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Tanto tuonò che (forse) piove...
Inviato: 15/10/2008 - 11:54
da milohc
GIOCO ON LINE: IL MERCATO POTREBBE ESSERE SCONVOLTO DA UN MAXI EMENDAMENTO LEGISLATIVO CHE RIDISEGNEREBBE COMPLETAMENTE LA DISCIPLINA IN MATERIA DI RACCOLTA DI GIOCO ON LINE (1)
Per qualcuno si tratta di un colpo di mano, mentre per altri di un intervento necessario. Stiamo
parlando di quanto starebbe accadendo presso la VI Commissione Finanze della Camera. Più che voci sembrano infatti certezze quelle che parlano dell'introduzione di un maxi emendamento legislativo al testo del disegno di legge di conversazione del decreto legge recante disposizioni di proroga della concessione del SuperEnalotto. A quanto risulta ad Agicos la proposta di emendamento legislativo ridisegna completamente la disciplina legislativa in materia di raccolta di gioco on line e da mandato all'Aams di emanare, attraverso la pubblicazione di successivi regolamenti, una serie di disposizioni alcune delle
quali sembrano recepire, almeno in parte, le indicazioni della Comunità Europea.
Il maxi emendamento potrebbe portare degli sconvolgimenti anche per ciò che riguarda l'attuale sistema delle modalità di raccolta on line. Sarebbe infatti prevista – sempre secondo indiscrezioni raccolte da Agicos - una novità assoluta e cioè un nuovo portale dell'Aams attraverso il quale dovrebbero transitare tutte le scommesse e i giochi. L'utente potrebbe accedere al provider prescelto solo attraverso questo portale. Inoltre previsto un nuovo allargamento delle rete e disposizioni anche per l'ippica, con la possibilità per i punti ippici di raccogliere anche i giochi sportivi. Si tratta di novità che non mancheranno di suscitare polemiche ed infatti già arrivano le prime reazioni a queste indiscrezioni. Se per alcuni le
disposizioni sono condivisibili in materia di lotta al gioco illegale, visto che attraverso una particolare "griglia" predisposta da Sogei si potrebbero cogliere "anomalie nel gioco". Per altri il maxi emendamento avrebbe i caratteri dell'incostituzionalità e per questo sono già stati annunciati possibili interventi presso la Presidenza della Camera, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali e
il Presidente della Repubblica. (fine)
Inviato: 15/10/2008 - 12:01
da baffetti
nn ho capito una mazza,se i punti ippici potranno raccogliere anche le scommesse sportive,allora i punti sportivi potranno raccogliere anche le scommesse ippiche o no?e riguardo al superenalotto?
Inviato: 15/10/2008 - 19:03
da milohc
per ora queste sono le notizie....aspettando du poter vedere il decreto...
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 15 Ottobre 2008 - Ore 18,10 - SPECIALE CAMERA: INTRODOTTO MAXI-EMENDAMENTO CHE POTREBBE RIDISEGNARE LA RACCOLTA ONLINE DI TUTTI I GIOCHI
Introdotto un maxi emendamento del Governo al disegno di conversione in legge del DL 25/9/2008 n. 149 "Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi". Il DL originariamente doveva solo prorogare la gestione provvisoria alla Sisal del Supernalotto ma, se il maxiemendamento venisse approvato, finirebbe per ridisegnare la raccolta online di tutti i giochi. L'atto, che consta di 18 commi, infatti riguarda scommesse a quota fissa e a totalizzatore, concorsi pronostici sportivi e ippici, ippica nazionale, skill games, scommesse a quota fissa con interazione tra giocatori, bingo (che verrà introdotto a breve), giochi numerici a totalizzatore, lotterie istantanee e tradizionali. Il fine, come chiarisce la relazione tecnica, è quello di "disciplinare in maniera organica, in un unico provvedimento, le regole e le disposizioni, concernenti l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza, nonché le relative modalità di accesso al mercato, da parte di operatori economici italiani e esteri. Inoltre, si legge ancora nella relazione tecnica, "la necessità e l'urgenza dell'emendamento" derivano dalle finalità di "contrastare la diffusione del gioco illegale, e di perseguire la tutela dei consumatori - specie se minori - e dell'ordine pubblico". Inoltre l'emendamento si inserisce nell'ambito "della revisione normativa prevista per tentare di risolvere in via precontenziosa le due procedure di infrazione avviate" nei confronti dell'Italia.
