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Se la Questura non rilascia la licenza ex. art. 88, ci pensa

Inviato: 30/07/2010 - 11:29
da lovekill78
da Jamma.it:

(Jamma) Un altro Tribunale Amministrativo sospende le decisioni del questore a favore di un Ced Goldbet.
Questa volta si tratta del Tar Toscana che nella giornata di ieri, con ordinanza cautelare ha accolto la domanda di sospensione presentata da un Ced Goldbet nei confronti della questura di Livorno che lo scorso 25 marzo aveva negato


il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività  di centro trasmissione dati inerenti scommesse sportive a quota fissa, ex art. 88 del T.u.l.p.s.
I giudici, dopo aver esaminato gli atti, hanno affermato che il ricorso si presenta fornito di fumus boni juris, e come deciso in casi precedenti, non appare legittimo respingere l’istanza di rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. con riferimento alla sola circostanza del difetto di concessione in capo al richiedente e/o alla società  sua mandante.

Ma secondo voi quando si metteranno d'accordo?

Inviato: 30/07/2010 - 12:48
da ughetto
Nella giornata di ieri, la seconda sezione del Tar Toscana ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento del Questore di Livorno, recante rigetto dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività  di un ced collegato a Goldbet. Nella sentenza si legge infatti che: "Tar Toscana, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Livorno Div. P.A.S. Cat.11E/2010 del 25 marzo 2010, recante rigetto dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività  di centro trasmissione dati inerenti scommesse sportive a quota fissa, ex art. 88 del T.U.L.P.S.; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o altrimenti connesso. [...] Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso si presenta fornito di fumus boni juris, in quanto, come già  affermato da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 21 dicembre 2009, n. 3977), non appare legittimo respingere l'istanza di rilascio dell'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. con riferimento alla sola circostanza del difetto di concessione in capo al richiedente e/o alla società  sua mandante; Rilevato, inoltre, che l'ora vista conclusione sembra da tener ferma nonostante gli elementi che la difesa erariale intenderebbe desumere da Cass. pen., Sez. III, 15 febbraio 2010, n. 5914/10, giacché, ai fini che qui interessano, non pare potersi operare alcuna distinzione della mandante dell'odierno ricorrente (Goldbet Sportwetten GMBH) rispetto ad altri operatori del settore (in specie, Stanleybet Malta Limited, cui ha riguardo T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 3977/2009, cit.); Ritenuto, pertanto, che sussistono gli estremi di cui all'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034; P.Q.M. ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione. La presente ordinanza sarà  eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà  a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 28 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati: Angela Radesi, Presidente, Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore".






...ci penserà  Stanley !!!! Vedrai come questi giudici ( oh duriii !!!! ) che ancora non vogliono capire che esiste solo SIB e AAMS, cadranno quando apriranno gli ochhi...per ora continuano ad occhi aperti...ma come fanno a non capire o negare l'evidenza ??? Mah, misteri del betting...