 2019, ben oltre i termini di legge. Sostanzialmente si è trattato di un incidente tecnico e, come recita la sentenza, è escluso il rischio della ripetizione del disguido anche per aver affidato a un primario studio tirolese la gestione dei rapporti con l'Ufficio licenze dello stato federale austriaco".
agicoscommesse - 23/09/2010 - mr
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 24 Settembre 2010 - Ore 16,50 - SCOMMESSE: SKYSPORT365 "IL TRIBUNALE DI INNSBRUCK HA RICONOSCIUTO UNA VIOLAZIONE DELLE REGOLE SULLA CONCORRENZA DA PARTE DI GOLDBET"
Il bookmaker SkySport365, attraverso una propria nota, è intervenuto sulla questione riguardante il contenzioso con Goldbet: "In merito alla comunicazione diffusa in data 20 settembre 2010 da SkySport365 GmbH, e relativa alla sentenza (59 Cg 38/10d) emanata dal Tribunale di Innsbruck il 29 luglio 2010, ricordiamo come il Tribunale di Innsbruck, nella sentenza emanata a danno di GoldBet GmbH, abbia riconosciuto un'evidente violazione delle regole sulla concorrenza a causa della mancanza di una regolare licenza nel periodo gennaio/marzo 2010. Riportiamo in merito le considerazioni dell'Avv. Lucas Lorenz, legale di SkySport365. "La sanzione accessoria a carico di GoldBet è stata correttamente erogata ma solo sospesa in quanto la parte ha presentato appello contro la decisione del Tribunale. Una volta passata in giudicato, ed eventualmente riconosciuto l'errore di GodlBet, questa sarà obbligata per due mesi a pubblicare sul proprio sito la sentenza del giudice". GoldBet GmbH nella sua nota sostiene: "La sentenza contiene un semplice richiamo, ma nessun risarcimento". Nella sentenza depositata presso il Tribunale di Innsbruck e a disposizione degli interessati, si legge invece che: "La convenuta (GoldBet) ha l'obbligo di risarcire entro 14 giorni alla parte attrice (SkySport365), nelle mani del di lei rappresentante, le spese processuali fissate in Euro 14.348,28 (che includono Euro 3.294,90 di spese cash ed Euro 1.842, 23 di IVA)". GoldBet GmbH sostiene: "Nell'estate del 2009 GoldBet aveva avviato un processo di riorganizzazione che, con il passaggio di proprietà e l'avvento degli attuali soci, prevedeva anche una razionalizzazione del personale interno. (…) La situazione creatasi - prosegue la nota - non ha consentito ai nuovi proprietari di essere al corrente di una fideiussione, anch'essa scaduta, posta a garanzia della licenza". Nella sentenza depositata presso il Tribunale di Innsbruck e a disposizione degli interessati, si legge che: "Da quanto si è appurato, sulla pagina Internet della convenuta si sosteneva al 2-3-2010, nel corso della presentazione dell'azienda, che era presente una licenza tirolese che valeva come garanzia riconosciuta di sicurezza. Nei fatti, al 2-3-2010 una tale licenza non esisteva. Il millantamento costituisce da un lato una violazione contro l'art. 2, comma 1, rigo 6 della Legge contro la concorrenza sleale (UWG). (…) I rappresentanti della convenuta rappresentavano ben la stessa già nell'anno 2009 ed oltre il 31-12-2009; era stato loro persino comunicato che c'era bisogno di una nuova garanzia bancaria.Per ben 1-1/2 mese non si è però reagito, e la posizione legale al riguardo non è stata neanche studiata da parte di collaboratori che erano concretamente operativi". GoldBet GmbH sostiene: "Sostanzialmente si è trattato di un incidente tecnico e, come recita la sentenza, è escluso il rischio della ripetizione del disguido anche per aver affidato a un primario studio tirolese la gestione dei rapporti con l'Ufficio licenze dello stato federale austriaco". Nella sentenza depositata presso il Tribunale di Innsbruck e a disposizione degli interessati, si legge che: "La convenuta ha continuato ad esercitare la sua attività di bookmaker e totalizzatore nonostante l'assenza della licenza commerciale, ha messo a disposizione di partner in Italia la sua indisponibile licenza e sostenuto su Internet - proprio a motivo della problematica diventata di pubblico dominio - di essere sempre stata in diritto di esercitare l'attività . Si è in tal modo millantata in possesso della licenza commerciale non disponibile e se ne è anche servita, portando il fatto a conoscenza di un vasto pubblico. Anche la circostanza che i rappresentanti della convenuta dispongano ormai di una procura non esclude il pericolo di reiterazione, tanto più che gli stessi erano operativi per la convenuta già dall'autunno 2009 e nondimeno è subentrata la perdita della licenza commerciale". Riteniamo, a margine di queste considerazioni, che non siano necessari ulteriori chiarimenti sull'accaduto. GoldBet, nel pieno dei suoi diritti - conclude la nota di SkySport365 - si sottoporrà a un secondo grado di giudizio, ma nel frattempo ci auguriamo che vengano a decadere tentativi di mistificazione della realtà ".
agicoscommesse - 24/09/2010 - ms
"In merito alla comunicazione diffusa in data 20 settembre 2010 da SkySport365 GmbH, e relativa alla sentenza (59 Cg 38/10d) emanata dal Tribunale di Innsbruck il 29 luglio 2010, osserviamo come la società Goldbet GmbH si stia adoperando in questi giorni per mascherare la realtà dei fatti tramite dichiarazioni mendaci". àˆ la risposta di SkySport365 a quanto dichiarato ieri dal bookmaker austriaco Goldbet in merito alla causa che l'ha visto coinvolto davanti al tribunale di Innsbruck.
"Con malcelata ilarità - fanno sapere da SkySport365 - Â notiamo infatti acrobazie degne di un competitor in evidente difficoltà , disposto a tutto pur di mascherare una verità evidentemente scomoda. A partire da attività commerciali, quali la creazione di SkySport365, usate solo per distogliere l'attenzione dai reali problemi. Ricordiamo come il Tribunale di Innsbruck, nella sentenza emanata a danno di GoldBet GmbH, abbia riconosciuto un'evidente violazione delle regole sulla concorrenza a causa della mancanza di una regolare licenza nel periodo gennaio/marzo 2010.
Per evitare possibili ulteriori letture alternative di una sentenza decisamente chiara e comprensibile, riportiamo le considerazioni dell'Avv. Lucas Lorenz, legale di SkySport365.
Â
"La sanzione accessoria a carico di GoldBet è stata correttamente erogata ma solo sospesa in quanto la parte ha presentato appello contro la decisione del Tribunale. Una volta passata in giudicato, ed eventualmente riconosciuto l'errore di GodlBet, questa sarà obbligata per due mesi a pubblicare sul proprio sito la sentenza del giudice".
La parte attrice è autorizzata a far pubblicare entro 6 mesi dal passaggio in giudicato, a spese della convenuta, il dispositivo della sentenza emanata su questa causa, nell'entità di accoglimento, per la durata di 2 mesi sulla homepage Internet
www.goldbet.com con inserzioni a tutta pagina.
Â
GoldBet GmbH sostiene: "La sentenza contiene un semplice richiamo, ma nessun risarcimento".
La Verità , leggibile nella sentenza depositata presso il Tribunale di Innsbruck e a disposizione degli interessati, è: "La convenuta (GoldBet) ha l'obbligo di risarcire entro 14 giorni alla parte attrice (SkySport365), nelle mani del di lei rappresentante, le spese processuali fissate in Euro 14.348,28 (che includono Euro 3.294,90 di spese cash ed Euro 1.842, 23 di IVA)".
GoldBet GmbH sostiene: "Nell'estate del 2009 GoldBet aveva avviato un processo di riorganizzazione che, con il passaggio di proprietà e l'avvento degli attuali soci, prevedeva anche una razionalizzazione del personale interno. (...) La situazione creatasi - prosegue la nota - non ha consentito ai nuovi proprietari di essere al corrente di una fideiussione, anch'essa scaduta, posta a garanzia della licenza".
La Verità , leggibile nella sentenza depositata presso il Tribunale di Innsbruck e a disposizione degli interessati, è: "Da quanto si è appurato, sulla pagina Internet della convenuta si sosteneva al 2-3-2010, nel corso della presentazione dell'azienda, che era presente una licenza tirolese che valeva come garanzia riconosciuta di sicurezza. Nei fatti, al 2-3-2010 una tale licenza non esisteva. Il millantamento costituisce da un lato una violazione contro l'art. 2, comma 1, rigo 6 della Legge contro la concorrenza sleale (UWG). (...) I rappresentanti della convenuta rappresentavano ben la stessa già nell'anno 2009 ed oltre il 31-12-2009; era stato loro persino comunicato che c'era bisogno di una nuova garanzia bancaria.Per ben 1-1/2 mese non si è però reagito, e la posizione legale al riguardo non è stata neanche studiata da parte di collaboratori che erano concretamente operativi".
GoldBet GmbH sostiene: "Sostanzialmente si è trattato di un incidente tecnico e, come recita la sentenza, è escluso il rischio della ripetizione del disguido anche per aver affidato a un primario studio tirolese la gestione dei rapporti con l'Ufficio licenze dello stato federale austriaco".
La Verità , leggibile nella sentenza depositata presso il Tribunale di Innsbruck e a disposizione degli interessati, è: "La convenuta ha continuato ad esercitare la sua attività di bookmaker e totalizzatore nonostante l'assenza della licenza commerciale, ha messo a disposizione di partner in Italia la sua indisponibile licenza e sostenuto su Internet - proprio a motivo della problematica diventata di pubblico dominio - di essere sempre stata in diritto di esercitare l'attività . Si è in tal modo millantata in possesso della licenza commerciale non disponibile e se ne è anche servita, portando il fatto a conoscenza di un vasto pubblico. Anche la circostanza che i rappresentanti della convenuta dispongano ormai di una procura non esclude il pericolo di reiterazione, tanto più che gli stessi erano operativi per la convenuta già dall'autunno 2009 e nondimeno è subentrata la perdita della licenza commerciale".
Riteniamo, a margine di queste considerazioni, che non siano necessari ulteriori chiarimenti sull'accaduto. GoldBet, nel pieno dei suoi diritti, si sottoporrà a un secondo grado di giudizio. Ma nel frattempo ci auguriamo che vengano a decadere questi tentativi di mistificazione della realtà , evitandoci uno spiacevole, ma certamente proficuo per la regolarità di SkySport365, ritorno in Tribunale".
Â
Elisa Di Mattia - 24/09/2010 - 16:39