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Miloch, dacci qualche info in piu...
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Messaggioda ughetto » 30/04/2009 - 10:53
Scommesse: chiusi dalla GdF quattro punti di raccolta in provincia di Foggia
giovedì 30 aprile 2009
Vasta operazione di controllo della Guardia di Finanza - del centro Sipontino - nel foggiano. Sono stati chiusi quattro centri che raccoglievano scommesse abusive, tutti situati tra Margherita di Savoia e Manfredonia. Nel corso delle indagini sono stati denunciati i sette responsabili. Si è provveduto anche al sequestro di componenti elettroniche necessarie alla raccolta delle puntate, oltre a 1.700 euro, proventi dell'attività illecita.
agicoscommesse - 30/04/2009 - cg
giovedì 30 aprile 2009
Vasta operazione di controllo della Guardia di Finanza - del centro Sipontino - nel foggiano. Sono stati chiusi quattro centri che raccoglievano scommesse abusive, tutti situati tra Margherita di Savoia e Manfredonia. Nel corso delle indagini sono stati denunciati i sette responsabili. Si è provveduto anche al sequestro di componenti elettroniche necessarie alla raccolta delle puntate, oltre a 1.700 euro, proventi dell'attività illecita.
agicoscommesse - 30/04/2009 - cg
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principe87rm
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Re: Miloch, dacci qualche info in piu...
Messaggioda principe87rm » 30/04/2009 - 11:15
ughetto ha scritto:Scommesse: chiusi dalla GdF quattro punti di raccolta in provincia di Foggia
giovedì 30 aprile 2009
Vasta operazione di controllo della Guardia di Finanza - del centro Sipontino - nel foggiano. Sono stati chiusi quattro centri che raccoglievano scommesse abusive, tutti situati tra Margherita di Savoia e Manfredonia. Nel corso delle indagini sono stati denunciati i sette responsabili. Si è provveduto anche al sequestro di componenti elettroniche necessarie alla raccolta delle puntate, oltre a 1.700 euro, proventi dell'attività illecita.
agicoscommesse - 30/04/2009 - cg
Gia...solita notizia dopo i fatti di striscia la notizia...oppure CDT .com
Qui da me ha chiuso una Stanley...anche se non so i motivi.
Messaggioda baffetti » 13/05/2009 - 15:27
nn so se puo interessarvi .
- Roma, 13 Maggio 2009 - Ore 15,02 - SCOMMESSE: CTD, SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA VALIDITA' DEL SISTEMA CONCESSORIO ITALIANO
Con una sentenza pubblicata solo il 7 maggio scorso sulla questione dei Ctd, il Consiglio di Stato ha confermato la validità del sistema concessorio italiano ricordando che non è possibile intraprendere attività di intermediazione scommesse per conto di società estere senza la dovuta autorizzazione di pubblica sicurezza. La sentenza fa capo ad un ricorso in appello che fu proposto dal Ministero dell'Interno contro una decisione presa dal Tar Liguria che a sua volta aveva annullato il sequestro di un CTD
- Roma, 13 Maggio 2009 - Ore 15,02 - SCOMMESSE: CTD, SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA VALIDITA' DEL SISTEMA CONCESSORIO ITALIANO
Con una sentenza pubblicata solo il 7 maggio scorso sulla questione dei Ctd, il Consiglio di Stato ha confermato la validità del sistema concessorio italiano ricordando che non è possibile intraprendere attività di intermediazione scommesse per conto di società estere senza la dovuta autorizzazione di pubblica sicurezza. La sentenza fa capo ad un ricorso in appello che fu proposto dal Ministero dell'Interno contro una decisione presa dal Tar Liguria che a sua volta aveva annullato il sequestro di un CTD
Messaggioda ricciotto » 13/05/2009 - 15:47
Cosa vuol dire che per un paio di mesi si ricomincia con i sequestri e a Settembre ritorna tutto come ora???
Ma.......Penso che non valga neanche la pena postare queste......
Tanto o capito che nessuno ci capisce nulla quindi ognuno può fare quello che vuole, l'importante è avere il GIoco!!!!
Ma.......Penso che non valga neanche la pena postare queste......
Tanto o capito che nessuno ci capisce nulla quindi ognuno può fare quello che vuole, l'importante è avere il GIoco!!!!
parte mancante
Messaggioda ricciotto » 13/05/2009 - 16:33
IL CONSIGLIO DI STATO SANCISCE LEGITTIMITA' SEQUESTRO DI UN CTD: 'REGIME AUTORIZZATORIO CON FUNZIONE AUTONOMA RISPETTO A CONCESSIONE'
(Jamma) Con una sentenza del 3 marzo 2009 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero dell'Interno contro una pronuncia del Tar in base alla quale era stato disposto il dissequestro di un centro trasmissioni dati di Genova collegato con un bookmaker estero.
