Santissima Agnello da Messina
Inviato: 29/05/2009 - 17:44
da piaga
http://www.agicosscommesse.it/writable/ ... _09_g8.htm
Re: Santissima Agnello da Messina
Inviato: 29/05/2009 - 18:19
da milohc
piaga ha scritto:http://www.agicosscommesse.it/writable/datiarticoli/29_05_09_g8.htm
Piaghetta....nn c'hai capito na cippa....
Inviato: 29/05/2009 - 18:26
da piaga
a volte ritornano..
Re: Santissima Agnello da Messina
Inviato: 29/05/2009 - 18:49
da willy
milohc ha scritto:piaga ha scritto:http://www.agicosscommesse.it/writable/datiarticoli/29_05_09_g8.htm
Piaghetta....nn c'hai capito na cippa....
wow...che bello risentirti!!!!!!!!!Dove sei stato in Papuasia????Te che dicevi è arrivata la fine per ctd ced e via dicendo...Siamo sempre presenti....
Inviato: 29/05/2009 - 18:49
da milohc
Perchè pensi che il CDS debba mutare orientamento?
Pensi che all'Avvocatura dello Stato facciano le cose a caso?
IL CONSIGLIO DI STATO SANCISCE LEGITTIMITA' SEQUESTRO DI UN CTD: 'REGIME AUTORIZZATORIO CON FUNZIONE AUTONOMA RISPETTO A CONCESSIONE'
(Jamma) Con una sentenza del 3 marzo 2009 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero dell'Interno contro una pronuncia del Tar in base alla quale era stato disposto il dissequestro di un centro trasmissioni dati di Genova collegato con un bookmaker estero.
“La questione al centro del thema decidendum consiste- si legge nella sentenza- nello stabilire se un soggetto residente in Italia (quale è l’odierno appellato) possa decidere di intraprendere un’attività di intermediazione nel settore delle scommesse (per conto di un allibratore straniero regolarmente abilitato nel suo Paese), senza l’autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dal citato art. 88 T.U.L.P.S.
Questo Consiglio ha in ogni modo ritenuto che, pur dopo la sentenza Placanica della Corte di Giustizia, come chiarito con le recenti decisioni del Consiglio di Stato in s.g. n.6026 del 5 dicembre 2008, e n. 205 del 16 gennaio 2009, l’attività di raccolta delle scommesse svolta senza il previo rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S. debba ritenersi illegittima, anche se la raccolta avviene da parte di centri trasmissioni dati (CTD) collegati con allibratori stranieri regolarmente abilitati nel loro Paese.
E’ bene ricordare, infatti, che la sentenza comunitaria, se, da un lato, ha inciso (sia pure solo in parte) sul sopravvenuto sistema concessorio, non ha, invece, travolto (se non marginalmente e di riflesso) il regime autorizzatorio previsto dall’art. 88 T.U.L.P.S., peraltro nel nuovo testo, con rilievi che, a loro volta, non investono in modo rilevante i termini della questione da risolvere nella presente sede in riferimento alla precedente formulazione dell’art.88 medesimo.
3. Ebbene, appurato che il regime di autorizzazione rimane fino ad oggi in piedi e che l’autorizzazione svolge (ed ha svolto) una funzione anche autonoma rispetto alla concessione (perché diretta a verificare requisiti di moralità e affidabilità da parte del soggetto che intende svolgere l’attività di intermediazione), non è certamente sostenibile che un soggetto possa pretendere di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse senza sottoporsi al vaglio preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza (iniziando, come è avvenuto nella specie, a raccogliere scommesse senza nemmeno presentare la richiesta di autorizzazione).
Da qui la legittimità dell’ordine del Questore che inibisce lo svolgimento dell’attività di raccolta a chi ha preteso di svolgere tale attività senza procurarsi prima l’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. (in questi termini le richiamate decisioni di questo Consiglio n. 6026 del 2008 e n. 205/2009).
Venendo al caso in esame, (come s’è visto anteriore alla disciplina i cui limiti sono stati evidenziati dalla C.G.E.) il divieto del Questore è giustificato dal fatto che l’attività era iniziata senza che il CTD avesse avanzato richiesta di autorizzazione alla Questura, e rilevandosi che nel caso non fosse neppure rilasciabile l’autorizzazione stessa poiché rientrante nel divieto previsto dalla precedente formulazione dell’art.88 del T.U.L.P.S. (si tratta, si ribadisce, di un provvedimento risalente al 1998, anteriore alla modifica della norma nel senso sopra riportato).
Pretendere, infatti, di svolgere l’attività di intermediazione nel settore delle scommesse senza sottoporsi al preventivo vaglio dell’autorità di polizia, secondo la pretesa della ricorrente che emerge in sostanza dal complesso delle censure accolte in primo grado, significa, in definitiva, eludere totalmente quelle cautele di ordine pubblico sottese al regime autorizzatorio che sono pienamente compatibili con i principi comunitari: ciò sia in base all’attuale formulazione dell’art.88 del T.U.L.P.S., per le ragioni sopra illustrate, sia per il “vecchioâ€
Inviato: 29/05/2009 - 19:03
da piaga
premesso che per me l'Agnello rimane Santa a prescindere, continuo a non capire il senso dei tuoi copia incolla di notizie articoli etc molto spesso datati.. tanto la gente non legge di quando sono etc etc e cmq sempre monotematici.. a uso e consumo dei pochi frequentatori del forum che si potrebbero spaventare.. e noi siam qui..
Inviato: 30/05/2009 - 10:55
da ughetto
Maaa ciaoooooo. Ma che bellooooo risentirtiiiii !!!!!!!!!!! Ma dove sei stato tutto questo tempo, a studiare con il tuo pool di avvocati ???? Il tuo copia e incolla si riferisce ad una processo datato 1998, ancora prima del cambio di legge 401, insomma agli albori del sistema scommesse.
Ciaoooooooo, stacci bene !!!!
Inviato: 30/05/2009 - 11:35
da sandro63
milohc ha scritto: 3. Ebbene, appurato che il regime di autorizzazione rimane fino ad oggi in piedi e che l’autorizzazione svolge (ed ha svolto) una funzione anche autonoma rispetto alla concessione (perché diretta a verificare requisiti di moralità e affidabilità da parte del soggetto che intende svolgere l’attività di intermediazione), non è certamente sostenibile che un soggetto possa pretendere di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse senza sottoporsi al vaglio preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza (iniziando, come è avvenuto nella specie, a raccogliere scommesse senza nemmeno presentare la richiesta di autorizzazione).
Ah quindi basta avere la fedina penale immacolata e si ottiene l'88 tulps ? e come mai allora non lo concedono se non hai una concessione?
Inviato: 30/05/2009 - 15:40
da Spaccamele
I requisiti di Moralità ?
Notizia vecchia e con CTD che nn aveva presentato la richiesta in questura,nn ci riguarda.