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Tar Toscana

Inviato: 05/06/2010 - 17:33
da piaga

Inviato: 05/06/2010 - 17:49
da willy
Ma dai è palese che cè un errore....avranno preso un'abbaglio........ :D :D :D :D :D :D

......pero' Miloch in questo caso puo' illuminarci :) :) :) :) :)

Inviato: 05/06/2010 - 18:04
da ughetto
Si palesa un evidente errore di stesura dei commi 4 ter 5.
Il giudice o i giudici non hanno letto la comunitaria, ne i dl incentivi.
E' evidente che anche i guidici fanno parte dei sordi che non vogliono sentire e dei ciechi che non vogliono vedere. E poi il comma Ter 4 bis della legge 2008 -92 qualcuno non lo ha nemmeno scritto.
Vabè dai, lo diceva lui...voi-noi ancora a credere a sta carta straccia....mah !!!!

Inviato: 05/06/2010 - 18:12
da piaga
nulla dai bosogna che Milohc organizzi dei corsi di recupero a casa sua, per questi giudici ignoranti.. e oserei dire anche incivili..

saluti

Piaga



:)

Inviato: 06/06/2010 - 09:24
da ughetto
....qualcuno ha scritto in altri post..."Quindi per la Cassazione l’attivita di Goldbet è illegale. Recentemente la compagnia sembra che abbia cominciato, copiando Stanley, a mandare alle questure delle richieste di autorizzazione.
Peccato, però, che nel frattempo aveva perso la licenza austriaca! Risulta infatti da evidenze del Tribunale Austriaco che Goldbet è stata priva di licenza dal 1/1/2010 al 9/03/2010, e in quel periodo ha continuato comunque ad operare senza alcuna licenza e senza batter ciglio. Dio solo sa se in quelle lettere alle questure i poveretti che lavorano con quella società  abbiano dichiarato il falso, ovviamente senza esserne consapevoli!



In soldoni...Goldbet per un certo periodo è stato un operatore più illegale di quelli con base sulle spiagge della Galapagos. E' andata in Tribunale dicendo di avere una licenza (falso in atto pubblico) e chi lavora nei centri era sicuro di avere a che fare con una società  seria....DA RIDERE


Ma anche da preoccuparsi non poco. In pratica tutte le sentenze ottenute da gennaio e marzo, basate sull'esistenza di una licenza austriaca....SONO FALSE. "
....ma guarda un pò di che periodo è questo giudizio del TAR...mah, davvero sti giudici non ne azzeccano una !!!!

Inviato: 06/06/2010 - 10:00
da piaga
ughetto ha scritto:....qualcuno ha scritto in altri post..."Quindi per la Cassazione l’attivita di Goldbet è illegale. Recentemente la compagnia sembra che abbia cominciato, copiando Stanley, a mandare alle questure delle richieste di autorizzazione.
Peccato, però, che nel frattempo aveva perso la licenza austriaca! Risulta infatti da evidenze del Tribunale Austriaco che Goldbet è stata priva di licenza dal 1/1/2010 al 9/03/2010, e in quel periodo ha continuato comunque ad operare senza alcuna licenza e senza batter ciglio. Dio solo sa se in quelle lettere alle questure i poveretti che lavorano con quella società  abbiano dichiarato il falso, ovviamente senza esserne consapevoli!



