CAMBIERA' QUALCOSA?!!
Inviato: 06/01/2009 - 11:57
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 5 Gennaio 2009 - Ore 11,44 - SCOMMESSE: REVOCATE LE CONCESSIONI ALLA SOCIETA' TOTOBETTING SRL POICHE' COLLEGATA AL SITO GOLDBET.COM
Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 Dicembre scorso sono state revocate le concessioni della società Totobetting Srl n. 3148 (scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi) e n. 4110 (raccolta dei giochi pubblici), poiché la società in questione era "inequivocabilmente collegata [...] al sito www.goldbet.com (e varianti), con il quale esercitava la raccolta illecita di scommesse sul territorio nazionale". Ecco il testo integrale:
"IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi adottato ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Viste le convenzioni di concessione stipulate con la societa' Totobetting Srl, con sede in Portogruaro, via Zambaldi, 3 (gia' Goldbet Italia Srl) n. 3148 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, e n. 4110 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visti, in particolare, l'art. 17, comma 2, della convenzione di concessione n. 3148 e l'art. 23, comma 2, della convenzione di concessione n. 4110, i quali stabiliscono che l'Amministrazione procede alla decadenza dalla concessione, anche in caso di: violazioni delle norme vigenti che disciplinano le scommesse a quota fissa (lettera c); violazione della normativa in materia di repressione del gioco e delle scommesse anomali, illeciti e clandestini (lettera g); nonche' il comma 3 dei medesimi articoli il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza dalla concessione, previa immediata sospensione cautelativa della sua efficacia, qualora il concessionario commercializzi in proprio o attraverso societa' in qualsiasi modo collegate, sul territorio italiano o anche attraverso siti telematici situati al di fuori dai confini nazionali, giochi assimilabili alle scommesse a quota fissa ovvero ad altri giochi pubblici gestiti dall'Amministrazione; Vista la lettera raccomandata a/r del 6 ottobre 2008, prot. n. 2008/38864/Giochi/SCO, il cui contenuto forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale, per i motivi indicati nella lettera stessa, e' stato comunicato ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvio al procedimento di decadenza dalle concessioni n. 3148 e n. 4110 e che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 3, della convenzione di concessione n. 3148, e dall'art. 23, comma 3, della convenzione di concessione n. 4110, e' stata disposta la immediata sospensione dell'efficacia delle concessioni stesse; Considerato che, sulla base degli elementi comunicati con la sopraindicata lettera del 6 ottobre 2008, prot. n. 2008/38864/Giochi/SCO, e' stato accertato che la societa' Totobetting Srl e' inequivocabilmente collegata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, al medesimo centro di interessi e decisionale che gestisce il sito www.goldbet.com (e varianti), con il quale e' esercitata la raccolta illecita di scommesse sul territorio nazionale, esercitata cioe' in mancanza del titolo concessorio rilasciato dall'Amministrazione; Considerato che le disposizioni di cui al comma 3 dell' art. 17 della convenzione di concessione n. 3148 e dell'art. 23 della convenzione di concessione n. 4110, le cui clausole sono state espressamente accettate all'atto della stipula delle convenzioni in parola mediante duplice sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, sono, con ogni evidenza, finalizzate a sanzionare comportamenti illeciti nella raccolta di scommesse da parte di soggetti riconducibili a un medesimo centro di interessi e decisionale, indipendentemente da quale soggetto appartenente a tale centro d'interessi si ponga in essere la condotta illecita; Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6399/2008 di rigetto della domanda della societa' Totobetting Srl di sospensione della sentenza del Tar per il Lazio, Sezione seconda n. 10236/2008, con la quale e' stato respinto il ricorso per l'annullamento del sopraindicato provvedimento del 6 ottobre 2008, prot. n. 2008/38864/Giochi/SCO; Dispone:
per i motivi indicati in premessa la decadenza della società Totobetting Srl dalle concessioni n. 3148 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, e n. 4110 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2008
Il direttore: nonspammare"
agicoscommesse - 05/01/2009 - pa
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 5 Gennaio 2009 - Ore 11,49 - SCOMMESSE: REVOCATA LA CONCESSIONE STIPULATA CON LA SOCIETA' XBET SRL
Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 Gennaio scorso è stata revocata la concessione n. 4317 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stipulata con la società XBET S.r.l. Ecco il testo integrale:
"IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante misure di contrasto del gioco illegale;
Visto il decreto n. 2006/CGV/575 del 28 agosto 2006 di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006. n. 248, pubblicata nel supplemento n. 183/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 agosto 2006, n. 186;
