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PER TUTTI QUELLI CHE "DISINFORMANO" SULL'ON LINE

Inviato: 15/07/2010 - 12:07
da mintdijesolo
Rivolgo un appello a tutti quelli che sentenziano sul telematico, a tutti quelli che fanno riunioni fiume con i dirigenti Microgame (dilettanti del Betting a mio modo di vedere), a tutti quelli che per affiliare un PDC in piu' continuano a dire che non cambierà  niente, che sarà  sempre tutto permesso.... fatela finita !
Se volete la fine del "Telematico" continuate cosi'

Se invece vogliamo salvaguardare il settore iniziamo a darci delle regole ad osservare comportamenti corretti a prepararci ad utilizzare gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione spingendo i Concessionari a chiedere a quei dilettanti di Microgame di investire seriamente sul settore la moneta elettronica è una realtà  i cosiddetti stampa buono non servono, servono investimenti e serietà .

Saluti e buone vacanze


DECRETO GIOCO ONLINE A BRUXELLES: FERMO PER 200 NUOVE CONCESSIONI

decreto gioco online a bruxelles: fermo per 200 nuove concessioni Spulciando il decreto Mef che fissa la decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza con vincita in denaro, rispedito ieri a Bruxelles, dove rimarrà  in stand still fino al prossimo 15 ottobre saltano agli occhi tre punti chiave: il fermo per il rilascio di duecento nuove concessioni, lo stop ai totem e la stretta sui controlli contro il gioco illegale. Il provvedimento traccia, nel dettaglio, le specifiche tecniche delle concessioni, regolate dal diritto comunitario, definendo prestazioni e funzioni che il concessionario deve garantire nell'esercizio di raccolta del gioco online.
Ecco i passaggi salienti del documento:

200 NUOVE CONCESSIONI "CONGELATE"
In ordine alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità  europee, la Legge Comunitaria 2008 prevede che per l'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad f), ai sensi del
comma 26, AAMS possa assegnare nuove concessioni fino ad un numero massimo, in prima applicazione, di duecento.

I GIOCHI OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
La concessione ha per oggetto le attività  e le funzioni per l'esercizio, tramite raccolta a distanza, di uno o più dei seguenti giochi pubblici, attraverso
l'attivazione e la conduzione della rete di gioco a distanza:
- giochi già  in esercizio:
a) scommesse sportive;
b) scommesse ippiche;
c) concorsi a pronostici sportivi ed ippici;
d) giochi di ippica nazionale;
e) giochi di abilità , inclusi i giochi di carte in modalità  di torneo;
f) bingo;
- giochi in via di regolamentazione ed attivazione:
g) scommesse su eventi simulati;
h) giochi di sorte a quota fissa;
i) giochi di carte in modalità  diversa dal torneo;
j) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
k) ulteriori formule di gioco del bingo.

NO AI TOTEM
Il passaggio "killer" per il totem. Il concessionario è chiamato ad "osservare e/o far rispettare, nell'eventuale attività  di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il
tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica"

COMPENSI AL CONCESSIONARIO
A fronte degli adempimenti connessi all'affidamento delle attività  e delle funzioni
previste dalla concessione, per ciascuno dei giochi pubblici di cui all'articolo 2,
comma 1, il concessionario percepisce, a decorrere dall'avvio della raccolta, un
compenso pari a:
a) per le scommesse sportive a quota fissa, le somme ottenute detraendo dal
movimento netto l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'importo delle
vincite;
b) per le scommesse sportive a totalizzatore, un compenso pari all'11,45%
(undici virgola quarantacinque percento) del movimento netto;
c) per le scommesse ippiche a totalizzatore, l'importo risultante
dall'applicazione delle seguenti aliquote sulle quote di prelievo sull'introito
lordo annuo delle medesime scommesse, determinate ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, del DPR 8 aprile 1998, n. 169:

* 42,50% (quarantadue virgola cinquanta per cento) fino a € 4.131.655,19
(quattromilionicentotrentunomilaseicentocinquantacinque/19) di
introito lordo;
* 34,20% (trentaquattro virgola venti per cento) da € 4.131.655,20 (quattromilionicentotrentunomilaseicentocinquantacinque/20) a €
8.263.310,38 (ottomilioniduecentosessantatremilatrecentodieci/38)
di introito lordo;
* 30,40% (trenta virgola quaranta per cento) oltre € 8.263.310,39 (ottomilioniduecentosessantatremilatrecentodieci/38) di introito
lordo;
d) per le scommesse ippiche a quota fissa, l'importo determinato nel modo
seguente: su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo
lordo, stabilita sulla base della tipologia di scommessa effettuata dal giocatore e
del numero di cavalli partenti; al prelievo lordo così determinato è detratta
l'imposta unica, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504 ed è
applicata la percentuale di prelievo per l'UNIRE di cui al decreto
interministeriale 15 febbraio 1999; l'importo residuale, detratti gli importi delle
vincite, costituisce il compenso del concessionario;
e) per i concorsi a pronostici sportivi e ippici, un compenso pari all'11,45%
(undici virgola quarantacinque percento) del movimento netto;
f) per i giochi di ippica nazionale, un compenso rispettivamente pari
all'11,45% (undici virgola quarantacinque percento) del movimento netto, per
le formule di scommessa denominate accoppiata, tris, quarté e quinté, ed al 9%
(nove percento) del movimento netto per la formula di scommessa
denominata vincente;
g) per i giochi di abilità  a distanza le somme ottenute detraendo dal movimento
netto l'imposta unica nella misura del 3% (tre percento) nonché il montepremi
spettante al giocatore stabilito almeno pari all'80% (ottanta percento) del
movimento netto medesimo, al netto dell'eventuale quota parte destinata al
jackpot;
h) per il bingo, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n.
29, le somme ottenute detraendo dal movimento netto il prelievo fiscale ed il
compenso del controllore centralizzato del gioco, pari rispettivamente all'11%
(undici percento) ed all'1%, (uno percento) nonché il montepremi spettante al
giocatore stabilito dal concessionario nella misura almeno pari al 70% (settanta
percento);
2. A fronte degli adempimenti connessi all'affidamento delle attività  e delle funzioni
previste dalla concessione, per ciascuno dei giochi pubblici di cui all'articolo 2,
comma 2, il concessionario percepisce, a decorrere dall'avvio della raccolta, un
compenso determinato dall'applicazione dell'imposta unica prevista dalla vigente
normativa e dalle modalità  di determinazione del montepremi derivanti dalla
regolamentazione del gioco stesso.
3. Il compenso, riconosciuto al concessionario, così come determinato nel presente
articolo, è suscettibile di variazioni o rideterminazione per effetto dell'entrata in
vigore di nuovi provvedimenti legislativi o di nuove disposizioni in materia di
giochi.


OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO
1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla premessa A, ai fini del corretto svolgimento del
gioco nonché della corretta gestione del conto di gioco il Concessionario è obbligato:
- ad accertare le generalità  del giocatore contraente e la sua maggiore età  nonché
ad acquisirne il codice fiscale;
- a stipulare un solo contratto con ciascun Cliente;
SCHEMA DI ATTO DI CONVENZIONE
Allegato A - Pag. 39 di 51
- a conservare i contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno
successivo alla scadenza della concessione;
- ad adottare tutte le misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza del
titolare del contratto;
- a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità  da essa definite, i dati personali
del titolare del contratto;
- a controllare i conti di gioco ed effettuare verifiche costanti circa il corretto
utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalità  da
essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del
conto di gioco;
- a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità  da essa definite, i saldi ed i
movimenti dei conti di gioco, nonché il dettaglio analitico delle giocate;
- a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di
effettuare le giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco
responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da
AAMS;
- a consentire al Cliente la riscossione del credito di gioco corrispondente alle
vincite ed ai rimborsi;
- a non disporre delle somme depositate sui conti di gioco, escluse le operazioni
di addebito e di accredito derivanti dall'esercizio dei giochi oggetto del
contratto, e a gestire le stesse esclusivamente tramite conti correnti bancari o
postali dedicati;
- a chiedere l'esplicito consenso del Cliente alla prosecuzione del rapporto
contrattuale nel caso di variazione della ragione sociale del Concessionario.
2. Inoltre lo stesso è responsabile:
- del corretto utilizzo di sistemi per la connessione del Cliente al gioco a
distanza, dotati di caratteristiche di sicurezza atte a garantire l'autenticazione dei
sistemi stessi, nonché la protezione dei dati scambiati e ad impedire accessi non
autorizzati ai propri sistemi nonché l'intercettazione e l'alterazione dei dati
scambiati;
- della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni corrispondenti
alle operazioni di gioco e adotta a tal fine opportune modalità  che individuino
univocamente l'origine degli importi disponibili sul conto di gioco;
- della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito dei
versamenti / ricariche, dei bonus, delle vincite, dei rimborsi e delle poste finali
sul conto di gioco;
- della correttezza e puntualità  delle operazioni di riscossione, nei confronti dei
giocatori.

GESTIONE DEL GIOCO A DISTANZA
Il concessionario che ha acquisito un diritto per l'attivazione della rete di gioco a
distanza deve implementare, secondo quanto riportato nei provvedimenti per la
regolamentazione della raccolta del gioco a distanza, tipologie di accettazione del
gioco su uno o più canali telematici e/o telefonici:
- Internet;
- Telefonia fissa (IVR, Call center);
- Telefonia mobile (SMS, WAP, GPRS, UMTS e future evoluzioni);
- TV interattiva (digitale terrestre o satellitare);
- Futuri canali di gioco a distanza selezionati da AAMS.

MODALITA' DI COLLOQUIO CON IL SISTEMA CENTRALIZZATO
Il concessionario deve realizzare il collegamento tra il proprio sistema di
elaborazione ed il sistema centralizzato avvalendosi di un fornitore del servizio
di connettività . Il fornitore del servizio di connettività  può essere oltre che il
concessionario stesso anche un fornitore terzo.
L'attuazione delle funzionalità  richieste sia per la raccolta del gioco mediante la rete
di gioco a distanza, comporta un continuo scambio di informazioni in tempo reale,
su rete dedicata alla trasmissione dati, tra il sistema di elaborazione del
concessionario ed il sistema centralizzato, tramite il fornitore del servizio di
connettività .

ARCHITETTURA DEL SERVIZIO CONTI DI GIOCO
Il Sistema di Conti di Gioco, ovvero la piattaforma tecnologica per l'offerta del
servizio gestione Conti di Gioco è composto da:
- Sottosistema di gestione dei conti di gioco (nell'ambito del Sistema di
elaborazione del concessionario);
- Sistema di Recovery e di Backup;
Si richiede una descrizione dettagliata del sistema nel suo complesso,
rappresentandone l'architettura dell'ambiente informatico e l'interazione delle
varie componenti.
In particolare, anche con il supporto di schemi e rappresentazioni grafiche,
devono essere riportate le modalità  di connessione tra i singoli elementi del
Sistema di Conti di Gioco.
Per quanto concerne la rete utilizzata per lo scambio dei dati tra tutti i
componenti del Sistema di Conti di Gioco, devono essere descritte:
- la topologia della rete;
- le tecnologie utilizzate;
- le tipologie dei collegamenti;
- i criteri di sicurezza adottati;
- le bande tipiche dei collegamenti, facendo riferimento anche alle varie
tipologie di ambiente dedicato.