Dobbiamo chiudere tutti??
Inviato: 22/07/2010 - 10:53
Ciao a tutti, ma è vera questa notizia? Ed ora che succede?
Riporto la notizia da gioconews.
I Monopoli di Stato hanno inviato una ulteriore circolare, indirizzata agli uffici regionali e al Ministero dell'interno, in cui si ribadisce lo stop definitivo alla raccolta di gioco online nei locali pubblici, quindi a totem, con il sequestro degli stessi qualora dovessero trovarsi in alcuni locali e l'ispezione nei Pdc (punti di commercializzazione). "Fermo restando - si legge - il divieto generale di installare e di utilizzare, presso esercizi pubblici privi di concessione rilasciata da Aams, apparecchi terminali collegati alla rete internet per effettuare gioco a distanza con vincita in denaro, attesa la netta separazione tra raccolta fisica di giochi pubblici con vincita in denaro (attraverso agenzie, negozi, corner) e raccolta a distanza dei giochi suddetti, si ribadisce che il recente intervento legislativo non consente la raccolta dei giochi a distanza con vincita in denaro effettuata presso sedi fisiche, se pur di soggetti che abbiano ottenuto le concessioni".
Aams fornisce inoltre alcune indicazioni operative a cui dovranno attenersi gli operatori nell'ambito dei controlli atti a verificare il rispetto della vigente disciplina: le attività di ispezioni e verifiche dovranno essere svolte, prioritariamente e compatibilmente con le risorse disponibili, presso i locali nei quali sono situati punti di commercializzazione, verificando che vi si svolgano unicamente le attività di commercializzazione di ricariche, di distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco e di trasmissione al titolare di sistema del contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, accertando il rispetto delle disposizioni dettate dal decreto 25 giugno 2007, quali sopra riportate. Ovviamente, la scansione quali - quantitativa delle verifiche stesse è rimessa all'autonomo e responsabile apprezzamento dei Sigg. Direttori. Ove venisse riscontrato il mancato rispetto delle disposizioni suddette, si procederà alla irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 12 del decreto stesso, fermo restando che saranno passibili di denuncia di reato alle competenti Procure eventuali fattispecie in cui si riscontri l'effettuazione di raccolta di giochi a distanza attraverso apparecchiature per l'accesso da remoto a siti di gioco, da sottoporre a sequestro.
Le attività di ispezioni e verifiche presso gli esercizi dedicati esclusivamente alla raccolta fisica dei giochi avverrà sulla base delle direttive di intervento già emanate in materia, procedendo alla irrogazione delle sanzioni previste nella relative convenzioni di concessione per attività non rispondenti alle disposizioni contenute nelle convenzioni stesse. Peraltro, ove presso tali esercizi venisse riscontrata la presenza di apparecchi per l'effettuazione del gioco a distanza, si procederà al relativo sequestro ed alla contestuale denuncia di reato alle competenti Procure. Nello svolgimento di tali attività gli Uffici Regionali si avvarranno delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, se applicabili, estesi oggi anche agli Uffici dell'Amministrazione dall'articolo 15, comma 8-duodecies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nell'adempimento dei relativi compiti amministrativi e tributari".
Inoltre l'amministrazione coglie l'occasione per fornire un breve chiarimento in merito ai c.d. "giochi promozionali" che, sulla base della previsione contenuta nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 31 del 2000, cui è stata data attuazione con Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, rappresentano esclusivamente degli strumenti di divulgazione di beni e servizi commercializzati.
Tale Direttiva, emanata al fine di garantire la libera circolazione dei servizi delle società dell'informazione, al Capo I, art. 1, comma 4, dispone delle limitazioni alla commerciabilità on line di beni e servizi, prevedendo espressamente, tra l'altro, la non applicabilità delle relative disposizioni ai giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse1,
Con il richiamato Decreto Legislativo di attuazione, il nostro legislatore ha ribadito che "non rientrano nel campo di applicazione del Decreto i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse, i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente".
I c.d. giochi promozionali, quindi, concernenti attività di natura commerciale, rappresentano solo degli strumenti di divulgazione di beni e servizi commercializzati e devono sottostare proprio per questo a rigorosi obblighi di trasparenza. La stessa Direttiva n. 31 (punto 26) afferma, peraltro, che gli Stati membri possano perseguire eventuali condotte penalmente rilevanti (qualora, ad esempio, tali attività vengano svolte con finalità di intrattenimento) senza previa notifica alla Commissione Europea, potendo derogare ai principi di cui al Trattato UE per ragioni superiori di ordine pubblico e sicurezza dei consumatori.
Ne discende che eventuali fattispecie di c.d. "giochi promozionali, non effettuate nell'ambito della libera circolazione di un determinato servizio delle società dell'informazione proveniente da un altro Stato membro, ma che presentino elementi tali da configurare forme di offerta e raccolta di gioco in assenza di concessione o, comunque, in violazione della disciplina di settore, vanno anch'esse perseguite notiziando le forze dell'ordine".
Nelle premesse la Direttiva specifica che "l'esclusione dei giochi d'azzardo dal campo d'applicazione della direttiva riguarda soltanto i giochi di fortuna, le lotterie e le scommesse che comportano una posta pecuniaria. Essa non riguarda le gare promozionali o i giochi che hanno l'obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi
Riporto la notizia da gioconews.