In soldoni...Goldbet per un certo periodo è stato un operatore più illegale di quelli con base sulle spiagge della Galapagos. E' andata in Tribunale dicendo di avere una licenza (falso in atto pubblico) e chi lavora nei centri era sicuro di avere a che fare con una società  seria....DA RIDERE


Ma anche da preoccuparsi non poco. In pratica tutte le sentenze ottenute da gennaio e marzo, basate sull'esistenza di una licenza austriaca....SONO FALSE. "
....ma guarda un pò di che periodo è questo giudizio del TAR...mah, davvero sti giudici non ne azzeccano una !!!!



bhè diciamo di falso c'è che la Goldbet sia rimasta senza licenza.. è stato solo un disguido burocratico che han sistemato praticamente subito solo che c'è chi ci ricama sopra.. chissà  perchè..

saluti

Piaga

Inviato: 07/06/2010 - 09:45
da betgio
Non è questione di ricamarci sopra. Operare in un certo modo (come .com) richiede di essere praticamente inattaccabili sotto tutti i punti di vista. Basta un piccolo errore e la storia finisce. GoldBet ha commesso una leggerezza notevole e rischia ora di pagarla.

Inviato: 07/06/2010 - 11:31
da piaga
betgio ha scritto:Non è questione di ricamarci sopra. Operare in un certo modo (come .com) richiede di essere praticamente inattaccabili sotto tutti i punti di vista. Basta un piccolo errore e la storia finisce. GoldBet ha commesso una leggerezza notevole e rischia ora di pagarla.




mmm.. un conto è dire che la Goldbet ha commesso una leggerezza e un'altro è dire che l'impiegati degli uffici preposti hanno fatto un casino..

mi paiono due cose un pò diverse..

Inviato: 07/06/2010 - 16:48
da piaga
http://www.agicoscommesse.it/writable/d ... _10_i7.htm

Re: Tar Toscana

Inviato: 07/06/2010 - 22:59
da milohc
piaga ha scritto:http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2010/201000820/Provvedimenti/201000416_05.XML



saluti

Piaga



:)


Buonasera ragazzi, scusate il ritardo ma sono stato fuori per un (mini) WE....ora con un pò di calma commento la notiziona della settimana.
Innanzitutto un plauso a Piaga per aver postato finalmente una sentenza, cosa che ci consente di analizzare la questione nei corretti termini e senza squilli di tromba (o specchietti per le allodole) dei soliti CEO...ECCHECCAVOLO una testa pensante ce l'abbiamo anche noi...
Però se devo essere sincero mi sembra che il sig. della sentenza (non so se gestisce un CED o un CTD) abbia speso proprio male i suoi soldini (considerate che un ricorso al TAR costa minimo minimo 3000 euri)...infatti se avesse avuto un pò di pazienza avrebbe potuto prendere tranquillamente visione del comma 2-ter aggiunto dalla legge di conversione n. 73 del 22 maggio 2010 (pubblicata sulla G.U. n. 120 SG del 25/05/2010, e quindi in vigore dal 26 maggio 2010), all'art. 2 del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, che testualmente recita:
" 2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."

Il nuovo intervento normativo rende pertanto assolutamente senza significato l'azione giudiziaria amministrativa relativa al diniego della licenza 88/TULPS...

Ma provando a ragionare per assurdo, fingendo quindi che la norma sopra riportata non sia stata mai emanata....proviamo a verificare la reale portata della grande vittoria giudiziaria sbandierata da voi con enfasi:
1) è relativa alla fase cautelare nella quale il giudice amministrativo non entra assolutamente nel merito, limitandosi a rilevare un fumus di presunto contrasto con sentenze della CGE;
2) sarebbe, a mio avviso, già  riformata nel merito del giudizio di primo grado, stante anche il nuovo orientamento della CE palesato recentemente;
3) quand'anche, ragionando per assurdo, il ricorrente vincesse in primo grado, l'Amministrazione farebbe ricorso al Consiglio di Stato, dove per giurisprudenza costante consolidata la strada è assolutamente chiusa.

Conclusione: 4/5 anni e 15.000 euro spesi per non ottenere nulla...se queste sono le vostre strategie giudiziarie non penso andrete molto lontano....

Inviato: 07/06/2010 - 23:34
da paparazzo
Non sono affatto soldi sprecati!!! Perlatro le spese sono sostenute, quanto meno nel caso di specie, dal book.

