Messaggioda Cris71 » 11/05/2010 - 13:53
SI VINCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
SI VINCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
TUTTE CHIACCHERE AAMS , BERSANI ECC ECC..... .
Il Tribunale di Reggio Calabria torna a pronunciarsi su un procedimento relativo a Ced Goldbet e stavolta accoglie il ricorso presentato dall'avv. Marco Ripamonti con studio in Viterbo e Firenze.
Il difensore è comparso personalmente e per la prima volta dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, che mutando indirizzo rispetto a pregressa ordinanza, ha affermato un principio fondamentale per Goldbet. E cioè Goldbet, partecipando alla gara Bersani attraverso società italiana partecipata, è stata direttamente lesa avendo subìto la decadenza delle concessioni conseguite in forza dell'applicazione dell'art.23, 3 comma dello schema di convenzione, da
ritenere anticomunitario. La normativa italiana è stata così disapplicata.
Questo è quanto riportato in estrema sintesi nella clamorosa ordinanza che si articola in nove pagine in cui vengono affermati altresì principi in tema di intermediazione e liceità dell'attività dei Ced e prestazione di servizi e stabilimento.
L'avv.Marco Ripamonti si è mostrato estremamente soddisfatto per questa ordinanza, che costituisce anche un proprio successo personale. Il commento dell'avv.Ripamonti è stato il seguente: "abbiamo dimostrato e sentito dichiarare, nonostante discettazioni di segno contrario da parte di certuni, che Goldbet è stata direttamente ed immediatamente danneggiata dal Bando Bersani per via di disposizioni del Bando ritenute non conformi al diritto comunitario. Si tratta di un'ordinanza che valuta i profili di anticomunitarietà nell'ambito dell'instaurato rapporto concessorio e che si pone in perfetta sintonia con i principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza 10 novembre 2010 ed anche dagli altri numerosi tribunali di riesame che da ultimo si sono pronunciati.