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Tar Toscana again and again..

Inviato: 23/06/2010 - 15:59
da piaga
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 23 Giugno 2010 - Ore 13,05 - SCOMMESSE: RIGETTO ISTANZA LICENZA DI P.S.. PER IL TAR TOSCANA IL DL INCENTIVI "ALLO STATO NON RILEVANTE SU DECISIONI PER PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE"

Secondo un'ordinanza emessa ieri dal Tar Toscana l'autorizzazione art. 88 del TULPS - pubblica sicurezza - non può "essere rifiutata a motivo della circostanza che il richiedente sia privo della titolarità  di una concessione o che la stessa non sia in possesso del soggetto straniero al quale l'operatore nazionale fa riferimento per la trasmissione in via telematica della scommessa", salvo che non sussistano "motivi attinenti ai generali profili di moralità  e sicurezza pubblica cui si riconnettono tutte le licenze di polizia". Il Collegio si è espresso su un ricorso in appello contro un provvedimento del Questore di Livorno che ha rigettato l'istanza di rilascio della licenza per l'attività  di scommesse, ex art. 88 TULPS a un esercizio commerciale. Secondo i giudici è da ritenere "allo stato non rilevante, ai fini della decisione cautelare, la sopravvenienza degli artt. 2 bis e ter del d.l. 25.3.2010 n. 40 – si tratta delle nuove disposizioni previste dal cosiddetto Decreto Incentivi, N.d.R che implicano la necessità  di possedere la licenza 88 Tulps solo se anche in possesso di concessione per la raccolta giochi - aggiunti dalla legge di conversione 22.5. 2010 n. 73, la cui incidenza sulle situazioni oggetto di provvedimenti adottati in data anteriore alla sua entrata in vigore dovrà  essere valutata dall'Amministrazione resistente". Ma, al contrario, per il Collegio, "il provvedimento impugnato, inibendo l'esercizio di un'attività  economica" è "di per sé suscettibile di arrecare un grave pregiudizio".

agicoscommesse - 23/06/2010 - im



per la cronaca ieri son state rilasciate 4 sospensive per 4 ced Goldbet


saluti

Piaga

Re: Tar Toscana again and again..

Inviato: 23/06/2010 - 19:15
da milohc
Piaga la strada è strachiusa...non continuare a coltivare vane illusioini...

Il Consiglio di Stato, ovvero l'organo giurisdizionale di ultima istanza del processo amministrativo, ha ormai chiuso la strada a questi ricorsi per il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS nel merito, e non nella fase cautelare (sospensiva) a cui fa riferimento l'ordinanza del TAR toscana richiamata nell'articolo da te postato...

(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 23 Giugno 2010 - Ore 18,35 - SCOMMESSE: RILASCIO LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA. PER IL CONSIGLIO DI STATO LA "LEGITTIMITA' COMUNITARIA DEL BANDO BERSANI VA VALUTATA NELLE SEDI OPPORTUNE"