Vista la convenzione di concessione n. 4317 rilasciata alla societa' XBET S.r.l. in data 28 marzo 2007, all'esito della gara esperita ai sensi dell'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del direttore per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 6 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2007, con il quale sono state approvate le «convenzioni di concessione dell'esercizio dei punti vendita dei giochi pubblici ed attivazione della rete di gioco ippico e sportivo a distanza di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; Visto l' art. 23, comma 1, lettera b), della convenzione n. 4317 del 28 marzo 2007 stipulata con la XBET S.r.l. per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 4, della legge n. 248/2206, il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla revoca della concessione anche «nel caso in cui il concessionario non abbia superato il procedimento di verifica tecnico-funzionale, di cui all'art. 17, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei concessionari»; Vista la raccomandata a.r. prot. n. 2008/15338/Giochi/SCO del 17 aprile 2008, ricevuta in data 23 aprile 2008, con la quale l'Amministrazione ha comunicato alla societa' XBET S.r.l. che il 2 luglio 2008 sarebbe scaduto il termine entro il quale la societa' stessa avrebbe dovuto superare il procedimento di verifica tecnico-funzionale di cui all'art. 17 della convenzione e che a tale data del 17 aprile 2008 non era stata ancora trasmessa la relativa istanza corredata dalla prescritta documentazione;
Vista la lettera dell'8 settembre 2008 con la quale la societa' XBET S.r.l. ha inviato la relazione tecnica ed ha comunicato l'avviamento della rete telematica al fine della effettuazione della verifica tecnico-funzionale oltre il termine di cui all'art. 23, comma 1, lettera b) della convenzione di concessione n. 4317; Vista la raccomandata a.r. prot. n. 2008/37312/Giochi/SCO del 25 settembre 2008 con la quale in riscontro alla suindicata lettera dell'8 settembre 2008. e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca della concessione n. 4317 e di incameramento della cauzione costituita mediante atto di fidejussione n. 37 del 2 febbraio 2007 con la Banca Credito Aretuseo B.C.C. Soc. Coop. per Az. a garanzia degli obblighi convenzionali, ricorrendo i presupposti dell'art. 23, comma 1, lettera b), della convenzione stessa;
Vista le note del 22, 24 e 25 settembre 2008 e del 1 ottobre 2008 della societa' XBET S.r.l., con le quali e' stato, tra l'altro, comunicato che la societa' con lettera raccomandata a.r. n. 13499558225-8 del 17 giugno 2008, avrebbe inoltrato la comunicazione di avvio della rete telematica corredata della relativa documentazione; Considerato che e' stato accertato che con la citata lettera raccomandata a.r. n. 13499558225-8 del 17 giugno 2008 e' pervenuta all'Ufficio 13° della Direzione generale dell'Amministrazione la rendicontazione amministrativa relativa alla concessione sportiva n. 4049; Dispone:
per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 1, lettera b) e comma 5, della convenzione di concessione, la revoca della concessione n. 4317 stipulata in data 28 marzo 2007 con la XBET S.r.l, nonché l'escussione dell'atto di fideiussione n. 37 del 2 febbraio 2007 rilasciato dalla Banca Credito Aretuseo B.C.C. Soc. Coop. per Az. a garanzia degli obblighi convenzionali.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 2008
Il direttore: nonspammare"
agicoscommesse - 05/01/2009 - cg
Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 Dicembre scorso sono state revocate le concessioni della società Totobetting Srl n. 3148 (scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi) e n. 4110 (raccolta dei giochi pubblici), poiché la società in questione era "inequivocabilmente collegata [...] al sito www.goldbet.com (e varianti), con il quale esercitava la raccolta illecita di scommesse sul territorio nazionale". Ecco il testo integrale:
"IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi adottato ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Viste le convenzioni di concessione stipulate con la societa' Totobetting Srl, con sede in Portogruaro, via Zambaldi, 3 (gia' Goldbet Italia Srl) n. 3148 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, e n. 4110 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visti, in particolare, l'art. 17, comma 2, della convenzione di concessione n. 3148 e l'art. 23, comma 2, della convenzione di concessione n. 4110, i quali stabiliscono che l'Amministrazione procede alla decadenza dalla concessione, anche in caso di: violazioni delle norme vigenti che disciplinano le scommesse a quota fissa (lettera c); violazione della normativa in materia di repressione del gioco e delle scommesse anomali, illeciti e clandestini (lettera g); nonche' il comma 3 dei medesimi articoli il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza dalla concessione, previa immediata sospensione cautelativa della sua efficacia, qualora il concessionario commercializzi in proprio o attraverso societa' in qualsiasi modo collegate, sul territorio italiano o anche attraverso siti telematici situati al di fuori dai confini nazionali, giochi assimilabili alle scommesse a quota fissa ovvero ad altri giochi pubblici gestiti dall'Amministrazione; Vista la lettera raccomandata a/r del 6 ottobre 2008, prot. n. 2008/38864/Giochi/SCO, il cui contenuto forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale, per i motivi indicati nella lettera stessa, e' stato comunicato ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvio al procedimento di decadenza dalle concessioni n. 3148 e n. 4110 e che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 3, della convenzione di concessione n. 3148, e dall'art. 23, comma 3, della convenzione di concessione n. 4110, e' stata disposta la immediata sospensione dell'efficacia delle concessioni stesse; Considerato che, sulla base degli elementi comunicati con la sopraindicata lettera del 6 ottobre 2008, prot. n. 2008/38864/Giochi/SCO, e' stato accertato che la societa' Totobetting Srl e' inequivocabilmente collegata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, al medesimo centro di interessi e decisionale