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DOPO COMUNITARIA TUTTO UGUALE.......

Inviato: 06/09/2010 - 13:58
da monraf86
Roma, 6 Settembre 2010 - Ore 10,32 - CTD: TAR TOSCANA ACCOGLIE RICORSO CTD PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA. ART. 88 TULPS "LIMITE INGIUSTIFICATO A LIBERTA' DI STABILIMENTO"

La Seconda Sezione del Tar Toscana ha accolto la domanda incidentale di un ctd Stanley che era ricorso al Tribunale amministrativo dopo la negazione - da parte della Questura della provincia di Firenze - del rilascio dell'autorizzazione ai sensi del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). La ricorrente si era vista infatti negare l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività  di intermediazione ed era ricorsa contro la decisione del questore. Il Tar Toscana ha quindi accolto la richiesta del ctd, sottolineando nelle motivazioni come "per quanto l'attività  di raccolta e gestione delle scommesse non possa venire svolta senza il preventivo vaglio dell'autorità  di pubblica sicurezza, deve tuttavia escludersi che l'autorizzazione possa venire rifiutata ai CTD collegati con allibratori stranieri regolarmente abilitati nel loro Paese per il solo fatto che il richiedente non sia titolare di concessione". Secondo i giudici del Tribunale toscano, infatti, "l'art. 88 T.U.L.P.S. pone un limite ingiustificato alle libertà  di stabilimento e di prestazione di servizi, e va per questo disapplicato (cfr. Cons. Stato sez. VI, 22 ottobre 2009, n. 6481; id. 7 maggio 2009, n. 2827; id. 16 gennaio 2009, n. 204; 17 dicembre 2008, n. 6272)".

Inviato: 06/09/2010 - 14:12
da balbo
buono!!! a me hanno rifiutato l'art 88, anche se non ho piu' la stanley nel locale dove mi serve, ma ho la stanley in un altro locale.

Inviato: 08/09/2010 - 12:29
da monraf86
Roma, 8 Settembre 2010 - Ore 10,22 - CGE: ILLEGITTIMO IL MONOPOLIO TEDESCO SUI GIOCHI (1)

Ingiustificato il monopolio tedesco su lotterie e scommesse giochi: non persegue in modo coerente e sistematico l'obiettivo di combattere i pericoli connessi ai giochi d'azzardo. E' quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, giudicando sulle cause riunite C-316/07, da C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C 410/07. Le questioni pregiudiziali sono state sollevate dai tribunali amministrativi di vari Land (GieàŸen, Stoccarda, Schleswig-Holstein, Colonia) tutti chiamati a giudicare su controversie tra le autorità  tedesche e operatori in possesso di licenze di altri paesi comunitari. In Germania, le competenze in materia di giochi sono ripartite tra lo Stato federale e i Länder. Nella maggior parte dei Länder, scommesse sportive e lotterie sono in regime di monopolio, mentre scommesse ippiche, apparecchi da intrattenimento e casinò sono affidati a operatori privati in possesso di autorizzazione. Con il trattato sulle lotterie in Germania del 1° luglio 2004, i Länder hanno istituito una disciplina uniforme per l'organizzazione dei giochi d'azzardo, ad eccezione dei casinò. A seguito di una sentenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale tedesca), tale trattato è stato sostituito dal trattato sui giochi d'azzardo in Germania (Glücksspielstaatsvertrag), entrato in vigore il 1° gennaio 2008, che vieta qualsiasi organizzazione o mediazione di giochi d'azzardo pubblici su Internet. (segue) :o

Inviato: 08/09/2010 - 14:37
da calciocalcio
Ma perchè la Corte di Giustizia Europea vuole liberalizzare il mercato in Germania e in Italia no ???
Le motivazioni per cui la Germania aveva bloccato i siti esteri sono le stesse di quelle utilizzate dall'Italia ... ordine pubblico e simili. O mi sbaglio ???

Inviato: 10/09/2010 - 11:06
da mintdijesolo
Tutto uguale... mica tanto !

Purtroppo siamo in Italia dove è vero tutto ed il contrario di tutto.

(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 9 Settembre 2010 - Ore 17,23 - SCOMMESSE: TAR LIGURIA APPLICA DL INCENTIVI E RESPINGE ISTANZA CAUTELARE DI UN CTD

Il Tar Liguria ha emesso un'ordinanza nella quale respinge l'istanza di un CTD che aveva chiesto di sospendere il "provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Catania sull'immediata cessazione dell'attività  di raccolta scommesse su eventi sportivi" in assenza di concessione italiana. Tra le motivazioni, infatti, si legge che "il ricorso non evidenzia la sussistenza di sufficienti elementi di fondatezza avuto riguardo al tenore della norma di cui all'art. 2 comma 2ter d.l. 25 marzo 2010 n. 40". Come noto, si tratta del cosiddetto Dl Incentivi 2010 che ha stabilito che la licenza di pubblica sicurezza sia valida solo se accompagnata dalla concessione per la raccolta di gioco.

infatti...........

Inviato: 11/09/2010 - 03:40
da monraf86
Roma, 10 Settembre 2010 - Ore 15,00 - TOTEM: AUTORITA' GIUDIZIARIA RESTITUISCE TOTEM SEQUESTRATO AD UN PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE DI PRATO

Restituito dall'autorità  giudiziaria un totem per la raccolta delle scommesse sequestrato ad un punto di commercializzazione di Prato. La Procura della Repubblica del Tribunale di Prato ha infatti accolto l'istanza del difensore, l'avv. Marco Ripamonti, basata sull'ordinanza resa dal Collegio del Riesame del capoluogo toscano nel giugno scorso, che decretava la restituzione del totem sequestrato presso il punto di commercializzazione ed utilizzato dall'indagato per la raccolta del gioco online per conto di un concessionario. I giudici del Tribunale toscano avevano emesso ordinanza favorevole ritenendo che non vi fossero elementi sussistenti per comprovare lo svolgimento di attività  di intermediazione da parte del gestore, ovvero la partecipazione del titolare del Pdc nell'organizzazione della scommessa e nella gestione del conto di gioco.