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NUOVO BOOMERANG SU SNAI. GOLDBET OPERA LEGITTIMAMENTE

Inviato: 18/03/2010 - 18:08
da M4rco
NUOVO BOOMERANG SU SNAI. GOLDBET OPERA LEGITTIMAMENTE
(Jamma)

Nuovo risultato utile per un Ced collegato a Goldbet ancora una volta in Sicilia, nel Tribunale del capoluogo più alto d'Italia.

E nuovo successo personale per l'avv.Marco Ripamonti, con studio in Viterbo e Firenze.

L'avv.Ripamonti si è recato fino ad Enna per sostenere di persona le ragioni del proprio assistito, titolare di un Ced a Nicosia, chiuso dalla Guardia di Finanza, con tanto di articoli della stampa locale, a seguito di denuncia presentata da Snai.

Il Tribunale di Enna ha accolto appieno le tesi del difensore ed ha annullato il sequestro e ordinato la restituzione di tutto quanto sottoposto alla misura.

I punti fondamentali dell'ordinanza, che si allinea ad una serie di successi, ormai consistente, sono i seguenti:

- non sussiste il fumus commissi delicti in relazione alla fattispecie, che trae origine da un esposto del legale rappresentante di Snai spa;

- l'art.88 Tulps di fatto esclude dalla possibilità  di rilascio della licenza chi, pur se idoneo sotto il profilo personale, tuttavia intende operare per conto di soggetti esteri non muniti di concessione, anche se in possesso di altro titolo rilasciato in diverso Stato membro;

- la normativa Italiana è volta a disegnare un vero e proprio monopolio fiscale, del tutto scevro dal contenimento della propensione al gioco e l'ordine pubblico è soltanto un pretesto per dissimulare un sistema "chiuso" laddove l'unico requisito per ottenere la concessione è la solidità  finanziaria e cioè la mera aspettativa di solvibilità  del debito fiscale;

- il c.d. Decreto Bersani, nonostante Snai affermi che avrebbe prodotto l'effetto di aprire il mercato ai bookmaker esteri, continua a riservare trattamenti di favore ai precedenti concessionari imponendo alle società  estere oneri che nulla hanno a che vedere con finalità  di ordine pubblico;

- Goldbet Sportwetten gmbh ha conseguito un titolo nello Stato Austriaco e il Pubblico Ministero, sui cui grava l'onere della prova, non ha dimostrato la sussistenza di elementi con cui sostenere che in tale ordinamento il rilascio di titoli abilitativi all'attività  in argomento non sia subordinato a controlli a tutela dell'ordine pubblico, della moralità  pubblica, della prevenzione penale;

- l'indagato titolare del Ced non è intermediario, non assumendo alcun ruolo nell'organizzazione e gestione del rapporto di scommessa, nè assume il ruolo di intermediario in forza del compenso preventivamente determinato sulla base del rapporto intercorrente con l'allibratore estero.

L'avv.Marco Ripamonti, contattato da Jamma, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

L'ordinanza è giuridicamente e sostanzialmente ineccepibile e frutto di una accurata disamina effettuata sulla scorta dei più recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali.

Ciò che emerge anche allo stato attuale è che l'intendimento dello Stato Italiano è di rendere il settore in questione - come ho sentito dire non rammento da chi - una sorta di hortus conclusus.

Quanto a Snai, è evidente che ancora una volta la società  di Porcari è andata a "giocare per vincere" ed ha subìto, invece, uno smacco. A questo punto, persistendo tale linea, studierò in ordine all'opportunità  di chiedere il risarcimento dei danni ai promotori di simili iniziative. Danni che, oltre al profilo economico, vengono procurati non solo all'immagine della società  austriaca, ma anche - su base locale - a quella degli indagati, che oltre alla chiusura dei centri ed al sequestro vengono anche, inevitabilmente, messi sui giornali.

Va rilevato che pure in una situazione che necessita di un chiarimento normativo, le ordinanze nei sensi di quella resa dal Tribunale di Enna si fanno sempre più numerose. Con la conseguenza che le denunce avanzate nei confronti dei Ced si fanno, progressivamente ed a mio avviso, sempre più temerarie. E le liti temerarie, si sa, conducono alla condanna alle spese.