...e venne il 25 Luglio, la fine...
Inviato: 27/07/2010 - 15:47
...il tanto atteso 25 luglio è arrivato, posto di seguito la prima chiusura definitiva di un centro...
Licenze Europee: per il TAR di Parma legittime anche dopo il DL Incentivi martedì 27 luglio 2010
p.g.) Il diniego al rilascio di autorizzazione di pubblica sicurezza, opposto dalle Questure ai Centri trasmissione dati collegati ai bookmaker esteri, è illegittimo, anche dopo la specifica interpretazione del Dl Incentivi. E' quanto si legge in una recente sentenza del Tar Parma, relativa al ricorso presentato contro la Questura dal titolare di un centro Goldbet: secondo i giudici amministrativi si dovrà procedere al "riesame dell’istanza all’esito di un accertamento che deve essere preordinato alla verifica dei requisiti di incensuratezza e moralità previsti in generale dall’ordinamento per il rilascio delle autorizzazioni di polizia, oltre che alla salvaguardia di ogni aspetto che attenga in concreto a profili di sicurezza e ordine pubblico".
Non si può negare il rilascio della licenza ai Ctd "collegati con allibratori stranieri regolarmente abilitati nel loro Paese per la sola circostanza che il richiedente non sia titolare di concessione".
L'autorizzazione di polizia viene definita dal Tar come "strumento contrario all’ordinamento comunitario nella parte in cui il suo rilascio, per essere subordinato al previo ottenimento della concessione, preclude alle società indebitamente escluse dal mercato italiano di porvi rimedio attraverso l’apertura di punti di raccolta gestiti da persone domiciliate in Italia, e contribuisce perciò ad aggravare le ingiustificate limitazioni derivanti dal regime concessorio".
Resta comunque vietato, ai titolari dei centri, avviare "attività , sulla base di una mera comunicazione all’Autorità di Polizia, senza attendere l’esito della richiesta di autorizzazione, ove anche l’esito negativo dell’istanza sia ampiamente prevedibile in ragione della vigente normativa interna". La licenza di pubblica sicurezza resta necessaria, visto che i Ctd non svolgono, per i giudici amministrativi "la mera trasmissione di dati al bookmaker", e che, come ribadito anche dal Consiglio di Stato, la loro attività di intermediazione è "soggetta al previo titolo abilitativo".agipro
Licenze Europee: per il TAR di Parma legittime anche dopo il DL Incentivi martedì 27 luglio 2010
p.g.) Il diniego al rilascio di autorizzazione di pubblica sicurezza, opposto dalle Questure ai Centri trasmissione dati collegati ai bookmaker esteri, è illegittimo, anche dopo la specifica interpretazione del Dl Incentivi. E' quanto si legge in una recente sentenza del Tar Parma, relativa al ricorso presentato contro la Questura dal titolare di un centro Goldbet: secondo i giudici amministrativi si dovrà procedere al "riesame dell’istanza all’esito di un accertamento che deve essere preordinato alla verifica dei requisiti di incensuratezza e moralità previsti in generale dall’ordinamento per il rilascio delle autorizzazioni di polizia, oltre che alla salvaguardia di ogni aspetto che attenga in concreto a profili di sicurezza e ordine pubblico".
Non si può negare il rilascio della licenza ai Ctd "collegati con allibratori stranieri regolarmente abilitati nel loro Paese per la sola circostanza che il richiedente non sia titolare di concessione".
L'autorizzazione di polizia viene definita dal Tar come "strumento contrario all’ordinamento comunitario nella parte in cui il suo rilascio, per essere subordinato al previo ottenimento della concessione, preclude alle società indebitamente escluse dal mercato italiano di porvi rimedio attraverso l’apertura di punti di raccolta gestiti da persone domiciliate in Italia, e contribuisce perciò ad aggravare le ingiustificate limitazioni derivanti dal regime concessorio".
Resta comunque vietato, ai titolari dei centri, avviare "attività , sulla base di una mera comunicazione all’Autorità di Polizia, senza attendere l’esito della richiesta di autorizzazione, ove anche l’esito negativo dell’istanza sia ampiamente prevedibile in ragione della vigente normativa interna". La licenza di pubblica sicurezza resta necessaria, visto che i Ctd non svolgono, per i giudici amministrativi "la mera trasmissione di dati al bookmaker", e che, come ribadito anche dal Consiglio di Stato, la loro attività di intermediazione è "soggetta al previo titolo abilitativo".agipro