Intanto per anni i sequestri sono stati basati sul famigerato presupposto di assenza di tulps, per cui il dover produrre una norma per correggere il tiro su questo aspetto è comunque un grande successo per il movimento ced/ctd.

Probabilmente Miloch pensa che solo il dl incentivi e la "comunitaria" siano grandi riforme... personalmente non condivido, ma questo è il gioco delle parti...

Inviato: 07/06/2010 - 23:41
da milohc
paparazzo ha scritto:Non sono affatto soldi sprecati!!! Perlatro le spese sono sostenute, quanto meno nel caso di specie, dal book.

Intanto per anni i sequestri sono stati basati sul famigerato presupposto di assenza di tulps, per cui il dover produrre una norma per correggere il tiro su questo aspetto è comunque un grande successo per il movimento ced/ctd.

Probabilmente Miloch pensa che solo il dl incentivi e la "comunitaria" siano grandi riforme... personalmente non condivido, ma questo è il gioco delle parti...


Guarda io sono un liberista convinto....e quindi penso che l'unico limite dell'attività  economico-imprenditoriale sia la legge...ovvero ognuno fa quel che gli pare purchè non ci sia una norma che esplicitamente gli vieta quel comportamento....ora con le norme da te citate mi sembra di poter affermare che è fuor di dubbio che l'attività  dei CED/CTD sia in violazione di legge...

CDS su diniego 88 TULPS Tar Puglia

Inviato: 08/06/2010 - 14:14
da mintdijesolo
Che si mettano d'accordo una volta per tutte ..... ma saranno capaci ??


Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) si è pronunciato il 4 giugno con un'ordinanza sul ricorso proposto dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, contro Vincenzo Magrone, titolare V.S.A. di Modugno (Bari) rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Agnello.
Oggetto del contenzioso la riforma della ordinanza sospensiva del Tar Puglia di Bari (Sez. III n. 00815/2009) resa tra le parti che sanciva il diniego al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di intermediazione tramite Internet nella trasmissione dati e nella raccolta di giocate su eventi sportivi.
Il Cds, "ritenuto che la questione pregiudiziale prospettata ai sensi dell' art. 234 del trattato C.E. investe profili che rifluiscono sul diverso contenzioso avverso i bandi di gara relativi alla concessione per la raccolta di scommesse, connesse ad eventi sportivi, indetti nel 2006, tuttora pendente in primo grado è di cui si presenta opportuna la sollecita definizione e che il quadro regolatorio, che subordina lo svolgimento delle attività  nel settore dei giochi e delle scommesse al duplice titolo della concessione, nei limiti di prestabiliti contingenti, e dell' autorizzazione rilasciata dall' Autorità  di pubblica sicurezza, non recede a fronte dei profili di potenziale illegittimità  delle procedure indette nel 2006, ha accolto l'appello (Ricorso numero: 3567/2010 begin_of_the_skype_highlighting 3567/2010 end_of_the_skype_highlighting) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Re: Tar Toscana

Inviato: 08/06/2010 - 19:38
da milohc
milohc ha scritto:
piaga ha scritto:http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2010/201000820/Provvedimenti/201000416_05.XML



saluti

Piaga



:)


Buonasera ragazzi, scusate il ritardo ma sono stato fuori per un (mini) WE....ora con un pò di calma commento la notiziona della settimana.
Innanzitutto un plauso a Piaga per aver postato finalmente una sentenza, cosa che ci consente di analizzare la questione nei corretti termini e senza squilli di tromba (o specchietti per le allodole) dei soliti CEO...ECCHECCAVOLO una testa pensante ce l'abbiamo anche noi...
Però se devo essere sincero mi sembra che il sig. della sentenza (non so se gestisce un CED o un CTD) abbia speso proprio male i suoi soldini (considerate che un ricorso al TAR costa minimo minimo 3000 euri)...infatti se avesse avuto un pò di pazienza avrebbe potuto prendere tranquillamente visione del comma 2-ter aggiunto dalla legge di conversione n. 73 del 22 maggio 2010 (pubblicata sulla G.U. n. 120 SG del 25/05/2010, e quindi in vigore dal 26 maggio 2010), all'art. 2 del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, che testualmente recita:
" 2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."

