Non siamo lontani dal finale...
Inviato: 04/07/2009 - 15:17
AGICOSCOMMESSE) - Roma, 3 Luglio 2009 - Ore 17,25 - SCOMMESSE: CTD STANLEY, SEZIONI UNITE CASSAZIONE RESTITUISCONO GLI ATTI ALLA III SEZIONE PENALE
Il Presidente aggiunto della Suprema Corte di Cassazione, con suo atto del 15/06/09, ha disposto la restituzione del procedimento penale riguardante centri Stanley e centri Goldbet alle Terza Sezione da cui era pervenuto per il giudizio delle Sezioni Unite. L'ordinanza di remissione, infatti, secondo il giudizio del Presidente, contiene "Argomenti, considerazioni e suggerimenti che esulano dai compiti e dai poteri d'intervento delle Sezioni Unite, allo stato della giurisprudenza di legittimità in materia". "La speciale importanza della questione … esula dalla facoltà di remissione", continua il Presidente aggiunto Dott. Torquato Gemelli, che cita l'art. 618 del codice di procedura penale, ove solo un contrasto giurisprudenziale è fatto idoneo e necessario alla ipotesi di remissione al giudizio delle Sezioni Unite. E' evidente che quindi è stata giudicata debole l'ipotesi descritta nell'ordinanza di remissione in relazione a "un potenziale contrasto giurisprudenziale". Appare quindi ben delineato il percorso successivo secondo cui, in un caso del genere, secondo prassi, la questione è rimandata alla giurisprudenza della stessa sezione precedentemente consolidatasi in materia. E' noto che sia la III sezione penale – che è titolare del caso specifico – sia la IV sezione penale della Suprema Corte hanno una consolidata giurisprudenza a favore di Stanley. Deve però ricordarsi che il caso era stato mandato alle Sezioni Unite dopo che nella vicenda vi erano anche casi riferitisi a Goldbet. E che fino ad allora – su Stanley - la Cassazione era sempre stata positiva. La difesa Stanley aveva ben messo in evidenza la differenza tra Stanley, per la quale, pur volendo, la partecipazione alle gare Bersani era stata impossibile, e Goldbet, che invece vi aveva partecipato. Ai sensi della sentenza Placanica della Corte di Giustizia, la conclusione è semplice: Stanley è legittimata a offrire i suoi servizi, essendo stata impedita alla partecipazione alle gare, Goldbet no. Al convegno di ieri l'avvocato dello Stato Maurizio Greco ha rilevato che le vittorie Stanley (o dei ctd in generale) dipendono dal fatto che i procedimenti vengono sostanzialmente decisi il più delle volte in via cautelare, quando la possibilità di contradditorio per le parti offese è ridotta. Vero. Però centinaia di volte SNAI e/o l'avvocatura dello stato erano costituite come parti civili nella fase finale dibattimentale con la più ampia possibilità di parlare e hanno sempre perso. Non sappiamo però se Greco era presente. Ma recentemente l'avvocatura dello stato ha fatto ricorso per Cassazione su un caso Stanley di Rieti che era stato assolto. All'udienza era presente, per conto dell'avvocatura, proprio l'avvocato Greco, che ha avuto ampia possibilità di esposizione di fronte ai giudici della Cassazione. Risultato: ricorso respinto e conferma dell'assoluzione del CTD Stanley. John Whittaker, CEO di Stanley, ha osservato: "L'avvocato Greco avrà presto la possibilità di parlare di fronte alla Corte di Giustizia e, nella prestigiosa sede di Lussemburgo, avrà facoltà di produrre memorie ed esporre oralmente il suo punto di vista. Greco dovrebbe esaminare bene la questione e capire 1) che Stanley ha giuridicamente ragione e 2) che la soluzione definitiva del problema CTD è a portata di mano perché solo Stanley in Italia si trova nelle circostanze descritte dalla sentenza Placanica".
Il Presidente aggiunto della Suprema Corte di Cassazione, con suo atto del 15/06/09, ha disposto la restituzione del procedimento penale riguardante centri Stanley e centri Goldbet alle Terza Sezione da cui era pervenuto per il giudizio delle Sezioni Unite. L'ordinanza di remissione, infatti, secondo il giudizio del Presidente, contiene "Argomenti, considerazioni e suggerimenti che esulano dai compiti e dai poteri d'intervento delle Sezioni Unite, allo stato della giurisprudenza di legittimità in materia". "La speciale importanza della questione … esula dalla facoltà di remissione", continua il Presidente aggiunto Dott. Torquato Gemelli, che cita l'art. 618 del codice di procedura penale, ove solo un contrasto giurisprudenziale è fatto idoneo e necessario alla ipotesi di remissione al giudizio delle Sezioni Unite. E' evidente che quindi è stata giudicata debole l'ipotesi descritta nell'ordinanza di remissione in relazione a "un potenziale contrasto giurisprudenziale". Appare quindi ben delineato il percorso successivo secondo cui, in un caso del genere, secondo prassi, la questione è rimandata alla giurisprudenza della stessa sezione precedentemente consolidatasi in materia. E' noto che sia la III sezione penale – che è titolare del caso specifico – sia la IV sezione penale della Suprema Corte hanno una consolidata giurisprudenza a favore di Stanley. Deve però ricordarsi che il caso era stato mandato alle Sezioni Unite dopo che nella vicenda vi erano anche casi riferitisi a Goldbet. E che fino ad allora – su Stanley - la Cassazione era sempre stata positiva. La difesa Stanley aveva ben messo in evidenza la differenza tra Stanley, per la quale, pur volendo, la partecipazione alle gare Bersani era stata impossibile, e Goldbet, che invece vi aveva partecipato. Ai sensi della sentenza Placanica della Corte di Giustizia, la conclusione è semplice: Stanley è legittimata a offrire i suoi servizi, essendo stata impedita alla partecipazione alle gare, Goldbet no. Al convegno di ieri l'avvocato dello Stato Maurizio Greco ha rilevato che le vittorie Stanley (o dei ctd in generale) dipendono dal fatto che i procedimenti vengono sostanzialmente decisi il più delle volte in via cautelare, quando la possibilità di contradditorio per le parti offese è ridotta. Vero. Però centinaia di volte SNAI e/o l'avvocatura dello stato erano costituite come parti civili nella fase finale dibattimentale con la più ampia possibilità di parlare e hanno sempre perso. Non sappiamo però se Greco era presente. Ma recentemente l'avvocatura dello stato ha fatto ricorso per Cassazione su un caso Stanley di Rieti che era stato assolto. All'udienza era presente, per conto dell'avvocatura, proprio l'avvocato Greco, che ha avuto ampia possibilità di esposizione di fronte ai giudici della Cassazione. Risultato: ricorso respinto e conferma dell'assoluzione del CTD Stanley. John Whittaker, CEO di Stanley, ha osservato: "L'avvocato Greco avrà presto la possibilità di parlare di fronte alla Corte di Giustizia e, nella prestigiosa sede di Lussemburgo, avrà facoltà di produrre memorie ed esporre oralmente il suo punto di vista. Greco dovrebbe esaminare bene la questione e capire 1) che Stanley ha giuridicamente ragione e 2) che la soluzione definitiva del problema CTD è a portata di mano perché solo Stanley in Italia si trova nelle circostanze descritte dalla sentenza Placanica".