INIZIA UNA NUOVA INCISIVA REPRESSIONE DEI CED-CTD.......
Inviato: 18/06/2010 - 17:59
Forti dell'orientamento giurisprudenziale consolidato del Consiglio di Stato e della legge comunitaria "quelli" di Piazza Mastai suonano la carica.....
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 18 Giugno 2010 - Ore 17,48 - GIOCHI: "LICENZA PUBBLICA SICUREZZA VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA DA CONCESSIONE". IL TESTO DELLA CIRCOLARE AAMS AGLI UFFICI COMPETENTI
Di seguito riportiamo il testo integrale della circolare inviata da AAMS a uffici regionali, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, in merito alle nuove disposizioni approvate con il cosiddetto decreto incentivi. In proposito AAMS chiarisce che: "l'autorizzazione o la licenza di pubblica sicurezza può essere rilasciata esclusivamente al concessionario e ai soggetti dallo stesso incaricati in forza dell'atto di concessione".
Ai fini delle attività di controllo svolte da codesti Uffici in materia di raccolta di gioco esercitata in assenza di rapporto concessorio e punito ai sensi dell’articolo 4 della legge n.401 del 1989, si porta a conoscenza che, con la legge 22 maggio 2010, n.73, il Parlamento ha proceduto alla conversione del decreto legge 25 marzo 2010, n.40.
In tal contesto, si richiama l’attenzione sul dettato di cui all’articolo 2, comma 2-ter del cennato decreto legge, con il quale è stata fornita una norma di interpretazione autentica,rispetto al dettato di cui all’articolo 88 del T.U.L.P.S. che recita: “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati da concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza concessione o autorizzazioneâ€
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 18 Giugno 2010 - Ore 17,48 - GIOCHI: "LICENZA PUBBLICA SICUREZZA VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA DA CONCESSIONE". IL TESTO DELLA CIRCOLARE AAMS AGLI UFFICI COMPETENTI
Di seguito riportiamo il testo integrale della circolare inviata da AAMS a uffici regionali, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, in merito alle nuove disposizioni approvate con il cosiddetto decreto incentivi. In proposito AAMS chiarisce che: "l'autorizzazione o la licenza di pubblica sicurezza può essere rilasciata esclusivamente al concessionario e ai soggetti dallo stesso incaricati in forza dell'atto di concessione".
Ai fini delle attività di controllo svolte da codesti Uffici in materia di raccolta di gioco esercitata in assenza di rapporto concessorio e punito ai sensi dell’articolo 4 della legge n.401 del 1989, si porta a conoscenza che, con la legge 22 maggio 2010, n.73, il Parlamento ha proceduto alla conversione del decreto legge 25 marzo 2010, n.40.
In tal contesto, si richiama l’attenzione sul dettato di cui all’articolo 2, comma 2-ter del cennato decreto legge, con il quale è stata fornita una norma di interpretazione autentica,rispetto al dettato di cui all’articolo 88 del T.U.L.P.S. che recita: “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati da concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza concessione o autorizzazioneâ€