I Monopoli di Stato hanno inviato una ulteriore circolare, indirizzata agli uffici regionali e al Ministero dell'interno, in cui si ribadisce lo stop definitivo alla raccolta di gioco online nei locali pubblici, quindi a totem, con il sequestro degli stessi qualora dovessero trovarsi in alcuni locali e l'ispezione nei Pdc (punti di commercializzazione). "Fermo restando - si legge - il divieto generale di installare e di utilizzare, presso esercizi pubblici privi di concessione rilasciata da Aams, apparecchi terminali collegati alla rete internet per effettuare gioco a distanza con vincita in denaro, attesa la netta separazione tra raccolta fisica di giochi pubblici con vincita in denaro (attraverso agenzie, negozi, corner) e raccolta a distanza dei giochi suddetti, si ribadisce che il recente intervento legislativo non consente la raccolta dei giochi a distanza con vincita in denaro effettuata presso sedi fisiche, se pur di soggetti che abbiano ottenuto le concessioni".
Aams fornisce inoltre alcune indicazioni operative a cui dovranno attenersi gli operatori nell'ambito dei controlli atti a verificare il rispetto della vigente disciplina: le attività di ispezioni e verifiche dovranno essere svolte, prioritariamente e compatibilmente con le risorse disponibili, presso i locali nei quali sono situati punti di commercializzazione, verificando che vi si svolgano unicamente le attività di commercializzazione di ricariche, di distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco e di trasmissione al titolare di sistema del contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, accertando il rispetto delle disposizioni dettate dal decreto 25 giugno 2007, quali sopra riportate. Ovviamente, la scansione quali - quantitativa delle verifiche stesse è rimessa all'autonomo e responsabile apprezzamento dei Sigg. Direttori. Ove venisse riscontrato il mancato rispetto delle disposizioni suddette, si procederà alla irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 12 del decreto stesso, fermo restando che saranno passibili di denuncia di reato alle competenti Procure eventuali fattispecie in cui si riscontri l'effettuazione di raccolta di giochi a distanza attraverso apparecchiature per l'accesso da remoto a siti di gioco, da sottoporre a sequestro.
Le attività di ispezioni e verifiche presso gli esercizi dedicati esclusivamente alla raccolta fisica dei giochi avverrà sulla base delle direttive di intervento già emanate in materia, procedendo alla irrogazione delle sanzioni previste nella relative convenzioni di concessione per attività non rispondenti alle disposizioni contenute nelle convenzioni stesse. Peraltro, ove presso tali esercizi venisse riscontrata la presenza di apparecchi per l'effettuazione del gioco a distanza, si procederà al relativo sequestro ed alla contestuale denuncia di reato alle competenti Procure. Nello svolgimento di tali attività gli Uffici Regionali si avvarranno delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, se applicabili, estesi oggi anche agli Uffici dell'Amministrazione dall'articolo 15, comma 8-duodecies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nell'adempimento dei relativi compiti amministrativi e tributari".
Inoltre l'amministrazione coglie l'occasione per fornire un breve chiarimento in merito ai c.d. "giochi promozionali" che, sulla base della previsione contenuta nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 31 del 2000, cui è stata data attuazione con Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, rappresentano esclusivamente degli strumenti di divulgazione di beni e servizi commercializzati.
Tale Direttiva, emanata al fine di garantire la libera circolazione dei servizi delle società dell'informazione, al Capo I, art. 1, comma 4, dispone delle limitazioni alla commerciabilità on line di beni e servizi, prevedendo espressamente, tra l'altro, la non applicabilità delle relative disposizioni ai giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse1,
Con il richiamato Decreto Legislativo di attuazione, il nostro legislatore ha ribadito che "non rientrano nel campo di applicazione del Decreto i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse, i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente".
I c.d. giochi promozionali, quindi, concernenti attività di natura commerciale, rappresentano solo degli strumenti di divulgazione di beni e servizi commercializzati e devono sottostare proprio per questo a rigorosi obblighi di trasparenza. La stessa Direttiva n. 31 (punto 26) afferma, peraltro, che gli Stati membri possano perseguire eventuali condotte penalmente rilevanti (qualora, ad esempio, tali attività vengano svolte con finalità di intrattenimento) senza previa notifica alla Commissione Europea, potendo derogare ai principi di cui al Trattato UE per ragioni superiori di ordine pubblico e sicurezza dei consumatori.
Ne discende che eventuali fattispecie di c.d. "giochi promozionali, non effettuate nell'ambito della libera circolazione di un determinato servizio delle società dell'informazione proveniente da un altro Stato membro, ma che presentino elementi tali da configurare forme di offerta e raccolta di gioco in assenza di concessione o, comunque, in violazione della disciplina di settore, vanno anch'esse perseguite notiziando le forze dell'ordine".
Nelle premesse la Direttiva specifica che "l'esclusione dei giochi d'azzardo dal campo d'applicazione della direttiva riguarda soltanto i giochi di fortuna, le lotterie e le scommesse che comportano una posta pecuniaria. Essa non riguarda le gare promozionali o i giochi che hanno l'obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi