UN SOGNO CHE SI REALIZZA ?
Inviato: 02/09/2009 - 15:51
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 2 Settembre 2009 - Ore 12,00 - SCOMMESSE: OK DEL CONSIGLIO DI STATO PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICA SICUREZZA PER I CTD STANLEY
Dopo diversi anni di battaglie giudiziarie in sede amministrativa in data 25.08.09 è stata emessa una clamorosa pronunzia del Consiglio di Stato in favore dei centri Stanley. L'organo giudiziario di vertice amministrativo per la prima volta si è adeguato ai principi interpretativi della Corte di Giustizia CE e ha riconosciuto, dopo il decreto Bersani, il diritto della Stanley ad ottenere l'autorizzazione di Polizia anche in assenza di un titolo concessorio. La pronunzia rappresenta l'epilogo di una grande battaglia giudiziaria fondata prima sulle dichiarazioni di inizio attività formulate dai centri e rigettate dalle Questure e, in tempi più recenti, fondate da formali richieste di autorizzazione di polizia rigettate sull'unico presupposto della mancanza di concessione, come prevede e impone una circolare del Ministero dell'Interno. Tutto è risultato errato e non conforme al diritto. Il provvedimento del Questore - si legge in una nota ufficiale diffusa da Stanley - è stato sospeso in sede cautelare in quanto non presenta presupposti legittimi e conformi al diritto comunitario. E' accaduto infatti che il titolare del centro Stanley aveva richiesto l'autorizzazione di Polizia alla Questura di Taranto. Il Questore aveva rigettato la richiesta di autorizzazione di polizia per mancanza di concessione rilasciata dai Monopoli di Stato. Il Tar Puglia, in sede cautelare, ha evidenziato che: "… l'attività di intermediazione telematica nel settore delle scommesse su eventi sportivi a carattere internazionale, da esercitar per conto di società appartenente a paese membro dell'Unione Europea, appare suscettibile di autorizzazione nel nostro ordinamento giuridico …; ritenuta, sotto tale peculiare aspetto, la necessità di assicurare preminenza ai principi consacrati nel Trattato dell'Unione, specie in tema di libertà di stabilimento e di estrinsecazione della libertà di concorrenza; ritenuto, tuttavia, conforme ai principi comunitari, per come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, garantire che l'attività di cui sopra sia preventivamente sottoposta al tipico controllo di pubblica sicurezza …". A seguito dell'appello dell'Avvocatura, il Consiglio di Stato ha statuito che: "… ritenuto che l'ordinanza impugnata resiste alle censure formulate con l'appello non potendosi ritenere … che l'autorizzazione di cui si tratta possa essere denegata per carenza di titolo concessorio …". Ne consegue che sia la Corte di Cassazione in sede penale sia il Consiglio di Stato in sede amministrativa hanno conclamato il diritto dei centri Stanley ad ottenere l'autorizzazione di polizia per l'esercizio dell'attività di intermediazione delle scommesse e si sono adeguati al diritto di stabilimento di Stanley in Italia e al prevalente principio di libera circolazione dei servizi transfrontalieri.
agicoscommesse - 02/09/2009 - pa
Dopo diversi anni di battaglie giudiziarie in sede amministrativa in data 25.08.09 è stata emessa una clamorosa pronunzia del Consiglio di Stato in favore dei centri Stanley. L'organo giudiziario di vertice amministrativo per la prima volta si è adeguato ai principi interpretativi della Corte di Giustizia CE e ha riconosciuto, dopo il decreto Bersani, il diritto della Stanley ad ottenere l'autorizzazione di Polizia anche in assenza di un titolo concessorio. La pronunzia rappresenta l'epilogo di una grande battaglia giudiziaria fondata prima sulle dichiarazioni di inizio attività formulate dai centri e rigettate dalle Questure e, in tempi più recenti, fondate da formali richieste di autorizzazione di polizia rigettate sull'unico presupposto della mancanza di concessione, come prevede e impone una circolare del Ministero dell'Interno. Tutto è risultato errato e non conforme al diritto. Il provvedimento del Questore - si legge in una nota ufficiale diffusa da Stanley - è stato sospeso in sede cautelare in quanto non presenta presupposti legittimi e conformi al diritto comunitario. E' accaduto infatti che il titolare del centro Stanley aveva richiesto l'autorizzazione di Polizia alla Questura di Taranto. Il Questore aveva rigettato la richiesta di autorizzazione di polizia per mancanza di concessione rilasciata dai Monopoli di Stato. Il Tar Puglia, in sede cautelare, ha evidenziato che: "… l'attività di intermediazione telematica nel settore delle scommesse su eventi sportivi a carattere internazionale, da esercitar per conto di società appartenente a paese membro dell'Unione Europea, appare suscettibile di autorizzazione nel nostro ordinamento giuridico …; ritenuta, sotto tale peculiare aspetto, la necessità di assicurare preminenza ai principi consacrati nel Trattato dell'Unione, specie in tema di libertà di stabilimento e di estrinsecazione della libertà di concorrenza; ritenuto, tuttavia, conforme ai principi comunitari, per come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, garantire che l'attività di cui sopra sia preventivamente sottoposta al tipico controllo di pubblica sicurezza …". A seguito dell'appello dell'Avvocatura, il Consiglio di Stato ha statuito che: "… ritenuto che l'ordinanza impugnata resiste alle censure formulate con l'appello non potendosi ritenere … che l'autorizzazione di cui si tratta possa essere denegata per carenza di titolo concessorio …". Ne consegue che sia la Corte di Cassazione in sede penale sia il Consiglio di Stato in sede amministrativa hanno conclamato il diritto dei centri Stanley ad ottenere l'autorizzazione di polizia per l'esercizio dell'attività di intermediazione delle scommesse e si sono adeguati al diritto di stabilimento di Stanley in Italia e al prevalente principio di libera circolazione dei servizi transfrontalieri.
agicoscommesse - 02/09/2009 - pa