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COMUNITARIA 2008 e CDM ABRUZZO SPECIALE GIOCHI

Inviato: 23/04/2009 - 12:15
da mintdijesolo
E' LA SVOLTA NELLA GOVERNANCE DEL SETTORE DEL GAMING ITALIANO ??????

(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 23 Aprile 2009 - Ore 11,44 - SPECIALE GIOCHI “CONSIGLIO DEI MINISTRIâ€

Inviato: 23/04/2009 - 20:16
da mintdijesolo
CAPO V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 12
(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)

1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a ... milioni di euro per l'anno ed a ... milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, il Ministero dell'economia e delle finanze –Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro ... giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:

1.

indire nuove lotterie ad estrazione istantanea (da Ministro a livello dirigenziale il potere di introdurre "gratta e vinci");

1.

adottare ulteriori modalità  di gioco del Lotto nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità  di più estrazioni giornaliere (nuovo Superenalotto e ammodernamento del Lotto);

2.

concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città  già  sedi di ruota (le estrazioni del Lotto vengono meccanizzate ed effettuate in un minore numero di sedi);
3.

consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi (tutte le tabaccherie, volendolo, possono aprire nei festivi);

2.

disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività  di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività  dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (aumento pay out di un gioco sostitutivo del vecchio Totip);
3.

adeguare, nel rispetto dei criteri già  previsti dall'ordinamento interno nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto ministeriale 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi altresì la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore (si risolve una procedura comunitaria aperta per il poker a torneo on line e si introduce il poker non a torneo on line);
4.

relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità  di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto dirigenziale all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "e per le scommesse con modalità  di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano, sono soppresse (revisione pay out di alcune

scommesse on line, per sottrarre quote di mercato di gioco ai siti esteri);

4.

per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro; [revisione della tassazione delle scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi]

5.

determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità  riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1.

potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2.

obbligo, per i soggetti incaricati delle attività  ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli Organi di Polizia le illiceità  riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;
3.

previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità  previste dall'articolo 39-quater, comma 2 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

4.

applicabilità  dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti altresì sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo ( poteri di controllo più penetranti, e maggiori sanzioni, nei confronti dei gestori di macchinette da gioco);

1) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate. Definire: 1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non superiore all'otto per cento delle somme giocate; 2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali; 3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità  di verifica della loro conformità , tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità  vigenti a livello internazionale; 4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta dagli stessi già  posseduti; 5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;

m) fissare le modalità  con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1.

asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;

1.

acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti ( possibilità  per i concessionari di personalizzare alcuni palinsesti di gioco);

n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse che comunque non

può essere superiore a 50.000 euro (revisione costo e limiti di accettazione scommesse a quota fissa per contrastare la raccolta illegale);

o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i

soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero delle attività  produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità  telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività  distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello Sviluppo Economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della

manifestazione vietata (disposizioni antielusive per contrastare concorsi a premio che mascherano giochi gestiti da AAMS);

p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo (giochi già  disciplinati, ma non ancora

avviati, che si effettuano presso le casse degli esercizi di grande distribuzione).

2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità  e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività  di controllo sul territorio:

1.

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 300 del 1999, e successive modifiche, e dell'art. 1, commi da 426 a 428, della legge n. 296 del 2006, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;
2.

ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;
3.

il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.

Inviato: 27/04/2009 - 09:59
da principe87rm
Direi che era ora!...come si fa a lavorare cosi'!
Ci stiamo arrivando piano piano.

Secondo voi quando sara' possibile usufruire delle novita' presentate.??

Inviato: 27/04/2009 - 19:08
da harley
m quali sono le grandi novita' per gli" illegali?"

Inviato: 27/04/2009 - 19:09
da baffetti
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 27 Aprile 2009 - Ore 18,04 - SCOMMESSE: AAMS, SOLIDARIETA' ALLA TROUPE DI STRISCIA LA NOTIZIA AGGREDITA NEL PdC DI GROTTAMINARDA

AAMS, in relazione a notizie circa un’aggressione subita da una troupe della nota trasmissione televisiva “Striscia la notiziaâ€

Approvate??

Inviato: 28/04/2009 - 10:03
da principe87rm
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 28 Aprile 2009 - Ore 09,46 - GIOCHI: ECCO LE NORME DI CARATTERE FISCALE IN MATERIA DI GIOCHI APPROVATE. ARRIVANO ROULETTE E DADI. IL POKER POSSIBILE NELLA MODALITA' "CASH GAME". SCOMMESSE A 50 CENTESIMI, TASSAZIONE SULL'UTILE, PICCOLA LIBERALIZZAZIONE DEL PALINSESTO E SBARCO DEL "BET EXCHANGE". LE MAGGIORI ENTRATE DALLE VIDEOLOTTERIES

Come anticipato da Agicos, sono praticamente passati tutti gli interventi in materia di giochi per raccogliere fondi a favore delle popolazioni abruzzesi. Ecco nel dettaglio le norme approvate che vanno dalla raccolta diretta di risorse, come nel caso delle videolotteries, al contenimento delle spese, come la riduzione delle sedi delle estrazioni del Lotto, ad un aumento della competitività  dell'offerta, come nel caso del poker e delle scommesse:

LOTTO E LOTTERIE: possibilità  di più estrazioni giornaliere per il Lotto ed il SuperEnalotto, concorsi che potranno sviluppare anche nuove modalità  di gioco. Possibili anche nuove lotterie ad estrazione istantanea. Le estrazioni del Lotto verranno tutte automatizzate ed effettuate in 3 sole sedi: a Milano verranno effettuate le estrazioni per le ruote di Torino, Genova, Milano e Venezia, a Roma le estrazioni delle ruote di Firenze, Roma e Cagliari, a Napoli le estrazioni di Bari, Napoli, Palermo. Le tabaccherie potranno rimanere aperte anche nei giorni festivi.

IPPICA: con l'avvio del nuovo concorso V7 all'Erario andrà  il 15% sotto forma di imposta unica, mentre il 6,29% andrà  a favore dell'Unire.

ON LINE: ci sarà  la possibilità  di proporre giochi di carte in forma diversa da quella del torneo. In pratica Poker e Black Jack potranno proporre la modalità  di gioco "cash". Prevista anche la raccolta a distanza di giochi di sorte, vale a dire sbarcheranno on line anche roulette e dadi. L'aliquota di imposta unica applicata alle somme giocate sarà  pari al 20% delle somme non restituite al giocatore

SCOMMESSE: arriva il "bet exchange", vale a dire le scommesse tra gli utenti. L'imposta unica sarà  del 20% della raccolta al netto delle somme che sono restituite come vincite. La posta di gioco sarà  di 50 centesimi. Per le scommesse a quota fissa la tassazione viene portata al 20% della raccolta al netto delle sommesse non restituite sotto forma di vincite. Anche in questo caso la posta unitaria minima di gioco viene portata a 50 centesimi contro i 3 euro attuali. Aumentato il tetto della massima vincita per singola scommessa, che passa da 10.000 a 50.000 euro. Possibilità  per i concessionari di offrire avvenimenti personalizzati e complementari a quelli ufficiali.

VIDEOLOTTERIES: partirà  la sperimentazione e l'avvio a regime. Al giocatore verrà  restituito, sotto forma di vincite, non meno dell'85% delle somme giocate (contro il 75% attuale) ed il prelievo erariale sarà  non superiore all'8%.. Verranno anche verificate le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali e che ci siano i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità  di verifica della loro conformità , tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità  vigenti a livello internazionale. Le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione prevedono un versamento di 15.000 euro per ciascun terminale fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta dagli stessi già  posseduti;

GRANDE DISTRIBUZIONE: arriveranno giochi legati al consumo del tipo "Resto in gioco", con il quale si potrà  partecipare ad un concorso direttamente nelle casse dei supermercati e della grande distribuzione.



agicoscommesse - 28/04/2009 - mf


Secondo voi quanado potrebbero partire tutte queste novita'?
Credo che le societa' si siano messe gia in modo per lo sviluppo dei software.Ma quando secondo voi cominceremo a vedere il Cash Game?? e sopratutto secondo voi quale piattaforma riuscira' a muoversi per prima?

Inviato: 28/04/2009 - 11:41
da mintdijesolo
AGICOSCOMMESSE) - Roma, 28 Aprile 2009 - Ore 09,46 - GIOCHI: ECCO LE NORME DI CARATTERE FISCALE IN MATERIA DI GIOCHI APPROVATE. ARRIVANO ROULETTE E DADI. IL POKER POSSIBILE NELLA MODALITA' "CASH GAME". SCOMMESSE A 50 CENTESIMI, TASSAZIONE SULL'UTILE, PICCOLA LIBERALIZZAZIONE DEL PALINSESTO E SBARCO DEL "BET EXCHANGE". LE MAGGIORI ENTRATE DALLE VIDEOLOTTERIES

Come anticipato da Agicos, sono praticamente passati tutti gli interventi in materia di giochi per raccogliere fondi a favore delle popolazioni abruzzesi. Ecco nel dettaglio le norme approvate che vanno dalla raccolta diretta di risorse, come nel caso delle videolotteries, al contenimento delle spese, come la riduzione delle sedi delle estrazioni del Lotto, ad un aumento della competitività  dell'offerta, come nel caso del poker e delle scommesse:

LOTTO E LOTTERIE: possibilità  di più estrazioni giornaliere per il Lotto ed il SuperEnalotto, concorsi che potranno sviluppare anche nuove modalità  di gioco. Possibili anche nuove lotterie ad estrazione istantanea. Le estrazioni del Lotto verranno tutte automatizzate ed effettuate in 3 sole sedi: a Milano verranno effettuate le estrazioni per le ruote di Torino, Genova, Milano e Venezia, a Roma le estrazioni delle ruote di Firenze, Roma e Cagliari, a Napoli le estrazioni di Bari, Napoli, Palermo. Le tabaccherie potranno rimanere aperte anche nei giorni festivi.

IPPICA: con l'avvio del nuovo concorso V7 all'Erario andrà  il 15% sotto forma di imposta unica, mentre il 6,29% andrà  a favore dell'Unire.

ON LINE: ci sarà  la possibilità  di proporre giochi di carte in forma diversa da quella del torneo. In pratica Poker e Black Jack potranno proporre la modalità  di gioco "cash". Prevista anche la raccolta a distanza di giochi di sorte, vale a dire sbarcheranno on line anche roulette e dadi. L'aliquota di imposta unica applicata alle somme giocate sarà  pari al 20% delle somme non restituite al giocatore

SCOMMESSE: arriva il "bet exchange", vale a dire le scommesse tra gli utenti. L'imposta unica sarà  del 20% della raccolta al netto delle somme che sono restituite come vincite. La posta di gioco sarà  di 50 centesimi. Per le scommesse a quota fissa la tassazione viene portata al 20% della raccolta al netto delle sommesse non restituite sotto forma di vincite. Anche in questo caso la posta unitaria minima di gioco viene portata a 50 centesimi contro i 3 euro attuali. Aumentato il tetto della massima vincita per singola scommessa, che passa da 10.000 a 50.000 euro. Possibilità  per i concessionari di offrire avvenimenti personalizzati e complementari a quelli ufficiali.

VIDEOLOTTERIES: partirà  la sperimentazione e l'avvio a regime. Al giocatore verrà  restituito, sotto forma di vincite, non meno dell'85% delle somme giocate (contro il 75% attuale) ed il prelievo erariale sarà  non superiore all'8%.. Verranno anche verificate le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali e che ci siano i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità  di verifica della loro conformità , tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità  vigenti a livello internazionale. Le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione prevedono un versamento di 15.000 euro per ciascun terminale fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta dagli stessi già  posseduti;

GRANDE DISTRIBUZIONE: arriveranno giochi legati al consumo del tipo "Resto in gioco", con il quale si potrà  partecipare ad un concorso direttamente nelle casse dei supermercati e della grande distribuzione.



