Quanto mi diverto con il copia incolla....
Inviato: 26/07/2010 - 14:25
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 26 Luglio 2010 - Ore 13,50 - SCOMMESSE: TAR PARMA, LATINA E TARANTO ACCOGLIE RICORSI GOLDBET
I Tribunali Amministrativi di Parma, Taranto e Latina hanno accolto i ricorsi della società austriaca Goldbet relativi al diniego di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88 t.u.l.p.s. rispettivamente in data 20, 21 e 22 Luglio.
Nel primo provvedimento il TAR di Parma chiarisce che "la licenza di pubblica sicurezza non può essere rifiutata al centri trasmissione dati collegati con allibratori stranieri regolarmente abilitati nel loro paese per la sola circostanza che il richiedente non sia titolare di concessione (…) Risulta pertanto illegittimo il diniego dell'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s. con conseguente obbligo di riesame dell'istanza all'esito di un accertamento che deve essere preordinato alla verfica dei requisiti di incensuratezza e moralità previsti dall'ordinamento, oltre che alla salvaguardia di ogni aspetto che attenga in concreto a profili di sicurezza e ordine pubblico, allo scopo di prevenire infiltrazioni criminali o frode".
Nel secondo, quello del TAR di Taranto, emerge come il diniego al rilascio della licenza di Pubblica sicurezza per il titolare del CED privo di concessione disattendono "le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi garantita dal Trattato dell'Unione, ai sensi degli artt. 43 e 49, tenuto conto del fatto che il ricorrente opera quale intermediario telematico di soggetto munito di autorizzazione ad esercitare attività di raccolta di scommesse, per come rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza".
In linea con gli stessi principi, le motivazioni del provvedimento del TAR di Latina sottolineano come "il ricorso presenti profili di fondatezza, dato che il diniego dell'autorizzazione in contestazione per la sola carenza di concessione in capo al soggetto richiedente, e/o per conto del quale l'attività verrebbe svolta, pare porsi in contrasto con i principi di diritto comunitario suscettibili di immediata applicazione" […] Inoltre "l'amministrazione deve valutare in concreto se esistono motivi di ordine o sicurezza pubblica ostativi allo svolgimento dell'attività ".
agicoscommesse - 26/07/2010 - cg
I Tribunali Amministrativi di Parma, Taranto e Latina hanno accolto i ricorsi della società austriaca Goldbet relativi al diniego di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88 t.u.l.p.s. rispettivamente in data 20, 21 e 22 Luglio.
Nel primo provvedimento il TAR di Parma chiarisce che "la licenza di pubblica sicurezza non può essere rifiutata al centri trasmissione dati collegati con allibratori stranieri regolarmente abilitati nel loro paese per la sola circostanza che il richiedente non sia titolare di concessione (…) Risulta pertanto illegittimo il diniego dell'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s. con conseguente obbligo di riesame dell'istanza all'esito di un accertamento che deve essere preordinato alla verfica dei requisiti di incensuratezza e moralità previsti dall'ordinamento, oltre che alla salvaguardia di ogni aspetto che attenga in concreto a profili di sicurezza e ordine pubblico, allo scopo di prevenire infiltrazioni criminali o frode".
Nel secondo, quello del TAR di Taranto, emerge come il diniego al rilascio della licenza di Pubblica sicurezza per il titolare del CED privo di concessione disattendono "le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi garantita dal Trattato dell'Unione, ai sensi degli artt. 43 e 49, tenuto conto del fatto che il ricorrente opera quale intermediario telematico di soggetto munito di autorizzazione ad esercitare attività di raccolta di scommesse, per come rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza".
In linea con gli stessi principi, le motivazioni del provvedimento del TAR di Latina sottolineano come "il ricorso presenti profili di fondatezza, dato che il diniego dell'autorizzazione in contestazione per la sola carenza di concessione in capo al soggetto richiedente, e/o per conto del quale l'attività verrebbe svolta, pare porsi in contrasto con i principi di diritto comunitario suscettibili di immediata applicazione" […] Inoltre "l'amministrazione deve valutare in concreto se esistono motivi di ordine o sicurezza pubblica ostativi allo svolgimento dell'attività ".
agicoscommesse - 26/07/2010 - cg