Tar Toscana
Inviato: 05/06/2010 - 17:33
ughetto ha scritto:....qualcuno ha scritto in altri post..."Quindi per la Cassazione l’attivita di Goldbet è illegale. Recentemente la compagnia sembra che abbia cominciato, copiando Stanley, a mandare alle questure delle richieste di autorizzazione.
Peccato, però, che nel frattempo aveva perso la licenza austriaca! Risulta infatti da evidenze del Tribunale Austriaco che Goldbet è stata priva di licenza dal 1/1/2010 al 9/03/2010, e in quel periodo ha continuato comunque ad operare senza alcuna licenza e senza batter ciglio. Dio solo sa se in quelle lettere alle questure i poveretti che lavorano con quella società abbiano dichiarato il falso, ovviamente senza esserne consapevoli!
In soldoni...Goldbet per un certo periodo è stato un operatore più illegale di quelli con base sulle spiagge della Galapagos. E' andata in Tribunale dicendo di avere una licenza (falso in atto pubblico) e chi lavora nei centri era sicuro di avere a che fare con una società seria....DA RIDERE
Ma anche da preoccuparsi non poco. In pratica tutte le sentenze ottenute da gennaio e marzo, basate sull'esistenza di una licenza austriaca....SONO FALSE. "
....ma guarda un pò di che periodo è questo giudizio del TAR...mah, davvero sti giudici non ne azzeccano una !!!!
betgio ha scritto:Non è questione di ricamarci sopra. Operare in un certo modo (come .com) richiede di essere praticamente inattaccabili sotto tutti i punti di vista. Basta un piccolo errore e la storia finisce. GoldBet ha commesso una leggerezza notevole e rischia ora di pagarla.
piaga ha scritto:http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2010/201000820/Provvedimenti/201000416_05.XML
saluti
Piaga
paparazzo ha scritto:Non sono affatto soldi sprecati!!! Perlatro le spese sono sostenute, quanto meno nel caso di specie, dal book.
Intanto per anni i sequestri sono stati basati sul famigerato presupposto di assenza di tulps, per cui il dover produrre una norma per correggere il tiro su questo aspetto è comunque un grande successo per il movimento ced/ctd.
Probabilmente Miloch pensa che solo il dl incentivi e la "comunitaria" siano grandi riforme... personalmente non condivido, ma questo è il gioco delle parti...
milohc ha scritto:piaga ha scritto:http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2010/201000820/Provvedimenti/201000416_05.XML
saluti
Piaga
Buonasera ragazzi, scusate il ritardo ma sono stato fuori per un (mini) WE....ora con un pò di calma commento la notiziona della settimana.
Innanzitutto un plauso a Piaga per aver postato finalmente una sentenza, cosa che ci consente di analizzare la questione nei corretti termini e senza squilli di tromba (o specchietti per le allodole) dei soliti CEO...ECCHECCAVOLO una testa pensante ce l'abbiamo anche noi...
Però se devo essere sincero mi sembra che il sig. della sentenza (non so se gestisce un CED o un CTD) abbia speso proprio male i suoi soldini (considerate che un ricorso al TAR costa minimo minimo 3000 euri)...infatti se avesse avuto un pò di pazienza avrebbe potuto prendere tranquillamente visione del comma 2-ter aggiunto dalla legge di conversione n. 73 del 22 maggio 2010 (pubblicata sulla G.U. n. 120 SG del 25/05/2010, e quindi in vigore dal 26 maggio 2010), all'art. 2 del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, che testualmente recita:
" 2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."
Il nuovo intervento normativo rende pertanto assolutamente senza significato l'azione giudiziaria amministrativa relativa al diniego della licenza 88/TULPS...
Ma provando a ragionare per assurdo, fingendo quindi che la norma sopra riportata non sia stata mai emanata....proviamo a verificare la reale portata della grande vittoria giudiziaria sbandierata da voi con enfasi:
1) è relativa alla fase cautelare nella quale il giudice amministrativo non entra assolutamente nel merito, limitandosi a rilevare un fumus di presunto contrasto con sentenze della CGE;
2) sarebbe, a mio avviso, già riformata nel merito del giudizio di primo grado, stante anche il nuovo orientamento della CE palesato recentemente;
3) quand'anche, ragionando per assurdo, il ricorrente vincesse in primo grado, l'Amministrazione farebbe ricorso al Consiglio di Stato, dove per giurisprudenza costante consolidata la strada è assolutamente chiusa.
Conclusione: 4/5 anni e 15.000 euro spesi per non ottenere nulla...se queste sono le vostre strategie giudiziarie non penso andrete molto lontano....