comunicato Acogi per fare un pò di chiarezza..
Inviato: 19/11/2009 - 12:00
Con la presente ACOGI desidera riaffermare alcuni principi essenziali per poter dare una lettura giuridicamente appropriata delle recenti evoluzioni normative circa i c.d. "CTD" e "CED".
La primissima considerazione è che in tutte le sedi processuali i convenuti sono stati i titolari dei "CTD" o "CED" e solo in parte i bookmakers esteri.
La locuzione "La Suprema Corte di Cassazione accoglie le richieste dei CTD Stanley" tende a dare una visione distorta degli andamenti processuali visto che la conseguente affermazione "solo il bookmaker inglese può invocare il diritto comunitario" induce a pensare che l’imputato sia Stanley e non il titolare del CTD.
Storicamente questo atteggiamento ha avuto dei riflessi concreti anche nel modo con cui la compagnia inglese ha inteso il rapporto con i suoi affiliati, facendone uno scudo giurisprudenziale senza mostrare quella effettiva riconoscenza per chi ha messo a repentaglio la propria integrità morale, in termini di procedimenti penali pendenti a proprio carico, per ottenere quei risultati grazie ai quali Stanley ha potuto operare.
Vale la pena ricordare che le sentenze più importanti della Corte di Giustizia Europea in materia si chiamano "Gambelli" e "Placanica" non "Stanleybet" o "Stanley International Betting".
Per di più la compagnia inglese ha palesemente osteggiato ogni forma di associazionismo tra i propri affiliati, arrivando a denigrare la nostra associazione e intimando, in spregio alle più basilari garanzie costituzionali (si veda l’articolo 18 della Costituzione), ai propri affiliati di non aderire ad Acogi.
A questo punto non possiamo non giudicare ilare la richiesta del book inglese di: "iniziare insieme a Stanley una efficace campagna per la definitiva chiusura di tutti i centri illegali."
Partendo dal presupposto che l'astrattezza è uno dei caratteri essenziali della norma giuridica e che essa si riferisce al fatto che la norma giuridica non deve essere ricondotta ad un caso specifico, ma deve riferirsi ad un situazione astratta, ciò per garantire l'applicabilità a una molteplicità di casi concreti. Volendo seguire il perverso ragionamento per cui Stanley, per il fatto di non aver partecipato al bando Bersani ha uno status diverso da Goldbet dovremmo allora considerare i diversi soggetti giuridici separatamente.
Se così fosse dovremmo concludere che Stanleybet International non può vantare nessuna pretesa di legalità visto che all’epoca in cui la cui compatibilità con i principi comunitari è stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze Gambelli e Placanica, il soggetto giuridico era Stanley International Betting entità completamente diversa da quella attuale non solo in termini di personalità giuridica ma anche di assetto societario.
"Cicero pro domo sua"… però tutto ha un limite!
Acogi continuerà la battaglia che Stanley per meri motivi lucrativi vorrebbe interrompere se solo mamma Snai le concedesse un briciolo di considerazione.
Acogi tenterà con tutte le proprie energie di trovare un correttivo a questo sistema concessorio liberticida, perché nelle fila di Acogi ci sono coloro i quali sono stati veramente "parte processuale".
Quantomeno al cinismo dovrebbe abbinarsi un minimo di logica giuridica, prima di scrivere dei comunicati così stridenti con le più elementari nozioni di diritto.
www.acogi.it www.right2bet.it
La primissima considerazione è che in tutte le sedi processuali i convenuti sono stati i titolari dei "CTD" o "CED" e solo in parte i bookmakers esteri.
La locuzione "La Suprema Corte di Cassazione accoglie le richieste dei CTD Stanley" tende a dare una visione distorta degli andamenti processuali visto che la conseguente affermazione "solo il bookmaker inglese può invocare il diritto comunitario" induce a pensare che l’imputato sia Stanley e non il titolare del CTD.
Storicamente questo atteggiamento ha avuto dei riflessi concreti anche nel modo con cui la compagnia inglese ha inteso il rapporto con i suoi affiliati, facendone uno scudo giurisprudenziale senza mostrare quella effettiva riconoscenza per chi ha messo a repentaglio la propria integrità morale, in termini di procedimenti penali pendenti a proprio carico, per ottenere quei risultati grazie ai quali Stanley ha potuto operare.
Vale la pena ricordare che le sentenze più importanti della Corte di Giustizia Europea in materia si chiamano "Gambelli" e "Placanica" non "Stanleybet" o "Stanley International Betting".
Per di più la compagnia inglese ha palesemente osteggiato ogni forma di associazionismo tra i propri affiliati, arrivando a denigrare la nostra associazione e intimando, in spregio alle più basilari garanzie costituzionali (si veda l’articolo 18 della Costituzione), ai propri affiliati di non aderire ad Acogi.
A questo punto non possiamo non giudicare ilare la richiesta del book inglese di: "iniziare insieme a Stanley una efficace campagna per la definitiva chiusura di tutti i centri illegali."
Partendo dal presupposto che l'astrattezza è uno dei caratteri essenziali della norma giuridica e che essa si riferisce al fatto che la norma giuridica non deve essere ricondotta ad un caso specifico, ma deve riferirsi ad un situazione astratta, ciò per garantire l'applicabilità a una molteplicità di casi concreti. Volendo seguire il perverso ragionamento per cui Stanley, per il fatto di non aver partecipato al bando Bersani ha uno status diverso da Goldbet dovremmo allora considerare i diversi soggetti giuridici separatamente.
Se così fosse dovremmo concludere che Stanleybet International non può vantare nessuna pretesa di legalità visto che all’epoca in cui la cui compatibilità con i principi comunitari è stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze Gambelli e Placanica, il soggetto giuridico era Stanley International Betting entità completamente diversa da quella attuale non solo in termini di personalità giuridica ma anche di assetto societario.
"Cicero pro domo sua"… però tutto ha un limite!
Acogi continuerà la battaglia che Stanley per meri motivi lucrativi vorrebbe interrompere se solo mamma Snai le concedesse un briciolo di considerazione.
Acogi tenterà con tutte le proprie energie di trovare un correttivo a questo sistema concessorio liberticida, perché nelle fila di Acogi ci sono coloro i quali sono stati veramente "parte processuale".
Quantomeno al cinismo dovrebbe abbinarsi un minimo di logica giuridica, prima di scrivere dei comunicati così stridenti con le più elementari nozioni di diritto.
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