ragione di esistere ai pdc legali...
Inviato: 16/10/2009 - 15:11
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 16 Ottobre 2009 - Ore 14,02 - SCOMMESSE: PRIMA SENTENZA DI MERITO DEL TAR LAZIO DA' RAGIONE AI PUNTI DI COMMERCIALIZZAZIONE
Susciterà certamente forti reazioni la prima sentenza di merito del TAR Lazio che ha dato ragione ai punti di commercializzazione. Ecco l'originale della sentenza:
ex artt. 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i., sul ricorso n. 5496/2009 RG, proposto dalla AGILE s.r.l., corrente in Alzano Lombardo (BG), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Francesco CARDARELLI e dagli avvocati Fernando PETRIVELLI e Diego CAMPUGIANI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. P. da Palestrina n. 47,
contro
il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – AAMS, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. 2009/24304/Giochi/SCO del 25 giugno 2009, con cui l’AAMS ha comunicato alla Società ricorrente il distacco dal collegamento con il Totalizzatore Nazionale per la raccolta a distanza delle scommesse a far data dal giorno successivo, per la durata di giorni 30.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza camerale del 24 settembre 2009 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, l’avv. CAMPUGIANI e l’Avvocato dello Stato COLELLI;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21, X c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla l. 21 luglio 2000 n. 205;
Ritenuto in fatto che la AGILE s.r.l., corrente in Alzano Lombardo (BG), assume d’esser titolare della concessione AAMS n. 3204 per la commercializzazione delle scommesse a distanza, diverse dalle corse ippiche, su eventi sportivi e non sportivi;
Rilevato che detta Società dichiara d’aver ricevuto la nota prot. 2009/24304/Giochi/SCO del 25 giugno 2009, con cui l’AAMS ha appreso dall’Autorità di PS la commissione di vari illeciti relativi all’effettuazione di scommesse da parte della sig. Carmen MAR- DALE, legata alla stessa AGILE s.r.l. da un rapporto negoziale di commercializzazione;
Rilevato altresì che detta Società fa presente d’aver subito, in forza della medesima nota AAMS ed in relazione agli eventi colà descritti, la disattivazione dal collegamento con il Totalizzatore Nazionale per la raccolta a distanza delle scommesse a far data dal giorno successivo, per la durata di giorni 30, nelle more degli ulteriori accertamenti sulla vicenda;
Rilevato inoltre che detta Società comunica, una volta apprese le contestazioni nei confronti della sig. MARDALE, d’aver subito risolto il suo rapporto negoziale con quest’ultima e d’averne resa edotta l’AAMS, senza, però, che ciò abbia modificato gli effetti della nota citata;
Rilevato quindi che detta Società impugna la nota stessa innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto vari profili di censura;
Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe s’appalesa meritevole d’accoglimento, anzitutto perché, in ciò condividendo il Collegio l’assunto attoreo, la P.A. intimata ha erroneamente applicato alla ricorrente l’impugnata misura del distacco dal Totalizzatore nazionale a guisa di sanzione per la di lei oggettiva responsabilità inerente all’illecita raccolta del gioco da parte della sig. MARDALE, prima ed indipendentemente d’una seria verifica circa l’idoneità dei controlli della ricorrente stessa sui propri punti esterni di commercializzazione;
Considerato altresì che, nella specie, la ricorrente ha effettuato sia il monitoraggio dei propri punti vendita mediante l’affidamento del relativo controllo ad un soggetto terzo accertatore (un’impresa d’investigazione), sia l’immediata risoluzione del proprio rapporto con il punto vendita gestito dalla sig. MARDALE una volta appresa l’esistenza dei predetti illeciti, giusta quanto all’uopo stabilito dall’art. 9, c. 7 del decreto del Direttore dell’AAMS 21 marzo 2006 n. 7902;
Considerato di conseguenza che rettamente la ricorrente censura l’atto impugnato nella misura in cui, ai fini dell’esatta delimitazione della responsabilità del concessionario e della relativa censura nei suoi riguardi, non basta il mero accertamento dell’illecito in capo al soggetto a lui legato da un rapporto di commercializzazione, occorrendo pure la valutazione dell’inadeguatezza dei controlli e delle misure repressive in concreto poste in essere verso costui;
Considerato inoltre che, come evincesi dalla fitta corrispondenza tenuta dalla ricorrente verso la P.A. intimata, la prima le ha più volte segnalato la sussistenza di anomalie dei suoi punti vendita e le misure di volta in volta disposte nei confronti dei relativi titolari in applicazione del decreto n. 7902/2006, sicché, per un verso, non si può inferire da ciò l’inadeguatezza o l’inefficacia dei metodi di controllo poste in essere dalla ricorrente e, per altro verso ed in relazione alla vicenda in esame, che tali metodi siano divenuti insufficienti con riguardo alla situazione della sig. MARDALE;
Considerato pure che, a tutto concedere, la delimitazione di detta vicenda al solo punto vendita della sig. MARDALE in Torino e l’immediata risoluzione del relativo rapporto da parte della ricorrente neppure giustifica, secondo i normali criteri della proporzionalità e della ragionevolezza, un distacco totalitario della ricorrente medesima dal Totalizzatore nazionale, anche, cioè, con riguardo a punti vendita del tutto estranei alla questione controversa ed immuni da ogni menda;
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie il ricorso n. 5496/2009 RG in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, la nota AAMS prot. 2009/24304/Giochi/SCO del 25 giugno 2009, meglio indicata in premessa.
Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento, a favore della Società ricorrente, delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidate in E. 1500,00 (euro millecinquecento/ 00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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agicoscommesse - 16/10/2009 - mf
Susciterà certamente forti reazioni la prima sentenza di merito del TAR Lazio che ha dato ragione ai punti di commercializzazione. Ecco l'originale della sentenza:
ex artt. 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i., sul ricorso n. 5496/2009 RG, proposto dalla AGILE s.r.l., corrente in Alzano Lombardo (BG), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Francesco CARDARELLI e dagli avvocati Fernando PETRIVELLI e Diego CAMPUGIANI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. P. da Palestrina n. 47,
contro
il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – AAMS, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. 2009/24304/Giochi/SCO del 25 giugno 2009, con cui l’AAMS ha comunicato alla Società ricorrente il distacco dal collegamento con il Totalizzatore Nazionale per la raccolta a distanza delle scommesse a far data dal giorno successivo, per la durata di giorni 30.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza camerale del 24 settembre 2009 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, l’avv. CAMPUGIANI e l’Avvocato dello Stato COLELLI;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21, X c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla l. 21 luglio 2000 n. 205;
Ritenuto in fatto che la AGILE s.r.l., corrente in Alzano Lombardo (BG), assume d’esser titolare della concessione AAMS n. 3204 per la commercializzazione delle scommesse a distanza, diverse dalle corse ippiche, su eventi sportivi e non sportivi;
Rilevato che detta Società dichiara d’aver ricevuto la nota prot. 2009/24304/Giochi/SCO del 25 giugno 2009, con cui l’AAMS ha appreso dall’Autorità di PS la commissione di vari illeciti relativi all’effettuazione di scommesse da parte della sig. Carmen MAR- DALE, legata alla stessa AGILE s.r.l. da un rapporto negoziale di commercializzazione;
Rilevato altresì che detta Società fa presente d’aver subito, in forza della medesima nota AAMS ed in relazione agli eventi colà descritti, la disattivazione dal collegamento con il Totalizzatore Nazionale per la raccolta a distanza delle scommesse a far data dal giorno successivo, per la durata di giorni 30, nelle more degli ulteriori accertamenti sulla vicenda;
Rilevato inoltre che detta Società comunica, una volta apprese le contestazioni nei confronti della sig. MARDALE, d’aver subito risolto il suo rapporto negoziale con quest’ultima e d’averne resa edotta l’AAMS, senza, però, che ciò abbia modificato gli effetti della nota citata;
Rilevato quindi che detta Società impugna la nota stessa innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto vari profili di censura;
Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe s’appalesa meritevole d’accoglimento, anzitutto perché, in ciò condividendo il Collegio l’assunto attoreo, la P.A. intimata ha erroneamente applicato alla ricorrente l’impugnata misura del distacco dal Totalizzatore nazionale a guisa di sanzione per la di lei oggettiva responsabilità inerente all’illecita raccolta del gioco da parte della sig. MARDALE, prima ed indipendentemente d’una seria verifica circa l’idoneità dei controlli della ricorrente stessa sui propri punti esterni di commercializzazione;
Considerato altresì che, nella specie, la ricorrente ha effettuato sia il monitoraggio dei propri punti vendita mediante l’affidamento del relativo controllo ad un soggetto terzo accertatore (un’impresa d’investigazione), sia l’immediata risoluzione del proprio rapporto con il punto vendita gestito dalla sig. MARDALE una volta appresa l’esistenza dei predetti illeciti, giusta quanto all’uopo stabilito dall’art. 9, c. 7 del decreto del Direttore dell’AAMS 21 marzo 2006 n. 7902;
Considerato di conseguenza che rettamente la ricorrente censura l’atto impugnato nella misura in cui, ai fini dell’esatta delimitazione della responsabilità del concessionario e della relativa censura nei suoi riguardi, non basta il mero accertamento dell’illecito in capo al soggetto a lui legato da un rapporto di commercializzazione, occorrendo pure la valutazione dell’inadeguatezza dei controlli e delle misure repressive in concreto poste in essere verso costui;
Considerato inoltre che, come evincesi dalla fitta corrispondenza tenuta dalla ricorrente verso la P.A. intimata, la prima le ha più volte segnalato la sussistenza di anomalie dei suoi punti vendita e le misure di volta in volta disposte nei confronti dei relativi titolari in applicazione del decreto n. 7902/2006, sicché, per un verso, non si può inferire da ciò l’inadeguatezza o l’inefficacia dei metodi di controllo poste in essere dalla ricorrente e, per altro verso ed in relazione alla vicenda in esame, che tali metodi siano divenuti insufficienti con riguardo alla situazione della sig. MARDALE;
Considerato pure che, a tutto concedere, la delimitazione di detta vicenda al solo punto vendita della sig. MARDALE in Torino e l’immediata risoluzione del relativo rapporto da parte della ricorrente neppure giustifica, secondo i normali criteri della proporzionalità e della ragionevolezza, un distacco totalitario della ricorrente medesima dal Totalizzatore nazionale, anche, cioè, con riguardo a punti vendita del tutto estranei alla questione controversa ed immuni da ogni menda;
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie il ricorso n. 5496/2009 RG in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, la nota AAMS prot. 2009/24304/Giochi/SCO del 25 giugno 2009, meglio indicata in premessa.
Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento, a favore della Società ricorrente, delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidate in E. 1500,00 (euro millecinquecento/ 00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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