TAR CALABRIA ACCOGLIE RICORSO CTD STANLEY
Inviato: 23/07/2010 - 14:54
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 23 Luglio 2010 - Ore 11,38 - CTD: TAR CALABRIA ACCOGLIE RICORSO CTD STANLEY, "VALIDO REGIME AUTORIZZAZIONE"
Una recente sentenza del Tar della Calabria riapre la questione della legittimità dei ctd collegati ai bookmaker stranieri privi di concessione ma comunque operanti sul territorio italiano. I giudici del Tribunale Amministrativo calabrese hanno infatti accolto la richiesta da parte di un ctd Stanley di annullamento del provvedimento della Questura della Provincia di Catanzaro con il quale era stata respinta la richiesta di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di intermediazione telematica. Nelle motivazioni della sentenza, i giudici hanno definito "limiti ingiustificati quelli posti nei confronti delle società quotate che hanno sede nei Paesi Membri e che non sono state ammesse a partecipare alle gare per l'attribuzione delle licenze, sebbene fossero in possesso delle necessarie forme di autorizzazione richieste nel paese di provenienza, ovvero quelli posti nei confronti delle persone operanti in Italia, che vengono escluse dal rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, per il solo fatto che la richiesta di autorizzazione sia finalizzata all'attività di raccolta delle scommesse per conto delle società quotate e prive di concessione". Pertanto, il Tar ha sottolineato come il regime di autorizzazione possa "ritenersi ancora valido nella misura in cui esplica una funzione autonoma rispetto alla concessione, intesa alla verifica diretta dei requisiti di moralità ed affidabilità da parte del soggetto che intende svolgere l'attività di intermediazione, non potendosi ritenere che un soggetto possa pretendere di svolgere l'attività di raccolta delle scommesse, senza sottoporsi al vaglio preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza". Sempre secondo quanto si legge nella sentenza, alla Questura di Catanzaro spetta ora il compito di "riesaminare "funditus" la fattispecie, tenendo conto delle argomentazioni svolte con la presente sentenza, non potendosi ritenere che il Giudice Amministrativo possa sostituirsi all'Amministrazione nell'individuazione delle modalità operative che garantiscono al meglio la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, secondo il controllo tipico che viene esercitato al momento del rilascio delle autorizzazioni di polizia, al fine di prevenire fenomeni criminali o di frode". In conclusione, "con la "sentenza Placanica" della Corte di Giustizia Europea, non si è pervenuti al superamento definitivo, per incompatibilità comunitaria, della disciplina nazionale sulla raccolta delle scommesse, posto che l'attuale regime della gestione delle attività di giochi e scommesse non può essere ulteriormente applicato dal giudice italiano soltanto nella parte in cui prevede limiti alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi ritenuti ingiustificati".
agicoscommesse - 23/07/2010 - mz

Una recente sentenza del Tar della Calabria riapre la questione della legittimità dei ctd collegati ai bookmaker stranieri privi di concessione ma comunque operanti sul territorio italiano. I giudici del Tribunale Amministrativo calabrese hanno infatti accolto la richiesta da parte di un ctd Stanley di annullamento del provvedimento della Questura della Provincia di Catanzaro con il quale era stata respinta la richiesta di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di intermediazione telematica. Nelle motivazioni della sentenza, i giudici hanno definito "limiti ingiustificati quelli posti nei confronti delle società quotate che hanno sede nei Paesi Membri e che non sono state ammesse a partecipare alle gare per l'attribuzione delle licenze, sebbene fossero in possesso delle necessarie forme di autorizzazione richieste nel paese di provenienza, ovvero quelli posti nei confronti delle persone operanti in Italia, che vengono escluse dal rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, per il solo fatto che la richiesta di autorizzazione sia finalizzata all'attività di raccolta delle scommesse per conto delle società quotate e prive di concessione". Pertanto, il Tar ha sottolineato come il regime di autorizzazione possa "ritenersi ancora valido nella misura in cui esplica una funzione autonoma rispetto alla concessione, intesa alla verifica diretta dei requisiti di moralità ed affidabilità da parte del soggetto che intende svolgere l'attività di intermediazione, non potendosi ritenere che un soggetto possa pretendere di svolgere l'attività di raccolta delle scommesse, senza sottoporsi al vaglio preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza". Sempre secondo quanto si legge nella sentenza, alla Questura di Catanzaro spetta ora il compito di "riesaminare "funditus" la fattispecie, tenendo conto delle argomentazioni svolte con la presente sentenza, non potendosi ritenere che il Giudice Amministrativo possa sostituirsi all'Amministrazione nell'individuazione delle modalità operative che garantiscono al meglio la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, secondo il controllo tipico che viene esercitato al momento del rilascio delle autorizzazioni di polizia, al fine di prevenire fenomeni criminali o di frode". In conclusione, "con la "sentenza Placanica" della Corte di Giustizia Europea, non si è pervenuti al superamento definitivo, per incompatibilità comunitaria, della disciplina nazionale sulla raccolta delle scommesse, posto che l'attuale regime della gestione delle attività di giochi e scommesse non può essere ulteriormente applicato dal giudice italiano soltanto nella parte in cui prevede limiti alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi ritenuti ingiustificati".
agicoscommesse - 23/07/2010 - mz