Il nuovo intervento normativo rende pertanto assolutamente senza significato l'azione giudiziaria amministrativa relativa al diniego della licenza 88/TULPS...

Ma provando a ragionare per assurdo, fingendo quindi che la norma sopra riportata non sia stata mai emanata....proviamo a verificare la reale portata della grande vittoria giudiziaria sbandierata da voi con enfasi:
1) è relativa alla fase cautelare nella quale il giudice amministrativo non entra assolutamente nel merito, limitandosi a rilevare un fumus di presunto contrasto con sentenze della CGE;
2) sarebbe, a mio avviso, già  riformata nel merito del giudizio di primo grado, stante anche il nuovo orientamento della CE palesato recentemente;
3) quand'anche, ragionando per assurdo, il ricorrente vincesse in primo grado, l'Amministrazione farebbe ricorso al Consiglio di Stato, dove per giurisprudenza costante consolidata la strada è assolutamente chiusa.

Conclusione: 4/5 anni e 15.000 euro spesi per non ottenere nulla...se queste sono le vostre strategie giudiziarie non penso andrete molto lontano....


CED? CTD?
no CVD=COME VOLEVASI DIMOSTRARE

Ecco la pronta dimostrazione di quanto da me affermato nel post precedente, con particolare riferimento alla parte evidenziata in rosso ed al post di mintdijesolo; fresche fresche due ordinanze del Consiglio di Stato del 07/06/2010 che riformano le sospensive concesse dai TAR in merito al diniego del rilascio della licenza 88/TULPS, accogliendo il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno....eccovi i link diretti al sito istituzionale del CDS

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201003567/Provvedimenti/201002546_15.XML

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201003569/Provvedimenti/201002547_15.XML

Provate a verificare se i vostri grandi book pubblicizzano con altrettanta enfasi anche queste.....in particolare vi prego di soffermarvi su questo passaggio:
"omissis..... Ritenuto:

- che la questione pregiudiziale prospettata ai sensi dell’ art. 234 del trattato C.E. investe profili che rifluiscono sul diverso contenzioso avverso i bandi di gara relativi alla concessione per la raccolta di scommesse, connesse ad eventi sportivi, indetti nel 2006 , tuttora pendente in primo grado è di cui si presenta opportuna la sollecita definizione;

- che il quadro regolatorio, che subordina lo svolgimento delle attività  nel settore dei giochi e delle scommesse al duplice titolo della concessione, nei limiti di prestabiliti contingenti, e dell’ autorizzazione rilasciata dall’ Autorità  di pubblica sicurezza, non recede a fronte dei profili di potenziale illegittimità  delle procedure indette nel 2006;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3569/2010) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.....omissis"

QUELLA CHE SI DICE UNA VITTORIA DI PIRRO....ed ovviamente 15.000 euro andati in gloria....sperate che non dobbiate rifondere voi le spese legali.... ciò perchè se leggete attentamente i dispositivi vi accorgerete che in questo caso gli attori del giudizio siete direttamente voi....

Se volete continuare a fare gli allocchi.....

Inviato: 09/06/2010 - 23:31
da piaga
io ho tante mancanze.. una di sicuro è quella di non saper scrivere e copiaincollare bene come il nostro milohc.. però... da quanto mi risulta il consiglio di stato va contro al tar almeno dal 2008.. eppure.. siam sempre qui..

a parte che 15k per tar etc mi paiono un pò troppi.. ma cmq diamoli per buoni.. in 2 anni un ced glieli avrà  fatti guadagnare 15k al book? io dico che il book ci rientra ampiamente.. e ancora i ced stan lavorando..

saluti

Piaga