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UN SOGNO CHE SI REALIZZA ?

Inviato: 02/09/2009 - 15:51
da CONNECT
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 2 Settembre 2009 - Ore 12,00 - SCOMMESSE: OK DEL CONSIGLIO DI STATO PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICA SICUREZZA PER I CTD STANLEY

Dopo diversi anni di battaglie giudiziarie in sede amministrativa in data 25.08.09 è stata emessa una clamorosa pronunzia del Consiglio di Stato in favore dei centri Stanley. L'organo giudiziario di vertice amministrativo per la prima volta si è adeguato ai principi interpretativi della Corte di Giustizia CE e ha riconosciuto, dopo il decreto Bersani, il diritto della Stanley ad ottenere l'autorizzazione di Polizia anche in assenza di un titolo concessorio. La pronunzia rappresenta l'epilogo di una grande battaglia giudiziaria fondata prima sulle dichiarazioni di inizio attività  formulate dai centri e rigettate dalle Questure e, in tempi più recenti, fondate da formali richieste di autorizzazione di polizia rigettate sull'unico presupposto della mancanza di concessione, come prevede e impone una circolare del Ministero dell'Interno. Tutto è risultato errato e non conforme al diritto. Il provvedimento del Questore - si legge in una nota ufficiale diffusa da Stanley - è stato sospeso in sede cautelare in quanto non presenta presupposti legittimi e conformi al diritto comunitario. E' accaduto infatti che il titolare del centro Stanley aveva richiesto l'autorizzazione di Polizia alla Questura di Taranto. Il Questore aveva rigettato la richiesta di autorizzazione di polizia per mancanza di concessione rilasciata dai Monopoli di Stato. Il Tar Puglia, in sede cautelare, ha evidenziato che: "… l'attività  di intermediazione telematica nel settore delle scommesse su eventi sportivi a carattere internazionale, da esercitar per conto di società  appartenente a paese membro dell'Unione Europea, appare suscettibile di autorizzazione nel nostro ordinamento giuridico …; ritenuta, sotto tale peculiare aspetto, la necessità  di assicurare preminenza ai principi consacrati nel Trattato dell'Unione, specie in tema di libertà  di stabilimento e di estrinsecazione della libertà  di concorrenza; ritenuto, tuttavia, conforme ai principi comunitari, per come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità  Europea, garantire che l'attività  di cui sopra sia preventivamente sottoposta al tipico controllo di pubblica sicurezza …". A seguito dell'appello dell'Avvocatura, il Consiglio di Stato ha statuito che: "… ritenuto che l'ordinanza impugnata resiste alle censure formulate con l'appello non potendosi ritenere … che l'autorizzazione di cui si tratta possa essere denegata per carenza di titolo concessorio …". Ne consegue che sia la Corte di Cassazione in sede penale sia il Consiglio di Stato in sede amministrativa hanno conclamato il diritto dei centri Stanley ad ottenere l'autorizzazione di polizia per l'esercizio dell'attività  di intermediazione delle scommesse e si sono adeguati al diritto di stabilimento di Stanley in Italia e al prevalente principio di libera circolazione dei servizi transfrontalieri.

agicoscommesse - 02/09/2009 - pa

Inviato: 02/09/2009 - 16:25
da ughetto
....qui bisogna aspettare che si pronunci l'ultimo grado di appello della giustizia delle scommesse sportive in italia e nel mondo...MILOCH !!!!!!!!!!

Inviato: 02/09/2009 - 17:00
da betlex76
Non riesco a trovare l'ordinanza del Consiglio di Stato.

Potete gentilmente postarla?

Grazie

Inviato: 02/09/2009 - 18:40
da willy
AGNELLO (STANLEY): "FINALMENTE RISPETTATI I PRINCIPI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA"

PALMIERI (SICON): "SENTENZA ASSURDA, INTERVENGANO LE ISTITUZIONI"

DI LEVA (MERKUR-WIN): "ATTENDIAMO TUTELA DAI MONOPOLI DI STATO"

NIOI (EUROBET): "SISTEMA CONCESSORIO A RISCHIO"

Inviato: 02/09/2009 - 19:15
da ughetto
Chi ha notizie o link posti !!!!!!!!!!!!!!!!

Inviato: 03/09/2009 - 00:07
da CONNECT
CASO GOLDBET: LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

martedì 01 settembre 2009

La mancanza di concessione non comporta la chiusura del CED che ha agito per la trasmissione dei dati al bookmaker estero. Questa – per l’avvocato Marco Ripamonti - la massima di merito che è scolpita nell'ordinanza del Consiglio di Stato. Davvero un fulmine in pieno agosto può considerarsi il provvedimento reso il 25.8.2009, suscettibile di aprire nuovi panorami e tale da rendere obsoleto molto di quanto sinora scritto e discettato sul tema. A farne le spese il Ministero dell'Interno e la Questura di Roma, che si sono vedute respingere l'appello cautelare avverso l'ordinanza del Tar Liguria con cui, ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, era stata concessa la sospensiva relativamente ad ordinanza di cessazione dell'attività  nei confronti di un centro di elaborazione.

L'Ordinanza
Il Consiglio di Stato (CDT) in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ordinanza:
Sul ricorso numero di registro generale 6411 del 2009, proposto da:
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
Contro
il sig. Giorgio Castorina, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ripamonti, con domicilio eletto presso Antonio Feriozzi in Roma, via Bruxelles 59;
per la riforma
della ordinanza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA:
EZIONE II n. 00082/2009, resa tra le parti, concernente CESSAZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA SCOMMESSE.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. Giorgio Castorina;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 il dott. Paolo Buonvino;

Ritenuto che l'ordinanza impugnata resiste alle censure formulate con l'appello, dovendosi ritenere sussistenti nel caso di specie, almeno a un primo sommario esame, i presupposti relativi alla necessità  della comunicazione di avvio del procedimento; che, ad ogni buon conto, la semplice carenza di titolo concessorio non appare, di per se, inibitoria dell'espletamento dell'attività  espletata dall'appellato;
P.Q.M.
Respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 6411/2009).
La presente ordinanza sarà  eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore
Aldo Fera, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere