...quando la finiremo...quandooooooo
Inviato: 17/09/2010 - 16:22
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 17 Settembre 2010 - Ore 11,58 - CTD: TAR LOMBARDIA, "88 TULPS, RESTRIZIONI INGIUSTIFICATE A PRINCIPI UE"
Il TAR Lombardia si è pronunciato in favore di un CTD collegato a un bookmaker estero con un'ordinanza sospensiva di alcuni giorni fa. Il CTD aveva impugnato l'ordinanza con cui il Questore di Pavia a maggio scorso aveva negato la licenza di Pubblica Sicurezza, "sulla base" sottolinea il giudice amministrativo, "esclusivamente dell'assenza di concessione in capo al richiedente". Quindi, secondo il TAR Lombardia, l'art. 88 TULPS in casi simili va disapplicato, in quanto pone restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento. "Alla stregua del diritto comunitario" si legge nell'ordinanza, "pur continuando l'attività di raccolta e gestione delle scommesse a dover essere sottoposta al preventivo vaglio dell'Autorità di P.S., l'autorizzazione ex art. 88 cit. non può, tuttavia, essere rifiutata ai titolari dei Centri Trasmissione Dati, collegati con allibratori stranieri regolarmente abilitati nel loro Paese, soltanto per il fatto che il richiedente non sia titolare di concessione rilasciata dalle Autorità italiane, o agisca per conto di un soggetto privo di siffatta concessione, poiché sotto questo profilo l'art. 88 del T.U.L.P.S. pone un limite ingiustificato alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi codificate dal Trattato CE e va, perciò, disapplicato". Quindi, il giudice amministrativo conclude che "il controllo che si attua con il sistema autorizzatorio di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., per essere compatibile con il diritto sovranazionale, debba essere limitato ad evidenziare ragioni di ordine pubblico e sicurezza, in funzione di repressione di fenomeni criminali e frodi".
agicoscommesse - 17/09/2010 - mr
Il TAR Lombardia si è pronunciato in favore di un CTD collegato a un bookmaker estero con un'ordinanza sospensiva di alcuni giorni fa. Il CTD aveva impugnato l'ordinanza con cui il Questore di Pavia a maggio scorso aveva negato la licenza di Pubblica Sicurezza, "sulla base" sottolinea il giudice amministrativo, "esclusivamente dell'assenza di concessione in capo al richiedente". Quindi, secondo il TAR Lombardia, l'art. 88 TULPS in casi simili va disapplicato, in quanto pone restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento. "Alla stregua del diritto comunitario" si legge nell'ordinanza, "pur continuando l'attività di raccolta e gestione delle scommesse a dover essere sottoposta al preventivo vaglio dell'Autorità di P.S., l'autorizzazione ex art. 88 cit. non può, tuttavia, essere rifiutata ai titolari dei Centri Trasmissione Dati, collegati con allibratori stranieri regolarmente abilitati nel loro Paese, soltanto per il fatto che il richiedente non sia titolare di concessione rilasciata dalle Autorità italiane, o agisca per conto di un soggetto privo di siffatta concessione, poiché sotto questo profilo l'art. 88 del T.U.L.P.S. pone un limite ingiustificato alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi codificate dal Trattato CE e va, perciò, disapplicato". Quindi, il giudice amministrativo conclude che "il controllo che si attua con il sistema autorizzatorio di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., per essere compatibile con il diritto sovranazionale, debba essere limitato ad evidenziare ragioni di ordine pubblico e sicurezza, in funzione di repressione di fenomeni criminali e frodi".
agicoscommesse - 17/09/2010 - mr