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TERAMO SECONDA PUNTATA

Inviato: 27/03/2009 - 16:23
da mintdijesolo
TERAMO: QUESTORE ORDINA CHIUSURA PER 5 CENTRI SCOMMESSE

L'attività  ha consentito di verificare, tra gli altri, Chiusura immediata per cinque sale di scommesse nel tramano (2 a Teramo, 1 ad Atri, 1 a S. Egidio ed 1 a Campli. Questo l'ordine emesso dal Questore locale, che oltre al provvedimento ci chiusura immediata per i cinque centri ha avviato le procedure per la chiusura di altri due locali analoghi. In seguito a un'approfondita attività  di controllo sul settore del gioco eseguita dagli agenti della divisione di Polizia amministrativa e Sociale della Questura teramana, in collaborazione con personale del Commissariato di Atri, è emersa l'esistenza di sette centri "non legittimati ad operare perché privi della licenza, presupposto indefettibile per l'esercizio legale della raccolta di scommesse".
La normativa di riferimento, il Testo unico di pubblica sicurezza, sancisce che chiunque voglia esercitare l'attività  di raccolta scommesse deve munirsi della licenza del Questore che può essere rilasciata, sussistendo i requisiti soggettivi del richiedente, solo a soggetti concessionari o incaricati dal concessionario, ovvero, sotto il controllo dei Monopoli di Stato.
Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, i centri scommesse chiusi dal Questore risultano tutti collegati alla società  britannica Stanley Bet, da tempo in ‘conflitto' con la normativa italiana a suon di chiusure (da parte delle questure) e ricorsi (da parte del bookmaker).
ac - 27/03/2009 - 15:41

Per il momento i centri a Teramo sono aperti in violazione dell'ordinanza del Questore, vedremo cosa succede.
Poi sarà  interessante vedere se SIB (come dichiarato) aiuterà  la questura contro GOLDBET ....... per avere l'esclusiva dell'illegalità  !

Saluti

Buon lavoro

Inviato: 28/03/2009 - 09:38
da ughetto
...provo ad anticipare una conclusione..
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 4 Marzo 2009 - Ore 11,15 - SCOMMESSE: CTD STANLEY, TAR BASILICATA SOSPENDE PROVVEDIMENTO QUESTURA

Anche il Tar di Basilicata interviene in materia di Ctd Stanley. Negli ultimi giorni di febbraio, infatti, è stato annullato il provvedimento della locale Questura con la richiesta - anche in presenza di un ordine di cessazione dell'attività  - di rivalutare la domanda tenendo conto dei recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria e nazionale (sentenza Placanica e Corte di Cassazione marzo 2007) e anche di una decisione del Consiglio di Stato di qualche mese fa. Anche in Basilicata, perfino in presenza di una ordinanza cautelare, l'eventuale partenza delle attività  di agenzie inglesi prive di autorizzazione non basta a rifiutare la licenza dal momento in cui, secondo i giudici, il diniego è illegittimo. La decisione di Potenza non è però un caso unico: oltre alla nota sentenza di Cagliari, che sarà  certamente impugnata dall'Aams in Consiglio di Stato, anche i Tar di Emilia Romagna (Bologna 24 settembre scorso) e Sicilia (Palermo 16 gennaio scorso) erano intervenuti in merito alcuni mesi fa. A breve, le quattro ordinanze sopracitate finiranno di sicuro davanti al Consiglio di Stato, a cui spetta l'ultima parola.



agicoscommesse - 04/03/2009 - cg

Inviato: 28/03/2009 - 14:44
da milohc
ughetto ha scritto:...provo ad anticipare una conclusione..
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 4 Marzo 2009 - Ore 11,15 - SCOMMESSE: CTD STANLEY, TAR BASILICATA SOSPENDE PROVVEDIMENTO QUESTURA

Anche il Tar di Basilicata interviene in materia di Ctd Stanley. Negli ultimi giorni di febbraio, infatti, è stato annullato il provvedimento della locale Questura con la richiesta - anche in presenza di un ordine di cessazione dell'attività  - di rivalutare la domanda tenendo conto dei recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria e nazionale (sentenza Placanica e Corte di Cassazione marzo 2007) e anche di una decisione del Consiglio di Stato di qualche mese fa. Anche in Basilicata, perfino in presenza di una ordinanza cautelare, l'eventuale partenza delle attività  di agenzie inglesi prive di autorizzazione non basta a rifiutare la licenza dal momento in cui, secondo i giudici, il diniego è illegittimo. La decisione di Potenza non è però un caso unico: oltre alla nota sentenza di Cagliari, che sarà  certamente impugnata dall'Aams in Consiglio di Stato, anche i Tar di Emilia Romagna (Bologna 24 settembre scorso) e Sicilia (Palermo 16 gennaio scorso) erano intervenuti in merito alcuni mesi fa. A breve, le quattro ordinanze sopracitate finiranno di sicuro davanti al Consiglio di Stato, a cui spetta l'ultima parola.
agicoscommesse - 04/03/2009 - cg


Ughetto come sempre mi inviti a nozze quando invochi fantomatiche massime giurusprudenziali a favore di SIB...dovresti però prima fare almeno un corso intensivo di diritto amministrativo...

Ti posto la decisione del TAR Basilicata a cui fa riferimento l'articolo....se la leggi bene potrai constatatare che:
1) innanzitutto si tratta di una ordinanza sospensiva e non di una sentenza ed il ricorso infatti nel merito deve ancora essere deciso;
2) si tratta di una fattispecie diversa da quella di Teramo ovvero un ricorso contro un provvedimento di diniego della richiesta di autorizzazione da parte della questura; a tal proposito tutta la giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado costantemente, a partire dalla famosa sentenza del TAR Abruzzo del 2006, ha rigettato nel merito i ricorsi dei titolari di CTD SIB; (se vuoi ti posto tutte le sentenze) per cui la questione giuridicamente è assodata in sfavore di SIB;
3) infatti come puoi leggere il giudice amministrativo eccepisce solo una carenza di motivazione e un difetto procedurale nel provvedimento di diniego della questura di Matera che potrà  riformulare lo stesso nei termini corretti;
4) cosa ancora più importante è che nell'ordinanza del TAR il provvedimento di inibizione dell'attività  successivamente emesso dalla Questura non è stato sospeso in quanto del tutto legittimo e giustificato e quindi sul CTD in questione grava tale provvedimento dell'Autorità  (vedi parte da me evidenziata in grassetto); se il CTD continua ad operare è passibile di denuncia penale ai sensi dell'art. 650 Codice penale;
5) per quanto riguarda i ricorsi avverso provvedimenti di cessazione dell'attività  dei CTD emessi dalle Questure esiste giurisprudenza costante e concorde a partire dal 2008 dei TAR e del Consiglio di Stato favorevole alla posizione dell'Amministrazione; stasera o domani se avrò un pò di tempo vi posto tutte le recenti sentenze.

Come sempre per servirvi...

PS tutte le sentenze di cui sopra e la seguente sono ovviamente già  da tempo state segnalate alla Questura e agli organi competenti nel caso di Teramo.

N. 00098/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00587/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 587 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
xxxx xxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mazzoli, con domicilio eletto presso Stefania Labella in Potenza, via Vespucci, 1;
contro
Questura di Matera, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Potenza, domiciliata per legge in Potenza, corso 18 Agosto 1860;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
PROVVEDIMENTO N. CAT.23/08 P.A.S.I. DEL 6/10/2008: REIEZIONE RICHIESTA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE..

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Matera;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che, prima facie, il ricorso principale nei confronti del provvedimento di diniego 9.10.2008 pare assistito da fumus boni iuris, in quanto l’atto gravato non è stato preceduto dal preavviso di rigetto ex 10 bis della legge n.241 ed, inoltre, lo stesso risulta carente di motivazione non avendo l’amministrazione sufficientemente specificato i motivi del rigetto;
Considerato, al contrario, che per quanto riguarda il provvedimento inibitorio dell’attività  del 13.12.2008, gravato con motivi aggiunti, non pare, sempre in sede di primo sommario esame, sussistere l’esistenza del requisito del fumus boni iuris, in quanto parte ricorrente risultava comunque sprovvista dell’autorizzazione di polizia che lei stessa aveva richiesto.Ritenuto che, nel decidere in materia, l’amministrazione debba tener conto dei recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria e nazionale (Corte di Giustizia 6.3.2007, Placanica ed altri C-338/04, Corte di Cassazione n.27532/08 e n.16928/07), con particolare riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez.VI, n.6027/08.

P.Q.M.
Accoglie la domanda cautelare per quanto riguarda il provvedimento di diniego del 9.10.2008, disponendo che l’amministrazione si ridetermini sull’istanza di autorizzazione presentata da parte ricorrente tenendo conto dei recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria e nazionale (Corte di Giustizia 6.3.2007, Placanica ed altri C-338/04, Corte di Cassazione n.27532/08 e n.16928/07), con particolare riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez.VI, n.6027/08.
Rigetta la domanda cautelare per quanto riguarda il provvedimento inibitorio dell’attività  del 13.12.2008.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Camozzi, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Referendario, Estensore
 


 


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


 


 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2009
IL SEGRETARIO

Inviato: 28/03/2009 - 15:07
da ughetto
Se ti piace leggerla come vuoi tu, non ci sono problemi. E' scritto nero su bianco. Continua con il tuo terrorismo, tanto non avete altro da addurre.

Inviato: 28/03/2009 - 15:21
da milohc
ughetto ha scritto:Se ti piace leggerla come vuoi tu, non ci sono problemi. E' scritto nero su bianco. Continua con il tuo terrorismo, tanto non avete altro da addurre.


:wink: esatto....è questo quello che mi piace ovvero discutere del "nero su bianco" ovvero sentenze atti provvedimenti...sono quelli che contano...stasera che ho un pò di tempo posto tutta la giurisprudenza recente in merito e poi mi farebbe piacere avere un tuo commento....a proposito non eri tu che affermavi che a Teramo la Questura non avrebbe fatto le chiusure? lo sai a cosa andate incontro se continuate a stare aperti? è prudente prendere una posizione così "decisa" (mi riferisco al tuo messaggio contro il Questore di teramo) con un'Autorità ? non eri tu che affermavi che non c'erano problemi ad avere SIB e Goldbet nello stesso esercizio? continuerete a stare aperti con SIB o Goldbet? pensi di scrivere un messaggio intimidatorio anche nei confronti del colonnello della GDF se l'Arma verrà  a farvi una visitina per l'evasione del PREU? chi le paga le spese legali per tutto questo casino?

Inviato: 28/03/2009 - 15:50
da ughetto
Allora le tasse non c'entrano nulla con me. Con il PREU sai benissimo che non siamo noi il bersaglio. Noi paghiamo quel che dobbiamo pagare. Sò bene a cosa andiamo incontro, e siccome ho voglia di lottare contro le lobby del potere, vado avanti. Se il questore deciderà  di mettere i sigilli, io aspetto, senza problemi.
Ma continuare questo puro terrorismo mediatico anche da parte di chi ha potere mi fa schifo, e io lo combatto.
Ma tanto parlare con quelli come te che si stringono il culo davanti ai poteri forti, è tempo perso. Se, come è scritto sul CDS, e anche in questo ricorso, le nostre domande di autorizzazione ci verranno negate, dovranno dirci il perchè. Allora forse, ci metteremo l'anima in pace.

Inviato: 28/03/2009 - 16:15
da ughetto
...non scomodarti a postare e a sottolineare documenti, davvero, non farlo. Tanto sottolinei solo quello che ti fa comodo.
Tu sai dirmi cosa rischio ? Sanzione Amministrativa ? Sanzione Penale ?
Dimmi, che mi preparo, perchè non sono molto ferrato..

Inviato: 28/03/2009 - 18:01
da piaga
scrivi scrivi... poi si legge..