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SCOMMESSE. PER AVV. GENERALE BOT UN GIUDICE NAZIONALE NON PU

Inviato: 26/01/2010 - 19:17
da piaga
(Jamma) Per l'Avvocato generale Bot, una normativa di uno Stato membro che limiti la fornitura di scommesse sportive al fine di tutelare interessi contemplati dal Trattato CE o considerati legittimi dalla giurisprudenza, per essere conforme al diritto comunitario, deve perseguire i propri obiettivi in maniera coerente e sistematica.

Spetta al giudice nazionale accertare se tale condizione sia soddisfatta, prendendo in considerazione tutti gli obiettivi della normativa controversa e valutando gli effetti concreti della stessa sui consumatori, tenendo conto dell’ampio margine di discrezionalità  degli Stati membri in questa materia.

Un giudice di uno Stato membro non può continuare ad applicare in via eccezionale e transitoria la propria normativa nazionale in materia di scommesse sportive se detta normativa costituisce una restrizione ingiustificata alla libera prestazione dei servizi in quanto non contribuisce a limitare le attività  di scommesse in maniera coerente e sistematica.

Il caso in questione interessa la Winner Wetten GmbH contro la Bürgermeisterin der Stadt Bergheim ovvero il sindaco della città  di Bergheim.

La Winner Wetten GmbH, con sede in Germania, gestisce un esercizio commerciale a Bergheim, nel Land NRW, in cui esercita in particolare l’attività  di intermediazione di scommesse sportive cosiddette «oddset» (scommesse a quota fissa) per conto della società  Tipico Co. Ltd. La Tipico è stabilita e registrata a Malta, dove dispone di una concessione per l’organizzazione di scommesse sportive.

Con provvedimento la Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (sindaco della città  di Bergheim) vietava alla società  Winner Wetten di continuare ad esercitare le attività  relative alle scommesse sportive il cui organizzatore non fosse autorizzato dal Land NRW e avvertiva detta società  che la trasgressione di tale divieto avrebbe potuto comportare la chiusura del suo esercizio commerciale.

La Winner Wetten proponeva opposizione contro tale provvedimento facendo valere che il monopolio delle scommesse sportive vigente nel Land NRW era in contrasto con la libera prestazione dei servizi prevista dall’art. 49 CE, quale interpretata dalla Corte nella sentenza Gambelli. In detta sentenza la Corte avrebbe affermato che un operatore stabilito sul territorio nazionale che proponeva scommesse in qualità  di agente di un allibratore stabilito in un altro Stato membro poteva avvalersi della libera prestazione dei servizi. Essa avrebbe inoltre dichiarato che il monopolio statale sulle scommesse è conforme al diritto comunitario solo se limita tale attività  in maniera coerente e sistematica. Orbene, tale condizione non sussisterebbe nel caso della Germania in ragione della pubblicità  effettuata dagli organizzatori nazionali di scommesse sportive.

Nella decisione di rinvio il tribunale amministrativo di Colonia osserva, in primo luogo, che la società  Winner Wetten ha effettivamente violato la normativa del Land NRW proponendo scommesse sportive in qualità  di intermediario della Tipico, ancorché queste due società  non avessero e non potessero ottenere un’autorizzazione in tal senso. In secondo luogo, il giudice ha precisato che, tenuto conto delle esigenze indicate dalla Corte nella citata sentenza Gambelli, il monopolio in materia di scommesse sportive nel Land NRW è in contrasto con le disposizioni del Trattato CE relative alla libertà  di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

Il Tribunale amministrativo Colonia richiama, a tale proposito, la sentenza 28 marzo 2006 e l’ordinanza 2 agosto 2006 pronunciate dalla Corte costituzionale federale in riferimento, rispettivamente, alla normativa del Land Baviera e a quella del Land NRW. In tali decisioni la Corte costituzionale federale ha ritenuto che i monopoli in materia di scommesse sportive nei due Länder menzionati costituiscano una lesione sproporzionata della libertà  di svolgere un’attività  professionale garantita dall’art. 12, n. 1, della legge fondamentale, in quanto non assicurano un’efficace lotta alla dipendenza dal gioco. Esso ha inoltre rilevato che le prescrizioni e gli obiettivi della legge fondamentale convergono con quelli del diritto comunitario, quali indicati nella citata sentenza Gambelli e a.

Il giudice del rinvio sottolinea, inoltre, che la Corte costituzionale federale ha mantenuto fino al 31 dicembre 2007 la situazione giuridica preesistente a condizione che durante tale periodo transitorio la normativa applicabile in materia di scommesse sportive venisse riformulata in modo conforme alla legge fondamentale. Il giudice costituzionale ha infatti previsto che il promotore di scommesse sportive doveva stabilire immediatamente un minimo di coerenza tra l’esercizio effettivo del suo monopolio e l’obiettivo di combattere il vizio del gioco e la dipendenza.

Il giudice del rinvio rileva, tuttavia, che la riorganizzazione degli elementi sostanziali di esercizio del monopolio statale sulle scommesse sportive in conformità  delle prescrizioni stabilite dalla Corte costituzionale federale non basta a rimuovere il contrasto con il diritto comunitario. L’eliminazione di tale infrazione richiederebbe, secondo detto giudice, una modifica della disciplina giuridica di esercizio di detto monopolio. Esso rammenta, inoltre, che la prevalenza di una disposizione di diritto comunitario direttamente applicabile obbliga a disapplicare il diritto nazionale incompatibile.

Il giudice del rinvio precisa, tuttavia, che il Tribunale amministrativo superiore del Land NRW ha deciso per il mantenimento della normativa sulle scommesse sportive in tale Land alle stesse condizioni temporali e sostanziali previste dalla Corte costituzionale federale in relazione alla legge bavarese, per non creare una «inaccettabile lacuna normativa».

In base a tali considerazioni, il Tribunale amministrativo Colonia, con ordinanza del 21 settembre 2006, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se gli artt. 43 [CE] e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che disposizioni nazionali in materia di monopolio statale delle scommesse sugli eventi sportivi, che contengono illegittime restrizioni alla libertà  di stabilimento e alla libera prestazione di servizi garantite dagli artt. 43 [CE] e 49 CE, in quanto non contribuiscono a limitare l’attività  di scommesse in maniera coerente e sistematica, conformemente alla giurisprudenza della Corte [sentenza Gambelli e a., cit.], possano continuare ad essere applicate in via eccezionale per un periodo transitorio, nonostante il principio fondamentale della prevalenza del diritto comunitario direttamente applicabile.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali presupposti siano necessari per una deroga al principio della prevalenza del diritto comunitario e come si debba determinare il periodo transitorio».

L'avvocato generale si è così espresso :

Una normativa di uno Stato membro che limiti la fornitura di scommesse sportive al fine di tutelare interessi contemplati dal Trattato CE o considerati legittimi dalla giurisprudenza, per essere conforme al diritto comunitario, deve perseguire i propri obiettivi in maniera coerente e sistematica.

Spetta al giudice nazionale accertare se tale condizione sia soddisfatta, prendendo in considerazione tutti gli obiettivi della normativa controversa e valutando gli effetti concreti della stessa sui consumatori, tenendo conto dell’ampio margine di discrezionalità  degli Stati membri in questa materia.

Un giudice di uno Stato membro non può continuare ad applicare in via eccezionale e transitoria la propria normativa nazionale in materia di scommesse sportive se detta normativa costituisce una restrizione ingiustificata alla libera prestazione dei servizi in quanto non contribuisce a limitare le attività  di scommesse in maniera coerente e sistematica»

Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato.