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Ancora una vittoria per un CTD Stanley!!

Inviato: 04/03/2009 - 11:13
da willy
Ormai è allarme-Tar per i concessionari dei giochi pubblici, che assistono alla progressivo riduzione delle forme di tutela che la concessione Aams assegna loro. L’ultimo collegio in ordine di tempo ad intervenire in materia è quello del Tar Basilicata, che negli ultimi giorni di febbraio ha annullato il provvedimento della locale Questura, imponendo all’amministrazione degli Interni – pur in presenza di un ordine di cessazione dell’attività  nei confronti del ctd - di riesaminare la domanda tenendo conto stavolta dei recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria e nazionale (sentenza Placanica e della Corte di Cassazione del marzo 2007) e anche di una decisione del Consiglio di Stato di qualche mese fa nella quale – pur negando l’accoglimento del ricorso presentato da Stanley - per la prima volta si faceva cenno alla scissione tra il requisito della concessione e il rilascio dell’autorizzazione di polizia per l’esercizio delle scommesse. Anche in questo caso n Basilicata, viene affermato – pur in un’ordinanza cautelare - di nuovo il principio che l’eventuale inizio dell’attività  delle agenzie inglesi senza autorizzazione non è circostanza di per sé sufficiente per negare la licenza, visto che – a parere dei giudici – il diniego è illegittimo.

La questione riguarda ancora i ctd privi di concessione collegati a bookmaker inglesi – in particolare a Stanley – e le posizioni assunte dai Tribunali regionali, chiamati a decidere in merito a richieste di sospensiva presentate dai gestori contro il diniego delle questure al rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza. L’articolo 88 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps) prescrive che l’autorizzazione di polizia sia rilasciata soltanto a titolari di concessione statale per l’esercizio delle scommesse. In questo senso, la decisione di Potenza non è un caso unico. Oltre alla nota sentenza di Cagliari, che sarà  certamente impugnata dall’Amministrazione (e, ad adiuvandum, da diversi primari operatori di scommesse) in Consiglio di Stato anche nel giudizio urgente, anche i tribunali Amministrativi di Emilia Romagna e Sicilia erano intervenuti in materia nei mesi scorsi.
Ad esempio a Palermo, il 16 gennaio, i giudici – nell’accogliere il ricorso di un gestore – avevano indicato all’amministrazione resistente (la questura) di “interpretare la normativa vigente alla stregua dei recenti orientamenti della giurisprudenza nazionale e comunitaria, in particolare le sentenza della Corte di Giustizia, della Cassazione e del Consiglio di Statoâ€