che gestisce il sito www.goldbet.com (e varianti), con il quale e' esercitata la raccolta illecita di scommesse sul territorio nazionale, esercitata cioe' in mancanza del titolo concessorio rilasciato dall'Amministrazione; Considerato che le disposizioni di cui al comma 3 dell' art. 17 della convenzione di concessione n. 3148 e dell'art. 23 della convenzione di concessione n. 4110, le cui clausole sono state espressamente accettate all'atto della stipula delle convenzioni in parola mediante duplice sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, sono, con ogni evidenza, finalizzate a sanzionare comportamenti illeciti nella raccolta di scommesse da parte di soggetti riconducibili a un medesimo centro di interessi e decisionale, indipendentemente da quale soggetto appartenente a tale centro d'interessi si ponga in essere la condotta illecita; Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6399/2008 di rigetto della domanda della societa' Totobetting Srl di sospensione della sentenza del Tar per il Lazio, Sezione seconda n. 10236/2008, con la quale e' stato respinto il ricorso per l'annullamento del sopraindicato provvedimento del 6 ottobre 2008, prot. n. 2008/38864/Giochi/SCO; Dispone:
per i motivi indicati in premessa la decadenza della società Totobetting Srl dalle concessioni n. 3148 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, e n. 4110 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2008
Il direttore: nonspammare"
agicoscommesse - 05/01/2009 - pa
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 5 Gennaio 2009 - Ore 11,49 - SCOMMESSE: REVOCATA LA CONCESSIONE STIPULATA CON LA SOCIETA' XBET SRL
Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 Gennaio scorso è stata revocata la concessione n. 4317 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stipulata con la società XBET S.r.l. Ecco il testo integrale:
"IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante misure di contrasto del gioco illegale;
Visto il decreto n. 2006/CGV/575 del 28 agosto 2006 di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006. n. 248, pubblicata nel supplemento n. 183/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 agosto 2006, n. 186;
Vista la convenzione di concessione n. 4317 rilasciata alla societa' XBET S.r.l. in data 28 marzo 2007, all'esito della gara esperita ai sensi dell'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del direttore per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 6 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2007, con il quale sono state approvate le «convenzioni di concessione dell'esercizio dei punti vendita dei giochi pubblici ed attivazione della rete di gioco ippico e sportivo a distanza di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; Visto l' art. 23, comma 1, lettera b), della convenzione n. 4317 del 28 marzo 2007 stipulata con la XBET S.r.l. per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 4, della legge n. 248/2206, il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla revoca della concessione anche «nel caso in cui il concessionario non abbia superato il procedimento di verifica tecnico-funzionale, di cui all'art. 17, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei concessionari»; Vista la raccomandata a.r. prot. n. 2008/15338/Giochi/SCO del 17 aprile 2008, ricevuta in data 23 aprile 2008, con la quale l'Amministrazione ha comunicato alla societa' XBET S.r.l. che il 2 luglio 2008 sarebbe scaduto il termine entro il quale la societa' stessa avrebbe dovuto superare il procedimento di verifica tecnico-funzionale di cui all'art. 17 della convenzione e che a tale data del 17 aprile 2008 non era stata ancora trasmessa la relativa istanza corredata dalla prescritta documentazione;
Vista la lettera dell'8 settembre 2008 con la quale la societa' XBET S.r.l. ha inviato la relazione tecnica ed ha comunicato l'avviamento della rete telematica al fine della effettuazione della verifica tecnico-funzionale oltre il termine di cui all'art. 23, comma 1, lettera b) della convenzione di concessione n. 4317; Vista la raccomandata a.r. prot. n. 2008/37312/Giochi/SCO del 25 settembre 2008 con la quale in riscontro alla suindicata lettera dell'8 settembre 2008. e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca della concessione n. 4317 e di incameramento della cauzione costituita mediante atto di fidejussione n. 37 del 2 febbraio 2007 con la Banca Credito Aretuseo B.C.C. Soc. Coop. per Az. a garanzia degli obblighi convenzionali, ricorrendo i presupposti dell'art. 23, comma 1, lettera b), della convenzione stessa;
Vista le note del 22, 24 e 25 settembre 2008 e del 1 ottobre 2008 della societa' XBET S.r.l., con le quali e' stato, tra l'altro, comunicato che la societa' con lettera raccomandata a.r. n. 13499558225-8 del 17 giugno 2008, avrebbe inoltrato la comunicazione di avvio della rete telematica corredata della relativa documentazione; Considerato che e' stato accertato che con la citata lettera raccomandata a.r. n. 13499558225-8 del 17 giugno 2008 e' pervenuta all'Ufficio 13° della Direzione generale dell'Amministrazione la rendicontazione amministrativa relativa alla concessione sportiva n. 4049; Dispone:
per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 1, lettera b) e comma 5, della convenzione di concessione, la revoca della concessione n. 4317 stipulata in data 28 marzo 2007 con la XBET S.r.l, nonché l'escussione dell'atto di fideiussione n. 37 del 2 febbraio 2007 rilasciato dalla Banca Credito Aretuseo B.C.C. Soc. Coop. per Az. a garanzia degli obblighi convenzionali.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 2008
Il direttore: nonspammare"
agicoscommesse - 05/01/2009 - cg