NEWS BOMBA:la Cassaz.Penale condanna ad 1 anno gestore CTD
Inviato: 22/07/2010 - 20:29
Penso che non servano miei commenti, voglio solo ricordare che la Cassazione è giudice di ultima istanza e quindi la sentenza è inappellabile...faccio inoltre notare che non c'è stato nessun rinvio pregiudiziale alla CGE....
Ora come la mettiamo?
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 22 Luglio 2010 - Ore 19,16 - SCOMMESSE: CASSAZIONE PENALE, E' DELITTO LA RACCOLTA DI SCOMMESSE SENZA TITOLO SU EVENTI GESTITI DAL CONI
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno e un mese nei confronti di un esercente siciliano che - senza alcuna concessione o autorizzazione - accettava scommesse per conto di un bookmaker estero. L'esercente, nell'impugnare la sentenza della Corte di Appello di Palermo (che confermava quella del Tribunale di Termini Imerese), ha sostenuto che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto delitto e non mera contravvenzione il fatto contestato. La Cassazione ha tuttavia replicato che "la natura del reato - delitto o contravvenzione - dipenda esclusivamente dal settore in cui si opera la raccolta delle scommesse". La legge 401 del 1989, infatti, "opera una distinzione sostanziale per il caso che l'attività riguardi quelli che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario,al Coni, all'Unire, sanzionandoli come delitti e quelli su altre competizioni, sanzionandoli come contravvenzioni". Quindi, ha concluso la Cassazione, "In relazione alle partite del campionato italiano si rientra certamente in ipotesi di scommesse pronostici su attività sportive gestite dal CONI".
agicoscommesse - 22/07/2010 - mr
Ora come la mettiamo?
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 22 Luglio 2010 - Ore 19,16 - SCOMMESSE: CASSAZIONE PENALE, E' DELITTO LA RACCOLTA DI SCOMMESSE SENZA TITOLO SU EVENTI GESTITI DAL CONI
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno e un mese nei confronti di un esercente siciliano che - senza alcuna concessione o autorizzazione - accettava scommesse per conto di un bookmaker estero. L'esercente, nell'impugnare la sentenza della Corte di Appello di Palermo (che confermava quella del Tribunale di Termini Imerese), ha sostenuto che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto delitto e non mera contravvenzione il fatto contestato. La Cassazione ha tuttavia replicato che "la natura del reato - delitto o contravvenzione - dipenda esclusivamente dal settore in cui si opera la raccolta delle scommesse". La legge 401 del 1989, infatti, "opera una distinzione sostanziale per il caso che l'attività riguardi quelli che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario,al Coni, all'Unire, sanzionandoli come delitti e quelli su altre competizioni, sanzionandoli come contravvenzioni". Quindi, ha concluso la Cassazione, "In relazione alle partite del campionato italiano si rientra certamente in ipotesi di scommesse pronostici su attività sportive gestite dal CONI".
agicoscommesse - 22/07/2010 - mr