TAR LIGURIA
Inviato: 25/06/2010 - 16:38
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 25 Giugno 2010 - Ore 15,52 - CTD: ANCHE PER IL TAR LIGURIA LICENZA PUBBLICA SICUREZZA NON PUO' ESSERE NEGATA PER LA SOLA MANCANZA DELLA CONCESSIONE
CTD, anche per il TAR Liguria è illegittimo il rifiuto della licenza di pubblica sicurezza quando è motivato dalla sola mancanza della concessione alla raccolta di scommesse. Il caso - risalente alla metà del 2009 - è quello ormai canonico di un titolare di un CTD Stanley che ha chiesto al Questore - nel caso di specie quelli di La Spezia - la licenza di PS e ha impugnato il rifiuto. Nella sentenza emessa ieri, il TAR Liguria ha ricordato la normativa e la giurisprudenza - sia nazionale, sia comunitaria - sulla questione. Quindi ha sottolineato che secondo la sentenza Placanica, sistemi concessorio e autorizzatorio sono in sé legittimi, ma possono essere tradotti con modalità discriminatorie. Per quanto riguarda il sistema concessorio, "è fuori dubbio" ossrva il giudice amministrativo, "che limiti ingiustificati sono esistenti nei confronti delle società quotate che hanno sede nei Paesi membri e che non hanno potuto partecipare alle gare per l’attribuzione delle licenze, sebbene fossero in possesso delle necessarie forme di autorizzazione che il Paese ove sono stabilite richiede per la gestione organizzata di scommesse in ambito nazionale e europeo". Mentre per il sistema autorizzatorio, "limiti ingiustificati sussistono nei confronti delle persone operanti in Italia che sono escluse dal rilascio delle autorizzazioni (...) per il solo fatto di che la richiesta di autorizzazione sia finalizzata all’attività di raccolta delle scommesse per conto delle società quotate e prive di concessione". Dal momento che il diniego impugnato era basato sulla sola assenza di concessione, il giudice ha accolto le ragioni del titolare del CTD, annullando l'atto.
agicoscommesse - 25/06/2010 - mr

CTD, anche per il TAR Liguria è illegittimo il rifiuto della licenza di pubblica sicurezza quando è motivato dalla sola mancanza della concessione alla raccolta di scommesse. Il caso - risalente alla metà del 2009 - è quello ormai canonico di un titolare di un CTD Stanley che ha chiesto al Questore - nel caso di specie quelli di La Spezia - la licenza di PS e ha impugnato il rifiuto. Nella sentenza emessa ieri, il TAR Liguria ha ricordato la normativa e la giurisprudenza - sia nazionale, sia comunitaria - sulla questione. Quindi ha sottolineato che secondo la sentenza Placanica, sistemi concessorio e autorizzatorio sono in sé legittimi, ma possono essere tradotti con modalità discriminatorie. Per quanto riguarda il sistema concessorio, "è fuori dubbio" ossrva il giudice amministrativo, "che limiti ingiustificati sono esistenti nei confronti delle società quotate che hanno sede nei Paesi membri e che non hanno potuto partecipare alle gare per l’attribuzione delle licenze, sebbene fossero in possesso delle necessarie forme di autorizzazione che il Paese ove sono stabilite richiede per la gestione organizzata di scommesse in ambito nazionale e europeo". Mentre per il sistema autorizzatorio, "limiti ingiustificati sussistono nei confronti delle persone operanti in Italia che sono escluse dal rilascio delle autorizzazioni (...) per il solo fatto di che la richiesta di autorizzazione sia finalizzata all’attività di raccolta delle scommesse per conto delle società quotate e prive di concessione". Dal momento che il diniego impugnato era basato sulla sola assenza di concessione, il giudice ha accolto le ragioni del titolare del CTD, annullando l'atto.
agicoscommesse - 25/06/2010 - mr