agicoscommesse - 28/04/2009 - mf

Inviato: 28/04/2009 - 12:14
da vamos_flamengo
DL Abruzzo: confermate moltissime novita' per giochi e scommesse Stampa E-mail
martedì 28 aprile 2009

Come anticipato da Agicos, sono praticamente passati tutti gli interventi in materia di giochi per raccogliere fondi a favore delle popolazioni abruzzesi. Ecco nel dettaglio le norme approvate che vanno dalla raccolta diretta di risorse, come nel caso delle videolotteries, al contenimento delle spese, come la riduzione delle sedi delle estrazioni del Lotto, ad un aumento della competitività  dell'offerta, come nel caso del poker e delle scommesse:

LOTTO E LOTTERIE: possibilità  di più estrazioni giornaliere per il Lotto ed il SuperEnalotto, concorsi che potranno sviluppare anche nuove modalità  di gioco. Possibili anche nuove lotterie ad estrazione istantanea. Le estrazioni del Lotto verranno tutte automatizzate ed effettuate in 3 sole sedi: a Milano verranno effettuate le estrazioni per le ruote di Torino, Genova, Milano e Venezia, a Roma le estrazioni delle ruote di Firenze, Roma e Cagliari, a Napoli le estrazioni di Bari, Napoli, Palermo. Le tabaccherie potranno rimanere aperte anche nei giorni festivi.

IPPICA: con l'avvio del nuovo concorso V7 all'Erario andrà  il 15% sotto forma di imposta unica, mentre il 6,29% andrà  a favore dell'Unire.

ON LINE: ci sarà  la possibilità  di proporre giochi di carte in forma diversa da quella del torneo. In pratica Poker e Black Jack potranno proporre la modalità  di gioco "cash". Prevista anche la raccolta a distanza di giochi di sorte, vale a dire sbarcheranno on line anche roulette e dadi. L'aliquota di imposta unica applicata alle somme giocate sarà  pari al 20% delle somme non restituite al giocatore

SCOMMESSE: arriva il "bet exchange", vale a dire le scommesse tra gli utenti. L'imposta unica sarà  del 20% della raccolta al netto delle somme che sono restituite come vincite. La posta di gioco sarà  di 50 centesimi. Per le scommesse a quota fissa la tassazione viene portata al 20% della raccolta al netto delle sommesse non restituite sotto forma di vincite. Anche in questo caso la posta unitaria minima di gioco viene portata a 50 centesimi contro i 3 euro attuali. Aumentato il tetto della massima vincita per singola scommessa, che passa da 10.000 a 50.000 euro. Possibilità  per i concessionari di offrire avvenimenti personalizzati e complementari a quelli ufficiali.

VIDEOLOTTERIES: partirà  la sperimentazione e l'avvio a regime. Al giocatore verrà  restituito, sotto forma di vincite, non meno dell'85% delle somme giocate (contro il 75% attuale) ed il prelievo erariale sarà  non superiore all'8%.. Verranno anche verificate le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali e che ci siano i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità  di verifica della loro conformità , tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità  vigenti a livello internazionale. Le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione prevedono un versamento di 15.000 euro per ciascun terminale fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta dagli stessi già  posseduti;

GRANDE DISTRIBUZIONE: arriveranno giochi legati al consumo del tipo "Resto in gioco", con il quale si potrà  partecipare ad un concorso direttamente nelle casse dei supermercati e della grande distribuzione.

Ora è il momento di darci dentro !

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vamos_flamengo@libero.it

Buon lavoro a tutti

Inviato: 29/04/2009 - 16:09
da mintdijesolo
NTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 E ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE


testo in vigore dal: 28-4-2009

Art. 12.


Norme di carattere fiscale in materia di giochi


1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero

dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto puo':

a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;

b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei

giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita'

di piu' estrazioni giornaliere;

c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata,

anche in una o piu' citta' gia' sedi di ruota;

d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni

festivi;

e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a

montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'8 per

cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 15 per

cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29

per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai

sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n.

