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Apertura Internet Point

Inviato: 27/05/2010 - 15:53
da pakos82
Scusate, ma tutte le attività  possono richiedere licenza di internet point?
è semplice richiederla? c'è qualche limitazione su un tot di numero di abitanti in un paese,citta ecc?La questura puo nn concedere la licenza anche se chi la richiede a tuti i requisiti a posto?

Inviato: 04/06/2010 - 16:56
da bosco2010
Se hai una partita iva basta inserire il codice attività  di internet point poi viene comunicato alla camera di commercio che io sappia per gli studi di settore è meglio non abbinare codici di attività  totalmente diversi uno dall'altro eventualmente preferibile avere due attività  differenti.
Sull'internet point so che ci sono regole un po particolari esempio che siano distanti dalle scuole o dalle chiese, abilitate o meno per chi ha handicap secondo me la cosa sempre migliore è parlare col il proprio commercialista e perdere un po di mattinate in comune dove a forza di andare si giunge a qualche conclusione :)

licenza internet point

Inviato: 07/06/2010 - 16:10
da damaska
per avere la licenza si deve fare:

1) domanda (all.9) al Ministero delle Comunicazioni presso l'ufficio regionale competente (ogni regione na ha 1);
2) successivamente fare richiesta alla Questura competente nella zona in cui si vuole aprire l'internet point.

oltre ai "classici" documenti, servono:

- certificati carichi pendenti e casellario giudiziale generale (da rich. tribunale);
- allegato 12 (certificazione impianto di rete);
- registro per annotazione clienti (fino a 2 postazioni ai clienti) oppure software se superano le 2 postazioni.

Inviato: 08/06/2010 - 13:23
da PATPR
BUONA RISPOSTA DI DAMASKA
L ALLEGATO 12 è OBBLIGATORIO SUPERIORE ALLE 3 POSTAZIONI ED è LA CERFICAZIONE DELL IMPIANTO E COSTA QUALKOSUCCIA
FINO A 3 PC HAI BISOGNO SOLO DEL REGISTRO RILASCIATO DALLA QUESTURA.
SI RICORDA CHE PER APRIRE UN PDC C è SEMPRE BISOGNO DELL ATTIVITA'0 PRIMARIA IN QUESTO CASO INTERNET POINT è OTTIMA COME SOLUZIONE MA TI CONVIENE PRENDERE ANCHE QUELLA DI SALA GIOCHI XKè CON LA PRIMA LICENZA PUOI METTERE SINO A 4 SLOT, CON LA 2 UNA OGNI 5MT QUADRATI

Inviato: 08/06/2010 - 16:57
da Festival
Se lo abbini ad attivita' commerciale non serve la domanda al Ministero Comunicazioni

Delibera n. 102/03/CONS
Disposizioni regolamentari in materia di autorizzazioni generali
Pubblicata su questo Sito in data 14/05/03
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 maggio 2003 - Serie generale - n. 113


L’AUTORITA’
NELLA sua riunione di Consiglio del 15 aprile 2003;
VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249, "Istituzione dell’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo",
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
VISTA la delibera dell’Autorità  n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2000;
VISTA la delibera dell’Autorità  n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, "Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
VISTE le richieste del Ministero delle comunicazioni di chiarire il regime autorizzatorio cui dovrebbero essere soggetti tabaccai, bar, pizzerie, alberghi ed altri esercenti l’attività  commerciale che mettono semplicemente a disposizione della propria clientela apparecchiature telefax o altri tipi di apparecchiature terminali;
CONSIDERATO che sono pervenute all’Autorità  dalle associazioni di categoria alcune richieste di chiarimento in merito al titolo autorizzatorio cui dovrebbero essere soggetti alcune tipologie di pubblici esercizi o titolari di altre attività  di servizi che mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di comunicazioni quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete Internet;
CONSIDERATO che la messa a disposizione del pubblico della possibilità  di usufruire di mezzi di comunicazione elettronica da parte dei detti titolari di esercizi aperti al pubblico non ha rilievo significativo rispetto all’attività  principale e consiste nel mettere a disposizione del pubblico stesso le sole apparecchiature terminali o terminali di rete, attraverso il collegamento con altri operatori già  licenziatari o autorizzati.
CONSIDERATO che la normativa vigente, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 318/97, richiede una autorizzazione generale o una licenza individuale per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni, come definito all’art. 1, comma1, lettera q), dello stesso d.P.R..
CONSIDERATO che la semplice messa a disposizione di una apparecchiatura terminale di rete, in ogni caso conforme alle vigenti disposizioni in materia di omologazione, approvazione, compatibilità  elettromagnetica e sicurezza elettrica, connessa ad un punto terminale di una rete pubblica di un gestore di rete, non costituisce un servizio pubblico di telecomunicazioni offerto da chi mette a disposizione tale apparecchiatura, allorquando gli obblighi di settore relativi alla fornitura del servizio stesso e di quelli relativi alla fornitura e gestione della rete pubblica, anche eventualmente mediante accordi tra le parti, sono assolti dal detto gestore di rete, ed i clienti che utilizzano tale apparecchiatura sono chiaramente informati delle modalità  e delle condizioni di erogazione del servizio stesso, fatte salve le norme vigenti specifiche in materia di esercizio del commercio e pubblica sicurezza.
CONSIDERATO che nel nuovo quadro regolatorio europeo adottato il 7 marzo 2002, in corso di recepimento nell’ordinamento nazionale, è esplicitato l’obiettivo di agevolare la diffusione dei servizi di comunicazione elettronica nella comunità , semplificando le norme e ricorrendo alle condizioni meno onerose possibili, anche al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi servizi e consentire ai prestatori di servizi e ai consumatori di trarre vantaggio anche dalle economie di scala.
UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità ;

DELIBERA
Art. 1 (Messa a disposizione di apparecchiature terminali di rete)
1. Ai fini del presente provvedimento valgono ove applicabile le definizioni di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 318/97.
2. Non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 318/97, nelle condizioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, quell’esercente l’attività  commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l’ attività  di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità .
Napoli,15 Aprile 2003
IL COMMISSARIO RELATORE
Silvio Traversa
IL PRESIDENTE
Enzo Cheli
Per attestazione di conformità  a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Botto

Inviato: 08/06/2010 - 17:09
da Festival
Cmq qua richiedono

Marca da bollo 14,62

Pianta planimetrica e relazione tecnico descrittiva del locale

Certificato di destinazione d'uso ( Contratto di Affitto )

Attestazzione tecnica della messa in rete dei terminali

Autocertificazione Stato di Famiglia

Fotocopia dell'iscrizione a camera commercio