MILIOCH SEMPRE PER TE!!!
Inviato: 23/07/2010 - 17:14
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 23 Luglio 2010 - Ore 16,33 - CED: TAR LECCE ACCOGLIE CAUTELARE CONTRO IL DINIEGO DELLA LICENZA. "NESSUNA CRITICITA' PER L'ORDINE PUBBLICO"
Un altro TAR si pronuncia in favore di un CED Goldbet. Si tratta questa volta del TAR Lecce che con un'ordinanza ha accolto le istanze cautelari del gestori di un CED contro il rigetto delle licenza di pubblica sicurezza disposto dalla Questura di Taranto. Il caso è particolarmente recente, il diniego infatti risale al 15 aprile scorso. Diverse le motivazioni alla base della decisione del giudice amministrativo. Il TAR rileva in primo luogo che il questore ha negato la licenza per "la assoluta carenza dell’atto di concessione di Ministeri o di altri enti ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse". E quindi, "il provvedimento impugnato" prosegue, "appare disattendere la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi garantita dal Trattato dell'Unione, ai sensi degli artt. 43 e 49, tenuto conto del fatto che il ricorrente opera quale intermediario telematico di soggetto munito di autorizzazione ad esercitare attività di raccolta di scommesse" rilasciata dal Governo Regionale del Tirolo il 25 marzo 2010. Un titolo che, "pur rilasciato a condizione che sia consentito agli organi ufficiali l'accesso in ogni momento all'agenzia di scommesse, non sembra contenere il divieto di esercitare l'attività di raccolta di scommesse attraverso l'opera di un intermediario telematico, come nella specie". E ancora, "i rapporti tra il ricorrente e il bookmaker straniero sono regolati compiutamente da contratto di prestazione di servizi intercorso tra le parti in data 22 aprile 2010". Quindi conclude che "non sono emersi profili di criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico interno".

Un altro TAR si pronuncia in favore di un CED Goldbet. Si tratta questa volta del TAR Lecce che con un'ordinanza ha accolto le istanze cautelari del gestori di un CED contro il rigetto delle licenza di pubblica sicurezza disposto dalla Questura di Taranto. Il caso è particolarmente recente, il diniego infatti risale al 15 aprile scorso. Diverse le motivazioni alla base della decisione del giudice amministrativo. Il TAR rileva in primo luogo che il questore ha negato la licenza per "la assoluta carenza dell’atto di concessione di Ministeri o di altri enti ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse". E quindi, "il provvedimento impugnato" prosegue, "appare disattendere la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi garantita dal Trattato dell'Unione, ai sensi degli artt. 43 e 49, tenuto conto del fatto che il ricorrente opera quale intermediario telematico di soggetto munito di autorizzazione ad esercitare attività di raccolta di scommesse" rilasciata dal Governo Regionale del Tirolo il 25 marzo 2010. Un titolo che, "pur rilasciato a condizione che sia consentito agli organi ufficiali l'accesso in ogni momento all'agenzia di scommesse, non sembra contenere il divieto di esercitare l'attività di raccolta di scommesse attraverso l'opera di un intermediario telematico, come nella specie". E ancora, "i rapporti tra il ricorrente e il bookmaker straniero sono regolati compiutamente da contratto di prestazione di servizi intercorso tra le parti in data 22 aprile 2010". Quindi conclude che "non sono emersi profili di criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico interno".