296;

f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti

dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure comunitarie vigenti

in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186,

prevedendovi, altresi', la raccolta a distanza di giochi di sorte a

quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal

torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata

sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle

somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite

al giocatore;

g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con

modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire

l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto

delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in

vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta

centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a

decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'articolo

38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e per

le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli

giocatori», ovunque ricorrano, sono soppresse;

h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota

d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto

comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme

che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al

consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di gioco in

cinquanta centesimi di euro;

i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete

telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui

all'articolo 110, comma 6, del regio decreto18 giugno 1931, n. 773,

nonche' l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle

irregolarita' riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto

dei seguenti ulteriori criteri:

1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui

all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri

incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco

per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica

del corretto esercizio degli apparecchi stessi;

2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita' ispettive

di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceita'

riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi

collegati alla rete di altri concessionari;

3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le

procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle

responsabilita' previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque

titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma

dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di

cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui

beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore,

se responsabile e' persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono

richiesti, altresi', sui beni di ogni altro soggetto, anche non

titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo;

l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di

sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso

videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e

casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonche' dalla

restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque

per cento delle somme giocate; definire:

1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello

vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera

a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non

superiore all'otto per cento delle somme giocate;

2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra

loro superficie e numero di videoterminali;

3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonche' le

modalita' di verifica della loro conformita', tramite il partner

tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilita'

vigenti a livello internazionale;

4) le procedure di autorizzazione dei concessionari

all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di

videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del

numero di nulla osta dagli stessi gia' posseduti;

5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui

all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

m) fissare le modalita' con le quali i concessionari delle

scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri

programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello

ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti

ulteriori criteri:

1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli

eventi del programma complementare del concessionario;

2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore

nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;

n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per

ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque

non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonche' il

limite della vincita potenziale per il quale e' consentita

l'accettazione di scommesse che comunque non puo' essere superiore a

50.000 euro;

o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo

economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei

concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che

intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione,

almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo

economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo,

dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita'

telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo

altresi' il regolamento del concorso, nonche' la documentazione

comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente,

in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e'

vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro

cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e' raddoppiata nel

caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati

quando ne e' stato vietato lo svolgimento. La sanzione e' altresi'

applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo

partecipano all'attivita' distributiva di materiale di concorsi a

premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo

economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del

soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati

dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione

vietata;

p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al

consumo.

2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione

di contrasto all'illegalita' e all'evasione fiscale, con particolare

riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso

l'intensificazione delle attivita' di controllo sul territorio:

a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da

adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da

426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede

alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero

dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento

delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad

altro ufficio;

b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite

dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le

dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in

misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del

Ministero dell'economia e delle finanze;

c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia

e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie

interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui

al primo periodo del presente comma anche mediante procedure

selettive.


testo in vigore dal: 28-4-2009

Art. 19.


Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.


Dato a Roma, addi' 28 aprile 2009


NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Maroni, Ministro dell'interno

Sacconi, Ministro del lavoro della

salute e delle politiche sociali

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare

Matteoli, Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Bondi, Ministro per i beni e le

attivita' culturali

La Russa, Ministro della difesa

Alfano, Ministro della giustizia

Scajola, Ministro dello sviluppo

economico

Gelmini, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Zaia, Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali

Meloni, Ministro della gioventu'

Inviato: 14/05/2009 - 19:01
da acquasanta79
:?: salve a tutti, sono nuovo di questo forum, sto per aprire un pdc .it, e già  questo , mi fa un po paura perkè secondo me , e penso secondo tanti i siti . it, nn possono essere paragonati ai siti. com, poichè i primi nn avrebbero alcuna chance.
nonostante cio, voglio stare tranquillo con la legge e mi sono orientato sui .it, spero abbia fatto la scelta piu giusta.
ultimamente ho sentito e letto che dovrebbero abbassare la puntata minima da 3 euro a 50 centesimi, cosa da me personalmente gradita.
qualcuno sa quando sara possibile scommettere 50 centesimi???
inoltre chiedo a qualcuno che gestisce un pdc se le persone sono diffidenti nel firmare un contratto, rilasciare il documento e tutto cio che occorre???
sapete indirizzarmi un buon sito con ottime quote per far concorrenza nel possibile ai . com?'
grazie

