betfil ha scritto:betfil ha scritto:betfil ha scritto:colleghi primal o ex primal siate partecipi
tutti assieme nel nostro intento,quello di lavorare onestamente visto che le carte a mia conoscienza ci danno ragione ma qualcuno ci sta mettendo i bastoni tra le ruote
pensate che i punti coinvolti sono circa 120. io sono al corrente della situazione,spero che possa esservi d'aiuto per qualche chiarimento
visto che sono coinvolte circa 700 persone tra gestori personale ecc.credetemi stiamo parlando di gente economicamente rovinata visto che abbiamo pagato le concessioni ad aprile del 2007
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 07 Maggio 2008 - Ore 11,26 - SCOMMESSE: PRIMAL SRL, àˆ SCONTRO FRA IL TAR DI CATANIA ED I MONOPOLI DI STATO. A RISCHIO MILLE POSTI DI LAVORO
Tar di Catania contro Monopoli di Stato. Solo una delle tante controversie burocratiche cui si può andare incontro quando non c'è troppa chiarezza nelle regole. Questa volta la protagonista è la Primal srl, società catanese dell'imprenditrice Donatella Ferrara, che si occupa sostanzialmente di scommesse ippiche e sportive nonchè di Bingo. Da qualche tempo ormai la Primal sta vivendo una situazione alquanto singolare per via di alcune licenze che gli sono state revocate nel 2008 dai Monopoli di Stato, per le quali fu presentato poco dopo ricorso davanti al Tar di Catania e che ebbe esito positivo. Il fatto è che nonostante il Tar di Catania abbia ordinato la sospensione dei provvedimenti ottemperati dai Monopoli, comunque non è stata permessa la riapertura dei punti chiusi in seguito alla revoca - per la precisione la sala scommesse di san Giovanni La Punta e la sala Bingo di Sciacca - L'avvocato Foti, legale della società ha fatto notare che "le concessioni di fatto o non andavano concesse - evitando anche il pagamento delle somme previste come corrispettivo e delle relative cauzioni - o non andavano sospese". Intanto sembra scontro fra il Tar di Catania ed i Monopoli. E la guerra, si sa, ha sempre troppe vittime: questa volta sono a rischio in totale circa 1000 posti di lavoro.
agicoscommesse - 07/05/2008 - im
Dettaglio del Ricorso
Num. Reg. Gen.: 963/2008 Data Dep.: 29/04/2008 Sezione: 2
Oggetto del ricorso: REVOCA CONCESSIONI PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE E GESTIONE DI SALA BINGO
Istanza di fissazione: SI
Istanza di prelievo:
Ricorrenti/Resistenti
Tipo Nome Cognome / Istituzione
RICORRENTE PRIMAL SRL
RESISTENTE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE-AMM/NE AUTONOMA MONOPOLI STATO
Avvocati
Nome: GIUSEPPE Cognome: FOTI AVV.
Indirizzo SEGRETERIA , Tel.
AVVOCATURA DELLO STATO
Indirizzo VIA VECCHIA OGNINA, 149 CT, Tel.
Atti Depositati
Deposito Tipo Parte Parte Atto Depositato
29/04/2008 RICORRENTE PRIMAL SRL DOCUMENTI
29/04/2008 RICORRENTE PRIMAL SRL ISTANZA CAUTELARE
29/04/2008 RICORRENTE PRIMAL SRL ISTANZA DI FISSAZIONE
29/04/2008 RICORRENTE PRIMAL SRL ISTANZA DI ISTRUTTORIA
06/05/2008 RESISTENTE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE-AMM/NE AUTONOMA MONOPOLI STATO COSTITUZIONE
Provvedimenti
Esito Tipologia Data Provvedimento Numero
SOSPENSIVA ACCOLTA AD TEMPUS SOSPENSIVA 08/05/2008 200800640
Decreti
Esito Tipologia Data Decreti Numero
DECRETO CAUTELARE ACCOLTO CAUTELARE 30/04/2008 200800624
Udienze
Data fiss. udienza: 07/05/2008 Tipologia udienza: CAMERA DI CONSIGLIO
Relatore: FRANCESCO BRUNO Tipologia del relatore: PRIMO REFENDARIO
Secondo componente: ITALO VITELLIO Tipologia componente: PRESIDENTE
Terzo componente: PAOLA ALBA PULIATTI Tipologia componente: CONSIGLIERE
REPUBBLICA ITALIANA N. 0640/08 Reg. Ord.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania –SECONDA SEZIONE - adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:
Dr. ITALO VITELLIO - Presidente
Dr. PAOLA PULIATTI – Consigliere
Dr. FRANCESCO BRUNO - I° Referendario, rel.
ha pronunciato la seguente N. 0963/08 Reg. Gen.
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato – in via giurisdizionale – col ricorso 963/2008 proposto da: Primal s.r.l. rappresentata e difesa da FOTI AVV. GIUSEPPE, con domicilio eletto in SEGRETERIA;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE-AMM/NE AUTONOMA MONOPOLI STATO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in CATANIA
VIA VECCHIA OGNINA, 149
presso la sua sede
per l'annullamento
-14 Del provvedimento emesso dall’A.A.M.S. il 16 Aprile 2008 col quale sono state revocate le concessioni nn. 3478, 1158, 4007, 4303 e 321 di cui è titolare la Primal s.r.l.;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.A.M.S.;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il I° Referendario dott. Francesco Bruno;
Uditi, alla camera di consiglio del 7 Maggio 2008 , i difensori delle parti, come da verbale;
Vista la domanda di sospensione cautelare dell’atto impugnato contenuta nel ricorso in epigrafe;
Visto l’art. 21 della L. 1034/1971;
Considerato che, sulla base di un primo e sommario esame, appaiono sorrette da un certo fumus di fondatezza le censure mosse al provvedimento di revoca, laddove questo si appunta sulla (preesistente) grave situazione debitoria nei confronti dell’erario;
Considerato, altresì, che – in relazione alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 – richiesti dall’Amministrazione resistente con lettera del 23 Gennaio 2008, la ricorrente ha prodotto le relative dichiarazioni (ancorché dopo l’emissione del provvedimento impugnato) il 22 Aprile u.s.;
Ritenuto che, pertanto, sotto tale specifico profilo, l’Amministrazione dovrà valutare la documentazione all’uopo (tardivamente) prodotta, ai fini della conferma, modifica, o revoca della statuizione qui impugnata;
Ritenuto sussistente il lamentato danno;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. II) – accoglie la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato col ricorso descritto in epigrafe, fino a quando l’Amministrazione dei Monopoli di Stato non avrà rivalutato la posizione della ricorrente, con riguardo alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 inviata il 22 Aprile 2008.
Conferma il D.P. 624/2008.
Alle spese, anche per la presente fase cautelare, si provvederà in sede di merito .
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7 Maggio 2008.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Francesco Bruno dr. Italo Vitellio
Depositata in Segreteria il 08 maggio 2008