“La questione al centro del thema decidendum consiste- si legge nella sentenza- nello stabilire se un soggetto residente in Italia (quale è l’odierno appellato) possa decidere di intraprendere un’attività di intermediazione nel settore delle scommesse (per conto di un allibratore straniero regolarmente abilitato nel suo Paese), senza l’autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dal citato art. 88 T.U.L.P.S.
Questo Consiglio ha in ogni modo ritenuto che, pur dopo la sentenza Placanica della Corte di Giustizia, come chiarito con le recenti decisioni del Consiglio di Stato in s.g. n.6026 del 5 dicembre 2008, e n. 205 del 16 gennaio 2009, l’attività di raccolta delle scommesse svolta senza il previo rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S. debba ritenersi illegittima, anche se la raccolta avviene da parte di centri trasmissioni dati (CTD) collegati con allibratori stranieri regolarmente abilitati nel loro Paese.
E’ bene ricordare, infatti, che la sentenza comunitaria, se, da un lato, ha inciso (sia pure solo in parte) sul sopravvenuto sistema concessorio, non ha, invece, travolto (se non marginalmente e di riflesso) il regime autorizzatorio previsto dall’art. 88 T.U.L.P.S., peraltro nel nuovo testo, con rilievi che, a loro volta, non investono in modo rilevante i termini della questione da risolvere nella presente sede in riferimento alla precedente formulazione dell’art.88 medesimo.
3. Ebbene, appurato che il regime di autorizzazione rimane fino ad oggi in piedi e che l’autorizzazione svolge (ed ha svolto) una funzione anche autonoma rispetto alla concessione (perché diretta a verificare requisiti di moralità e affidabilità da parte del soggetto che intende svolgere l’attività di intermediazione), non è certamente sostenibile che un soggetto possa pretendere di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse senza sottoporsi al vaglio preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza (iniziando, come è avvenuto nella specie, a raccogliere scommesse senza nemmeno presentare la richiesta di autorizzazione).
Da qui la legittimità dell’ordine del Questore che inibisce lo svolgimento dell’attività di raccolta a chi ha preteso di svolgere tale attività senza procurarsi prima l’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. (in questi termini le richiamate decisioni di questo Consiglio n. 6026 del 2008 e n. 205/2009).
Venendo al caso in esame, (come s’è visto anteriore alla disciplina i cui limiti sono stati evidenziati dalla C.G.E.) il divieto del Questore è giustificato dal fatto che l’attività era iniziata senza che il CTD avesse avanzato richiesta di autorizzazione alla Questura, e rilevandosi che nel caso non fosse neppure rilasciabile l’autorizzazione stessa poiché rientrante nel divieto previsto dalla precedente formulazione dell’art.88 del T.U.L.P.S. (si tratta, si ribadisce, di un provvedimento risalente al 1998, anteriore alla modifica della norma nel senso sopra riportato).
Pretendere, infatti, di svolgere l’attività di intermediazione nel settore delle scommesse senza sottoporsi al preventivo vaglio dell’autorità di polizia, secondo la pretesa della ricorrente che emerge in sostanza dal complesso delle censure accolte in primo grado, significa, in definitiva, eludere totalmente quelle cautele di ordine pubblico sottese al regime autorizzatorio che sono pienamente compatibili con i principi comunitari: ciò sia in base all’attuale formulazione dell’art.88 del T.U.L.P.S., per le ragioni sopra illustrate, sia per il “vecchioâ€
(Jamma) Con una sentenza del 3 marzo 2009 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero dell'Interno contro una pronuncia del Tar in base alla quale era stato disposto il dissequestro di un centro trasmissioni dati di Genova collegato con un bookmaker estero.
“La questione al centro del thema decidendum consiste- si legge nella sentenza- nello stabilire se un soggetto residente in Italia (quale è l’odierno appellato) possa decidere di intraprendere un’attività di intermediazione nel settore delle scommesse (per conto di un allibratore straniero regolarmente abilitato nel suo Paese), senza l’autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dal citato art. 88 T.U.L.P.S.
Questo Consiglio ha in ogni modo ritenuto che, pur dopo la sentenza Placanica della Corte di Giustizia, come chiarito con le recenti decisioni del Consiglio di Stato in s.g. n.6026 del 5 dicembre 2008, e n. 205 del 16 gennaio 2009, l’attività di raccolta delle scommesse svolta senza il previo rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S. debba ritenersi illegittima, anche se la raccolta avviene da parte di centri trasmissioni dati (CTD) collegati con allibratori stranieri regolarmente abilitati nel loro Paese.
E’ bene ricordare, infatti, che la sentenza comunitaria, se, da un lato, ha inciso (sia pure solo in parte) sul sopravvenuto sistema concessorio, non ha, invece, travolto (se non marginalmente e di riflesso) il regime autorizzatorio previsto dall’art. 88 T.U.L.P.S., peraltro nel nuovo testo, con rilievi che, a loro volta, non investono in modo rilevante i termini della questione da risolvere nella presente sede in riferimento alla precedente formulazione dell’art.88 medesimo.