Inviato: 15/05/2009 - 00:54
da monraf86
cari colleghi mi dispiace che ancora oggi ci siano persone che pensano che il .com e' migliore dei punti.it, tranne la tassazione dove ognuno dei pdc deve emettere fattura, non vedo piu' questa differenza notevole di una volta, pensate anche che un .it deve allibrare con una % che gli permeta di pagare le tasse sul transato allo tato e non sull'utile che e' ben diverso, ma nonstate notando che qualcosa sta cambiando in italia? pensate soltanto che qualche anno fa' le tase erano al 17% ed oggi sono al 5,50-6%, pensate che prima il pokr era visto solo come un gioco d'azzardo e basta, oggi e' il fenomeno del momento e tra poco sara' cash come sui punti com dove c'e' si differenza d piattaforme solanto che su quelle estere e' il book a scegliere di volta in volta la % da restituire ai giocatori mentre sui punti it il concessionario viene obbligato da aams mantenere una % minima la quale deve essere rispettata in tutto e per tutto,sui . com la giocata minima e' di 50 cent a presto anchein italia, ui . com vastissima scelta di eventi avendo il palinsesto libero e questo tra poco anche da noi, ripeto l'unica cosa e' il regime di tassazione diverso il quale ha vita breve perche' gia' e' pronto al senato un nuovo decrto che tassera' i concessionari sull'utile lordo e non sul transato, uno allora si domanda, perche' stanno decidendo solo ora di cambriare orientamento e posizioni che fino a ieri erano monopolizzate dalle solite lobby? semplice, con questa crisi generale lo stato si vede entrare soldi solo dai gochi e solo con l'ocuramento dei siti . com (cosa che io premetto giudico incostituzionale)non riesce a recuperare quella grande mole di gioco che come tutti noi sappiamo si muove sui . com, ebbenela soluzione qual'e' ? mettere in conizione il cocessionario ma sopratutto lo scommettitore in condizione di scommettere sui concessionari italiani, anche se c'e da dire una cosa , avete mai pensato se a uno scommettittore si presenti un problema di qualsiasi genere con un book estero in quale sede potrebbe far rivalerei propri diritti? mentre in italia non pensate che sia piu' tutelato? voi la risposta, scusatemi se mi sono prolungato abbastanza ma e' nel mio stile nel forum rispondere poche volte ma in maniera sper efficace un po' per tutti, buonanotte. 8)

Inviato: 15/05/2009 - 00:58
da monraf86
scusatemi per qualche imperfezione ma ho la tastiera che sta partendo :lol:

Inviato: 15/05/2009 - 10:03
da acquasanta79
ok... daccordissimo con te, ma ad oggi come hai detto tu, cè ancora una notevole dfferenza di qualita di servizio tra i com ed i .it.
ripeto, io mi sono affiliato con un punto.it, perchè spero che in italia cambi qualcosa dando a noi affiliati, la possibilità  di essere concorrenziali con i .com.
la mia domanda era rivolta a coloro che sanno qualcosa in piu di me sul nuovo ordinamento del bet in italia, infatti volevo sapere se qualcuno sa da quando sarà  possibile scommettere 50 centesimi anche sui punto it.
inoltre essendo novello del settore, chiedevo a coloro piu esperienti di me , se il discorso registrazioni con tanto di documento , è visto dalla gente con una certa diffidenz.
grazie, a coloro che vorranno rispondere.

