Tanto per completare il quadro di incertezza totale
Inviato: 18/02/2010 - 17:05
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 18 Febbraio 2010 - Ore 13,50 - QUESTIONE CTD: CORTE DI CASSAZIONE RESPINGE RICORSO PRESENTATO DA UN CTD GOLDBET DI LECCE. LA MOTIVAZIONE PRINCIPALE "L'INTERMEDIAZIONE COSTITUISCE REATO"
Con una sentenza della Corte di Cassazione è stato rigettato il ricorso presentato da un centro di trasmissione dati Goldbet di Lecce poiché "l'intermediazione nella raccolta di scommesse telematiche in assenza dell'autorizzazione ministeriale costituisce reato (configurato dall'art. 4 della legge 401/1989)". Nella sentenza della Terza Sezione Penale, si legge infatti che "il ricorrente raccoglieva scommesse fungendo da intermediario con i privati, che non avevano accesso diretto ad internet, usufruendo del relativo importo economico della giocata, sebbene privo della prescritta autorizzazione di cui all'art. 88 del Tulps, con la conseguenza che il possesso delle autorizzazioni relative all'installazione dei macchinari per la costituzione di un Internet Point non esentava il prevenuto dal richiedere la menzionata diversa autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scommesse. Ciò non esclude che nel prosieguo degli atti di indagine possa emergere che le ragioni della mancata autorizzazione o concessione siano ascrivibili ad un illegittimo ostacolo alla libertà di stabilimento e che quindi il giudice sia chiamato a disapplicare la normativa interna".
Con una sentenza della Corte di Cassazione è stato rigettato il ricorso presentato da un centro di trasmissione dati Goldbet di Lecce poiché "l'intermediazione nella raccolta di scommesse telematiche in assenza dell'autorizzazione ministeriale costituisce reato (configurato dall'art. 4 della legge 401/1989)". Nella sentenza della Terza Sezione Penale, si legge infatti che "il ricorrente raccoglieva scommesse fungendo da intermediario con i privati, che non avevano accesso diretto ad internet, usufruendo del relativo importo economico della giocata, sebbene privo della prescritta autorizzazione di cui all'art. 88 del Tulps, con la conseguenza che il possesso delle autorizzazioni relative all'installazione dei macchinari per la costituzione di un Internet Point non esentava il prevenuto dal richiedere la menzionata diversa autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scommesse. Ciò non esclude che nel prosieguo degli atti di indagine possa emergere che le ragioni della mancata autorizzazione o concessione siano ascrivibili ad un illegittimo ostacolo alla libertà di stabilimento e che quindi il giudice sia chiamato a disapplicare la normativa interna".