3. Ebbene, appurato che il regime di autorizzazione rimane fino ad oggi in piedi e che l’autorizzazione svolge (ed ha svolto) una funzione anche autonoma rispetto alla concessione (perché diretta a verificare requisiti di moralità e affidabilità da parte del soggetto che intende svolgere l’attività di intermediazione), non è certamente sostenibile che un soggetto possa pretendere di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse senza sottoporsi al vaglio preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza (iniziando, come è avvenuto nella specie, a raccogliere scommesse senza nemmeno presentare la richiesta di autorizzazione).
Da qui la legittimità dell’ordine del Questore che inibisce lo svolgimento dell’attività di raccolta a chi ha preteso di svolgere tale attività senza procurarsi prima l’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. (in questi termini le richiamate decisioni di questo Consiglio n. 6026 del 2008 e n. 205/2009).
Venendo al caso in esame, (come s’è visto anteriore alla disciplina i cui limiti sono stati evidenziati dalla C.G.E.) il divieto del Questore è giustificato dal fatto che l’attività era iniziata senza che il CTD avesse avanzato richiesta di autorizzazione alla Questura, e rilevandosi che nel caso non fosse neppure rilasciabile l’autorizzazione stessa poiché rientrante nel divieto previsto dalla precedente formulazione dell’art.88 del T.U.L.P.S. (si tratta, si ribadisce, di un provvedimento risalente al 1998, anteriore alla modifica della norma nel senso sopra riportato).
Pretendere, infatti, di svolgere l’attività di intermediazione nel settore delle scommesse senza sottoporsi al preventivo vaglio dell’autorità di polizia, secondo la pretesa della ricorrente che emerge in sostanza dal complesso delle censure accolte in primo grado, significa, in definitiva, eludere totalmente quelle cautele di ordine pubblico sottese al regime autorizzatorio che sono pienamente compatibili con i principi comunitari: ciò sia in base all’attuale formulazione dell’art.88 del T.U.L.P.S., per le ragioni sopra illustrate, sia per il “vecchioâ€
intera
Messaggioda ricciotto » 13/05/2009 - 16:59
ECCO LA SENTENZA INTEGRALE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA VALIDITA' DEL SISTEMA CONCESSORIO ITALIANO
Quella che segue è la sentenza del Consiglio di Stato - pubblicata il 7 maggio scorso - sull'attività di intermediazione svolta da centri trasmissione dati per conto di società straniere. Ricordiamo che il collegio si è pronunciato sul sequestro di un ctd disposto dqal Questore vicario di Genova, poi annullato - con sentenza del febbraio 2008 - dal TAR Liguria:
"Con la sentenza in epigrafe il Tar della Liguria ha accolto il ricorso proposto dalla DUEMMEVU S.A.S. per l’annullamento del decreto del Questore vicario di Genova in data 19.2.2008, avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dell’attività di raccolta e trasmissione scommesse svolta nel centro di trasmissione dati di Lavagna.
Appella il Ministero dell’interno deducendo i seguenti motivi:
Tutti i motivi del ricorso di primo grado sono infondati. L’atto impugnato indica puntualmente la norma violata, art. 88 r.d. 18.6.1931, n.773, ed è chiaramente ricostruibile l’iter logico-valutativo seguito dall’Amministrazione. Il Tar ha comunque errato nell’accoglimento del secondo motivo, poiché il Questore non avrebbe erroneamente qualificato l’attività svolta come “esercizio abusivo di attività di gioco e scommesseâ€
Quella che segue è la sentenza del Consiglio di Stato - pubblicata il 7 maggio scorso - sull'attività di intermediazione svolta da centri trasmissione dati per conto di società straniere. Ricordiamo che il collegio si è pronunciato sul sequestro di un ctd disposto dqal Questore vicario di Genova, poi annullato - con sentenza del febbraio 2008 - dal TAR Liguria:
"Con la sentenza in epigrafe il Tar della Liguria ha accolto il ricorso proposto dalla DUEMMEVU S.A.S. per l’annullamento del decreto del Questore vicario di Genova in data 19.2.2008, avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dell’attività di raccolta e trasmissione scommesse svolta nel centro di trasmissione dati di Lavagna.
Appella il Ministero dell’interno deducendo i seguenti motivi:
Tutti i motivi del ricorso di primo grado sono infondati. L’atto impugnato indica puntualmente la norma violata, art. 88 r.d. 18.6.1931, n.773, ed è chiaramente ricostruibile l’iter logico-valutativo seguito dall’Amministrazione. Il Tar ha comunque errato nell’accoglimento del secondo motivo, poiché il Questore non avrebbe erroneamente qualificato l’attività svolta come “esercizio abusivo di attività di gioco e scommesseâ€
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