SPECIALE CAMERA: MAXI-EMENDAMENTO, CON LE NUOVE NORME ARRIVERANNO NELLE CASSE DELLO STATO 25 MILIONI DI EURO
Molto importante l'ultima parte della relazione che stima gli effetti economici delle nuove norme. Si prevede infatti che l'emendamento porterà nelle casse dello Stato circa 25 milioni di euro. Nel dettaglio, 5 milioni arriveranno dai corrispettivi versati dai soggetti che vogliono acquisire nuove licenze; 10 milioni dal maggiore gettito derivante dall'incremento della raccolta dovuto all'allargamento della rete; 10 milioni infine deriveranno dall'emersione di quote di gioco irregolare. Questi denari verranno depositati in un fondo costituito presso il Ministero dell'Economia.
SPECIALE CAMERA: MAXI-EMENDAMENTO, ECCO LE NOVITA'. CONCESSIONI PER LA RACCOLTA DEI GIOCHI ANCHE PER OPERATORI CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE
Interessanti novità quelle previste dal maxi-emendamento sui giochi. Dopo aver specificato le tipologie di gioco a distanza, i soggetti cui è consentito effettuarne l'esercizio ed i requisiti e le condizioni da rispettare per suddetti soggetti, si passa a quanto di innovativo è stato proposto. Un primo elemento di novità rispetto all'attuale disciplina in materia, è previsto alla lettera a) del comma 5 e riguarda la necessità , per un operatore, di aver conseguito, nel biennio precedente la richiesta di concessione, un fatturato complessivo di almeno 1.5 milioni di euro, realizzato nelle attività di gestione e raccolta dei giochi, anche a distanza. Tale criterio è stato integrato con requisiti alternativi che consentono anche ad operatori che svolgono altre attività economiche rispetto a quelle in esercizio e raccolta dei giochi, di ottenere la concessione presentando garanzie di altro tipo come quelle bancarie e assicurative.
SPECIALE CAMERA: MAXI-EMENDAMENTO, L'AZIENDA E IL SERVER DI GIOCO DOVRANNO ESSERE COLLOCATI IN UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA' EUROPEA
Un altro elemento di novità riguarda la collocazione della sede stabile dell'azienda e del server di gioco del concessionario che dovranno essere collocati nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea. Relativamente alle strutture hardware e software utilizzate per svolgere tali attività , resterà comunque obbligatorio il collegamento a infrastrutture di rete del portale dell'AAMS gestito dal suo partner tecnologico, al fine di assicurare il monitoraggio dell'eccesso dei consumatori alla fruizione dei giochi offerti, nonché delle eventuali anomalie di gioco, ed al fine delle contabilizzazioni delle competenze erariali.
SPECIALE CAMERA: MAXI-EMENDAMENTO, PREVISTA L'EMISSIONE DI 200 NUOVE CONCESSIONI DI TRE DIVERSI TIPI
Al comma 3, l'emendamento stabilisce che la commercializzazione è consentita "ai soggetti già titolari di concessione per la raccolta di uno o più" giochi indicati, e "ai soggetti, in numero massimo di 200, in possesso dei requisiti e che si assumono gli obblighi" prescritti dal comma 5. In altri termini quindi si prevede l'emissione di 200 nuove concessioni. Tre i tipi di concessioni previste (comma 6): una per il bingo che costerà 50mila euro, una per scommesse a quota fissa e a totalizzatore, concorsi pronostici, ippica nazionale, skill games, e scommesse a quota fissa con interazione diretta tra giocatori, che costerà 300mila euro; la terza infine per tutti i tipi di giochi, che costerà 350mila euro.
SPECIALE CAMERA: MAXI-EMENDAMENTO, AD AAMS POTERI DI "CONTROLLO, VIGILANZA, ISPEZIONE E SANZIONATORIO SUI CONCESSIONARI"
Il comma 8 affida all'Aams l'istruttoria delle domande, e stabilisce il principio del silenzio rifiuto. Ovvero, se l'Aams non dà risposta entro il termine di 90 giorni, l'istanza per la concessione si intende respinta. Ai sensi del comma 12 l'Aams ha l'obbligo di adottare una carta dei servizi "al fine di assicurare una corretta informazione ai giocatori" sulla condotta che devono osservare in concessionari. Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a monitorare i comportamenti di gioco dei clienti e a mettere a loro disposizione strumenti di autolimitazione e di autoesclusione. Infine all'Aams vingono affidati i "poteri di controllo vigilanza, ispezione, e sanzionatorio" sui concessionari. In caso di trasgressioni l'Amministrazione può sospendere la concessione, nelle fattispecie più gravi può revocarla.
