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assoluzione

Inviato: 20/05/2009 - 18:42
da rimalessio
Ieri 19 maggio sono stato assolto per la seconda volta in due anni dall'accusa di "accettazione scommesse clandestine" con la stanley naturalmente. Avrà  mai fine la storia infinita????

Inviato: 21/05/2009 - 09:16
da betgio
di dove sei? Non ne ho sentito parlare!

Inviato: 21/05/2009 - 10:24
da betlex76
Lo stesso reato contestato due volte?

Inviato: 21/05/2009 - 10:59
da ughetto
Se è per questo a me lo hanno contestato 3 volte. E continuano ancora a provarci. Intanto il nostro Re e Signore, per molto peggio continua a regnare. Non c'entra nulla ma è l'italia che va cosi.

Inviato: 21/05/2009 - 13:33
da robi
Ma stai parlando di uno stesso procedimento o di 2 procedimenti??
Non si riesce a capire come mai 2 ASSOLUZIONI?
Robi Sap

Inviato: 22/05/2009 - 18:18
da rimalessio
Due assoluzioni perche alla questutra non gli è bastata la prima volta e allora è ritornata alla carica, non ci credevano neanche che la prima volta mi assolvessero.

Inviato: 23/05/2009 - 11:43
da Spaccamele
Funzionari pubblici asserviti ai lobbysti.. di cosa avranno bisogno le forze dell'ordine oltre della giurisprudenza creata??

Inviato: 15/06/2009 - 10:44
da harley
ma dove siamo arrivati con le chiusure sanleybet? avete notizie?

ecco a ke punto siamo

Inviato: 16/06/2009 - 17:23
da PATPR
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 16 Giugno 2009 - Ore 12,02 - SCOMMESSE: LA CASSAZIONE CONFERMA L'INFONDATEZZA DEI CTD AD OPERARE NEL NOSTRO PAESE SENZA TITOLI ABILITATIVI ITALIANI

La Terza Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata il 16/04/09 sul ricorso proposto dalla difesa dei gestori Stanley contro l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Bari il 10/07/08 aveva confermato il sequestro di numerosi centri Stanley operanti nella provincia di Bari. La Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ma ha affermato alcuni principi che meritano di essere evidenziati per il loro carattere innovativo, avendo determinato un mutamento di orientamento con importanti riflessi sull'attività  di contrasto dei centri di raccolta di scommesse non autorizzati da AAMS. Occorre ricordare che secondo il precedente orientamento della Terza Sezione, delineatosi con la sentenza del 20 marzo 2007, alla luce dei principi contenuti nella sentenza Placanica della Corte di Giustizia, non era sanzionabile penalmente l'attività  di raccolta di scommesse senza i titoli abilitativi italiani (Concessione e Licenza di P.S.) posta in essere da operatori ai quali era stato impedito di partecipare alle gare del 1999 in quanto società  con capitale quotato nei mercati regolamentati. Con l'ordinanza, pronunciata all'udienza del 16 aprile 2009, viene presa in esame, per la prima volta, la novità  normativa della Legge Bersani ( D.L. 223/2006 convertito nella Legge 248/06) che, secondo il Collegio, "ha determinato una consistente liberalizzazione del mercato". La Corte evidenzia che la specifica previsione dello schema di convenzione "Bersani" (l'art. 23.3) che disciplina un'ipotesi di decadenza dalla concessione in caso, in sostanza, di commercializzazione da parte del concessionario di giochi, non autorizzati da AAMS e assimilabili ai giochi pubblici, può penalizzare gli operatori comunitari aventi sedi in altri Stati membri. Tuttavia la Corte ritiene che non sia legittima una disapplicazione in toto della disciplina nazionale che creerebbe un vuoto normativo con la inaccettabile ricaduta che i soggetti non residenti, a differenza di quelli nazionali (con conseguente discriminazione "a rovescio") potrebbero svolgere liberamente e senza vaglio alcuno un'attività  che necessita di meccanismi di controllo. Secondo la Corte non è possibile disapplicare la norma penale che sanziona la raccolta di scommesse senza titoli abilitativi e lo strumento giuridico da attivare, da parte di Stanley, era quello di chiedere all'Autorità  o al Giudice Amministrativo la disapplicazione delle singole prescrizioni del bando "Bersani" oppure impugnare nella sede competente la revoca della concessione effettuata ai sensi dell'art. 23 dello schema di convenzione. I principi contenuti nel provvedimento della Corte rappresentano un'importante novità  e verranno posti all'attenzione delle Forze dell'Ordine e della Magistratura in quanto è stata confermata l'infondatezza della pretesa di Stanley di operare in Italia, tramite centri ad essa collegati, in virtù dei titoli dalla stessa conseguiti nel proprio Paese di origine e senza quelli prescritti dal nostro ordinamento. Del resto anche la legislazione britannica, al pari di quella italiana, impone agli operatori che intendono raccogliere scommesse in territorio britannico, anche tramite centri intermediari, il possesso di specifiche licenze a pena di incorrere in sanzioni penali. Occorre ricordare che in Europa gli Stati membri mantegono autonomia di disciplina in materia e non risulta né corretto né legittimo aggirare la regolamentazione di cui ciascuno Stato si è dotato, invocando la libera prestazione di servizi esercitata tramite centri che, in verità , non si limitano a trasmettere dati ma raccolgono realmente le scommesse e che, di conseguenza, necessitano di tutti i controlli cui sono assoggettati i punti di raccolta scommesse autorizzati in tutti i Paesi membri da parte delle autorità  territorialmente competenti.





Testo integrale sentenza Cassazione