Inviato: 21/05/2009 - 14:08
da mintdijesolo
DDL gioco online: ecco le ultime modifiche apportate alla Camera al provvedimento Stampa E-mail
mercoledì 20 maggio 2009

La Camera ha votato e approvato l'articolo 22 sui giochi. Ricordiamo che il testo è stato modificato da alcune proposte emendative approvate dall'Assemblea. In particolare, è stato approvato l'emendamento del governo 22.100 che sopprime i commi da 23 a 27 dell'art.22, e ne riformula il contenuto. Il cambiamento più radicale è l'abrogazione totale della norma che prevedeva sanzioni per i giocatori che partecipavano a giochi non autorizzati. I commi da 23 a 27 dettavano infatti pene detentive a pecuniarie a carico di chi organizzava giochi non autorizzati (comma 23) o con modalità  diverse da quelle previste dalla legge (comma 24). Inoltre venivano previste pene e sanzioni anche a carico di chi pubblicizzava detti giochi (comma 25), e soprattutto - la norma più controversa - sanzioni per chi partecipava a questi giochi (comma 26). Il comma 27 infine consentiva all'Aams di comminare "sanzione amministrativa pecu niaria di carattere accessorio da euro 30.000 fino ad euro 180.000" in aggiunta a quelle previste dai commi precedenti. Nel nuovo testo governativo si prevede "la reclusione da sei mesi a tre anni" per chi raccoglie gioco senza concessione. Per chi esercita tale attività  con una concessione ma al di fuori delle modalità  prescritte dalla legge viene invece previsto "l'arresto da tre mesi a un anno" e una sanzione pecuniaria "da euro 500 a euro 5.000". Scompaiono quindi le misure a carico di chi pubblicizza quei prodotti e soprattutto quelle a carico dei giocatori. Ma ieri pomeriggio è stato approvato anche l'emendamento 22.52 che chiede di inserire il comma 35 all'art. 22 che con riferimento all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (lettera h) chiede che "l'aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, abbia una base d'asta che non può essere inferiore ad euro cinquantamila (e non veticinquemila) per ogni punto di vendita avente come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 17.500 (e non settemilacinquecento) per ogni punto di vendita avente come attività  accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici". L'emendamento Consiglio 22.54, invece, sulla gestione dei tornei di poker live per i concessionari che raccolgono anche altri giochi, è stato ritirato e assorbito nell'emendamento della Commissione 22.200 votato e approvato pochi minuti fa.

agicoscommesse - 20/05/2009 - im/gr

La Camera ieri ha votato e approvato al Legge Comunitaria 2008, compreso l'articolo 22 sui giochi. In particolare ricordiamo che l'articolo 22 è stato approvato con alcune proposte emendative: il 22.201 della Commissione - nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi autorizzati - ricorda che l'eventuale attività  di commercializzazione è svolta esclusivamente mediante il canale prescelto. Il 22.200 che sancisce come l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Salvo ulteriori cambiamenti del Senato, quindi, i circoli non potranno più organizzare da soli torne i di poker live. Si tratta della nuova formulazione approvata dalla Commissione che ha assorbito il precedente emendamento Consiglio (22.54) sulla medesima questione. L'onorevole Consiglio, infatti, lo ha subito ritirato. E' stato approvato anche l'emendamento del governo 22.100 che sopprime i commi da 23 a 27 dell'art.22, e ne riformula il contenuto. Il cambiamento più radicale, è l'abrogazione totale della norma che prevedeva sanzioni per i giocatori che partecipavano a giochi non autorizzati. Esito positivo anche per il 22.52 su alcune modifiche nelle basi d'asta per l'aggiudicazione di nuovi punti vendita di gioco pubblico. Poi il 22.0200 che però non riguarda il settore giochi: l'emendamento introduce un articolo 22 bis relativo all'adeguamento comunitario in base a disposizioni tributarie

DDL gioco online: la Camera approva il provvedimento che ritorna ora al Senato Stampa E-mail
giovedì 21 maggio 2009

La Camera ha approvato la Legge Comunitaria 2008 stralciando solo le norme sulla caccia. Ricordiamo che, viste le modifiche, il testo passerà  di nuovo al vaglio dell'altro ramo del Parlamento.



agicoscommesse - 20/05/2009 - im