SPECIALE CAMERA: MAXI-EMENDAMENTO, FONDI DA RIPARTIRE PER LA COMUNICAZIONE
SUL GIOCO RESPONSABILE
Viene anche chiarito che presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 1 presente nell'emendamento. Il Ministero dell'Economia stabilisce le modalità di utilizzo del fondo e delle quote di sua ripartizione da destinare a campagne di comunicazione e di sensibilizzazione sul gioco responsabile, al potenziamento dell'organizzazione delle attività di contrasto del gioco illecito e all'entrata generale dello Stato.
SPECIALE CAMERA: MAXI-EMENDAMENTO, IMPORTANTE LA TUTELA DEI CONSUMATORI. NECESSARIA ATTIVITA' D'INFORMAZIONE
Si sono inoltre individuate le specifiche attività di informazione poste in essere dal concessionario nei confronti dei consumatori finalizzate alla tutela degli stessi. Sono altresì previste per il concessionario attività di promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori.
SPECIALE CAMERA: MAXI-EMENDAMENTO, PREVISTE NORME PER IMPEDIRE ACCESSO AI SITI .COM DEI CONCESSIONARI CHE OPERANO ANCHE I IN ITALIA
Viene infine ribadito il concetto che devono essere utilizzati strumenti che impediscano l'accesso da parte del cliente italiano a siti gestiti dal medesimo concessionario, diversi da quelli della raccolta a distanza dei giochi oggetto della propria concessione (disponibili sul sito di AAMS). Non solo l'Amministrazione deve rendere disponibili gli indirizzi dei concessionari per l'esercizio dei giochi a distanza, ma anche il suo partner tecnologico - in caso di interruzione temporanea del servizio del portale - deve permettere l'accesso diretto ai siti dei concessionari.
agicoscommesse - 15/10/2008 - im/gr
Testo integrale del maxi emendamento
Inviato: 16/10/2008 - 14:25
da ercolino
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 16 Ottobre 2008 - Ore 13,04 - SPECIALE CAMERA: ECCO IL TESTO INTEGRALE DEL MAXI-EMENDAMENTO RIGUARDANTE LE NOVITA' PER IL GIOCO TELEMATICO (2)
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis"
(Esercizio e raccolta a distanza dei giochi in Italia)
1. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, tenuto conto del Monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n° 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, nonché dei principi di non discriminazione, necessità , proporzionalità e trasparenza, il presente articolo reca disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse a quota fissa e a totalizzatore su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi, quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi ed ippici;
c)giochi di ippica nazione;
d) giochi di abilità ;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n° 133, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n° 383, ferma la riserva alla fonte amministrativa non regolamentare nel rispetto della predetta disciplina della istituzione di singoli giochi, della definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, della individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, della variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.
3. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 1 lettere da a) a f), è consentita:
a) ai soggetti, in numero massimo di 200, in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 1 attraverso rete fisica, di rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.
4. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) ed h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono titolarti unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
5. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:
a) esercizio in uno degli Stati dell'Unione Europea, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base del valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, all'attività di gestione e di raccolta giochi, anche distanza, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività , non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 6, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, e che altresì rilasciano all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa a prima richiesta e di durata biennale di importo non inferiore a 1.500.000;
c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dell'Unione Europea, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convezione accessiva;
d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 6, lettera b);
e) residenza in uno degli Stati dell'Unione Europea delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione;
f) sottoscrizione, anteriormente alla operatività della concessione, di atto d'obbligo dell'effettuazione del collegamento permanente anche mediante fornitore di servizi di connettività e comunque tramite rete dedicata e sicura, delle infrastrutture di cui alla lettera c9 al portale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, gestito dal suo partner tecnologico, necessario ad assicurare il monitoraggio dell'accesso dei consumatori alla fruizione dei giochi offerti dal concessionario, nonché delle eventuali anomalie di gioco;
g) versamento all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, oltre IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) a c), nonché ad euro 50.000, oltre IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 1, lettera f);
h) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 7. (segue)
agicoscommesse - 16/10/2008 - tc