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post : Articoli di giornale per Milohc

Inviato: 26/02/2010 - 16:22
da piaga
TRIBUNALE DEL RIESAME DI TRANI DISSEQUESTRA 8 CTD STANLEYBET
tribunale del riesame di trani dissequestra 8 ctd stanleybet Dissequestrati dal Tribunale di Trani tutti gli otto centri trasmissione dati collegati al bookmaker inglese Stanleybet che avevano subìto un sequestro preventivo nelle scorse settimane. "I giudici del Tribunale del Riesame - si legge in una nota - hanno recepito integralmente le argomentazioni della difesa della Compagnia rappresentata dall'avvocato Daniela Agnello in favore dei centri Stanleybet, sancendo la prevalenza dei principi comunitari sulle sanzioni penali previste dalla normativa interna. Sono attese per i prossimi giorni le motivazioni della decisione del tribunale pugliese che andranno ad aggiungersi alle numerose pronunce positive, di merito e di legittimità , in favore della Compagnia."


cc - 26/02/2010 - 16:14

Inviato: 01/03/2010 - 11:19
da willy
DISSEQUESTRATO CTD IN SICILIA. IL TRIBUNALE DEL RIESAME DI AGRIGENTO DISAPPLICA LA NORMATIVA ITALIANA E DICHIARA IL BANDO BERSANI NON CONFORME ALLA NORMATIVA EUROPEA
(Jamma) - Ennesimo risultato utile a Goldbet. Anzi, la si può definire una vera vittoria.

Dopo Modena, Benevento, Roma, Trapani, è la volta di Agrigento.

Il ricorso è stato avanzato e discusso dal difensore dell'indagato avv.Marco Ripamonti con studio in Viterbo e Firenze.

L'ordinanza, resa in accoglimento del ricorso, è del 24 febbraio 2010 ed i sigilli sono stati già  rimossi.



Il Tribunale di Agrigento ha, in sostanza, affermato quanto segue:



- Goldbet opera legittimamente in virtù di autorizzazione rilasciata dallo stato membro Austria;

- il Pubblico Ministero ha l'onere di argomentare e di fornire prova in ordine al pericolo per l'ordine pubblico derivante dall'attività  del bookmaker estero ed in difetto di ciò la misura reale è illegittima;

- l'assenza di concessione italiana di per sè non costituisce reato, secondo i principi della sentenza Placanica;

- non c'è intermediazione se il titolare del Ced non interviene nell'ambito della gestione ed organizzazione della scommessa, anche se incassa le poste e corrisponde per conto del bookmaker le vincite, in forza di un rapporto di collaborazione;

- Il Bando Bersani è illegittimo e discriminatorio laddove prevede limitazioni ai nuovi concessionari sotto il profilo del rispetto di distanze minime dai centri di raccolta già  istituiti dai precedenti concessionari, laddove prevede limitazioni numeriche territoriali all'apertura di nuovi centri e laddove prevede la decadenza della concessione con riferimento all'art.23, 3 comma dello schema di concessione;

- atteso il carattere discriminatorio di tali previsioni del Bando Bersani, il materiale sequestrato al Ced collegato a Goldbet va restituito, con disapplicazione delle disposizioni interne incompatibili con quelle comunitarie di diretta applicazione (artt.43 e 49 del trattato CE) con la conseguente restrizione del campo d'applicazione della norma penale che punisce l'esercizio dell'attività  di scommesse senza i provvedimenti concessori e autorizzativi prescritti dalle disposizioni in contrasto con la normativa comunitaria.



L'ordinanza, come è evidente, è netta e suscettibile di porre fine, quantomeno nel territorio della Provincia di Agrigento, all'annosa questione.



L'avv.Marco Ripamonti ci ha rilasciato la seguente dichiarazione: l'ordinanza è pienamente condivisibile e lascia soddisfatti soprattutto per ciò che concerne la valutazione di anticomunitarietà  del cosidetto Bando Bersani. Argomento, questo, che ha costituito una delle basi portanti del ricorso. Tale bando Bersani, infatti, anzichè ovviare ai profili discriminatori della normativa italiana, tradisce l'intento del legislatore di continuare a favorire i concessionari storici, a scapito dei parvenues esteri. Credo che il punto centrale e, personalmente, di maggior gratificazione del provvedimento sia proprio il fatto che la Corte di Agrigento, evidentemente senza dubbio alcuno, abbia ritenuto anticomunitario il Bando Bersani, senza necessità  di rimessione alla Corte CE. Valutazione, questa, riferita anche alla società  austriaca Goldbet, con conseguente e necessaria disapplicazione delle disposizioni interne incompatibili.

L'ordinanza costituisce un ulteriore ed importante tassello che andrà  a corroborare i successivi ricorsi.

Inviato: 03/03/2010 - 10:54
da piaga
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 3 Marzo 2010 - Ore 10,03 - SCOMMESSE: SASSARI, I GIUDICI DEL RIESAME DISSEQUESTRANO DUE CTD BET 1128

Il Tribunale del Riesame di Sassari ha dissequestro due Ctd Bet1128 a Castelsardo e Porto
Torres, chiusi un mese fa dalla Guardia di Finanza di Porto Torres. Con un'articolata
motivazione - come si legge in una nota stampa diffusa dalla società  - i giudici hanno cassato il provvedimento del pubblico ministero e disposto il dissequestro dei locali e di ogni attrezzatura.
Secondo il Riesame "le limitazioni imposte dalla normativa di settore e dallo stesso art. 88 del
Tulps non sono idonee a garantire la tutela dell'ordine pubblico, ma sono essenzialmente
finalizzate ad assicurare un interesse finanziario". I giudici - si legge ancora nella nota - hanno messo in
evidenza come Centurionbet - società  maltese in possesso di licenza dalla Lotteries and Gaming Authority di Malta e proprietaria del marchio Bet1128 - è sottoposta a controlli dello stato membro che non sono diversi da quelli di un concessionario "autorizzato ad operare in queste settore secondo regole del nostro paese". "Tale decisione – precisa la direzione di Centurionbet – conferma (...) la trasparenza della Compagnia, destinataria in passato di una serie di dissequestri relativi alla propria rete sarda, nonché di un'isolata decisione di merito della Cassazione proprio in relazione all'attività  di un Ctd sardo (...)".

agicoscommesse - 03/03/2010 - pa