Secondo quanto riportato in un'ordinanza pubblicata oggi dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, "la questione relativa alla legittimità  anche comunitaria degli atti di gara adottati in attuazione del (...) decreto Bersani va dedotta in sede di ricorso avverso la lex specialis delle stessa". I giudici di Palazzo Spada hanno accolto l'appello del Ministero dell'Interno contro alcune sentenze emesse dal Tar Puglia che in primo grado avevano deciso in favore di alcuni Ctd collegati a Stanley per il diniego, da parte delle relative Questure, di rilascio delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza. Si è tornati sulla questione della legittimità  del Bando Bersani, di cui si è parlato nel corso di un procedimento amministrativo, pertanto il Collegio sostiene che "ferma la non dubitabile legittimità  comunitaria della opzione legislativa in astratto per il regime concessorio, può costituire oggetto di contestazione la sola compatibilità  comunitaria della specifica disciplina delle gare, come introdotta dal decreto Bersani". La società  "Stanley International Betting Ltd - si legge - che (...) non ha partecipato alle gare in questione, ha impugnato i relativi atti, così dando avvio ad una vicenda processuale nella quale certo, sempre che dedotta, il giudice amministrativo potrà  vagliare la indicata questione di legittimità  comunitaria, se del caso valutando la sussistenza dei presupposti (...) che, viceversa, in questa sede, non può formare oggetto di cognizione la questione afferente la legittimità  della procedura di gara come regolamentata dal decreto Bersani, attesi i vincoli derivanti dal doveroso rispetto delle regole proprie del processo impugnatorio, in specie con riguardo alla non valutabilità  incidenter (oltre che d’ufficio) dei profili di illegittimità , anche comunitaria, degli atti adottati nelle indicate procedure di evidenza". Inoltre, "come sostenuto dalla stessa Corte di Giustizia, ferma l’insussistenza nel settore dei giochi di una armonizzazione comunitaria, i controlli cui l’operatore estero soggiace nel Paese estero dove si è stabilito e che lo facoltizzano allo svolgimento di operazioni transfrontaliere ben possono essere ritenuti non sufficienti da altro Paese membro, sicché non è contrario al diritto comunitario che il secondo Stato imponga specifici e ulteriori meccanismi di controllo e abilitazione (21 ottobre 1999, in causa C-67/1998, Zenatti, punto 35; 8 settembre 2009, Liga Portuguesa, punti 58, 68 e 69)". Pertanto i giudici hanno accolto l'appello "a fronte della sollecitata rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di talune questioni di pregiudizialità  comunitaria".

agicoscommesse - 23/06/2010 - im

Inviato: 23/06/2010 - 20:46
da piaga
e io ti ricordo che è dal 2008 che abbiamo il CDS negativo... eppure..

Inviato: 24/06/2010 - 18:02
da paparazzo
Beh la strada è stra chiusa e Lippi non farà  salire nessuno sul carro dei vincitori...

Forse a Milohc conviene adottare il punto di vista di Sbordoni secondo cui "i ctd non esistono"

Inviato: 24/06/2010 - 18:38
da ughetto
....è strano che non abbiano portato questa ( cds inappellabile )sentenza al tar, visto che poteva fare la differenza. Chissà  a quale periodo si riferisce quel copia incolla...

Inviato: 24/06/2010 - 20:24
da paparazzo
Beh se a regolare il settore sono REGII decreti...
Per non parlare della famigerata legge n.401 del 1989 (quella dell'88 tulps perintenderci). Ora nell'89 cadeva il muro di berlino ma di internet manco il puzzo... nemmeno in California...

E adesso caro Ughetto ti preoccupi di che periodo è il copia/incolla? Sicuramente più recente delle norme che regolano il settore :D :D

Inviato: 25/06/2010 - 09:58
da mintdijesolo
Consiglio di Stato: "Su rilascio licenza art.88 non influisce Bando Bersani"
In Leggi&Diritto
giovedì 24 giugno 2010 - 15:31:26

(Jamma) Non si può contestare la legittimità  della procedura di gara che ha fatto seguito al decreto Bersani quando la stessa non è stato oggetto di ricorso per sostenere la illegittimità  del diniego di una licenza Tulps per la raccolta di scommesse in assenza di concessione.
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Il Consiglio di Stato si è pronunciato nel merito di tre ricorsi presentati dal Ministero degli Interni contro altrettante pronunce del Tar che avevano accolto la richiesta di annullamento del provvedimento delle stesse di diniego della licenza a dei Centri Stanley. Nella pronuncia ribadiscono che “ferma l’insussistenza nel settore dei giochi di una armonizzazione comunitaria, i controlli cui l’operatore estero soggiace nel Paese estero dove si è stabilito e che lo facoltizzano allo svolgimento di operazioni transfrontaliere ben possono essere ritenuti non sufficienti da altro Paese membro, sicché non è contrario al diritto comunitario che il secondo Stato imponga specifici e ulteriori meccanismi di controllo e abilitazione e che la normativa nazionale può, pertanto, introdurre restrizioni alla libera prestazione di servizi garantita dall'art. 49 CE, giustificate da motivi imperativi di interessi generale, a condizione che siano rispettati i criteri di effettiva finalizzazione, proporzionalità  ed effettività , equivalenza e non discriminazioneâ€