Roma, 03 Marzo 2008 - Ore 15,42 - SCOMMESSE: ECCO LA CIRCOLARE AAMS INVIATA AGLI UFFICI REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CONTRO LE SOCIETA' FORNITRICI DI CONNETTIVITA' CHE NON INIBISCONO L'ACCESSO AI SITI DI GIOCO ILLEGALI
Di seguito viene riportato il testo della circolare inviata ad Aams agli uffici regionali in materia di sanzioni da comminare alle società che forniscono connettività che non inibiscono l'accesso ai siti di gioco illegali:
"Istruzioni di servizio agli Uffici regionali, ai sensi del decreto direttoriale 29 maggio 2007, n°717/CGV, relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 1, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria per l'anno 2007) ed all'art. 6 del decreto direttoriale 2 gennaio 2007, n°1034/CGV.
Con la presente nota vengono impartite le prime istruzioni di servizio in merito alla procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'art. 1, commi 50 e 51 della legge 27 dicembre 2006, n°296 – legge Finanziaria per l'anno 2007 (di seguito legge n°296 del 2006), a cui è stata data attuazione con i decreti direttoriali n°1034/CGV e n°717/CGV, rispettivamente del 2 gennaio e del 29 maggio 2007, in conformità a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n°689 (di seguito legge n° 689 del 1981), recante modifiche al sistema penale e dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n°546 (di seguito decreto legislativo n°546 del 1992), in tema di disposizioni sul processo tributario.
Gli Uffici regionali in indirizzo - in quanto Organi periferici dell'Amministrazione - hanno competenza ad irrogare le citate sanzioni sulla base dell'art. 17 della legge n°689 del 1981, nonché ai sensi dei decreti direttoriali n°12/CGV del 20 settembre 2005 e n°717/CGV del 29 maggio 2007 che, tra l'altro, per un periodo transitorio, affida all'Ufficio 6° "Contrasto delle attività illegali" della Direzione per le Strategie (di seguito "Ufficio 6°"), l'indirizzo ed il coordinamento delle attività istruttorie compiute in tale ambito dagli Uffici regionali stessi.
Occorre, preliminarmente, rappresentare che, per garantire l'uniforme condotta degli Uffici coinvolti nell'applicazione delle varie fasi della procedura, dopo aver effettuato un'attenta disamina delle problematiche connesse alla materia, si è proceduto alla strutturazione di un sistema informatico la cui impostazione è stata condivisa dagli Uffici stessi. La progettazione di tale sistema di automazione, valido, peraltro, per tutte le ipotesi di irrogazione di sanzioni amministrative, potrà garantire all'Amministrazione ed agli altri Organi intervenienti l'accesso in tempo reale alle diverse informazioni, la verifica del rispetto delle previste modalità operative nonché della tempistica, ciò anche attraverso l'utilizzazione di appositi "cruscotti di controllo", strutturati per consentire un monitoraggio puntuale di tutte le attività .
Si fa presente che le opportune istruzioni circa le modalità di utilizzo del sistema suddetto verranno successivamente fornite attraverso attività formative da avviare non appena saranno completate le procedure di standardizzazione del sistema stesso.
Si evidenzia, altresì, che, con successive comunicazioni, verranno forniti maggiori e più dettagliati approfondimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge n°689 del 1981 ed alle concrete fattispecie di inibizione, alla rete internet, dei siti di gioco illegali e/o non autorizzati (di seguito " siti non autorizzati").
Con riferimento ai concetti di "sito di gioco illegale" e "sito non autorizzato", è opportuno precisare che entrambi rientrano nella fattispecie delineata dal citato art. 1, comma 50 della legge n°296 del 2006, che stabilisce le modalità di "rimozione dell'offerta - attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione - di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione", riunendo entrambe le ipotesi di illiceità nell'elemento oggettivo della carenza di un titolo concessorio e/o autorizzatorio.
La necessità della maggiore chiarezza espositiva possibile, suggerisce di far precedere la disamina dell'iter procedurale per l'applicazione delle citate sanzioni da brevi cenni di chiarimento in merito ad alcuni concetti fondamentali quali:
• Reindirizzamento dei tentativi di collegamento ai siti di gioco on line non autorizzati;
• Violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di AAMS;
• Autore della violazione;
• Momento di commissione della violazione;
• Luogo di commissione della violazione;
• Reiterazione della violazione.
1) Reindirizzamento dei tentativi di collegamento ai siti di gioco on line non autorizzati
Com'è noto, l'accesso ad un determinato sito, da parte di un utente, avviene attraverso dei server ("Domain Name Server" – DNS), digitando il nome del sito stesso cui è associato un indirizzo IP (Internet Protocol che identifica, univocamente, un qualsiasi dispositivo di rete).
Al fine di dare esecuzione alle disposizioni emanate dal legislatore, AAMS, dopo aver individuato le società fornitrici di connettività alla rete internet, ha disposto che queste ultime attuino degli interventi sui diversi DNS in modo che – intercettate le richieste di collegamento al sito di gioco non autorizzato - le stesse vengano reindirizzate ad altro indirizzo IP, (pagina web di AAMS), cui corrisponde la seguente avvertenza, predisposta
dall'Amministrazione, con la quale si rappresenta all'utente l'impossibilità di raggiungere il sito richiesto in quanto non autorizzato:
AVVERTENZA – SITO NON RAGGIUNGIBILE
In applicazione del decreto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 2 gennaio 2007, disciplinante la rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, con il quale è stata data attuazione all'art.1, comma 50, della Legge 27 dicembre 2006, n°296, il sito richiesto non è raggiungibile poiché sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per operare la raccolta di giochi in Italia.
L'elenco degli operatori autorizzati al gioco telematico è disponibile sul sito istituzionale
www.aams.it
2) Violazione della prescrizione contenuta nei provvedimenti di AAMS
La violazione, da cui scaturisce l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n°296 del 2006 e dal menzionato decreto direttoriale n°1034 del 2007, consiste nel mancato rispetto, doloso o colposo, da parte delle Società fornitrici dei servizi di connettività alla rete internet, espressamente individuate dall'Amministrazione, delle disposizioni contenute nella comunicazione, con cui AAMS, ai sensi del citato decreto n.717 del 2007, trasmette l'elenco dei siti di gioco non autorizzati ed intima alle società stesse di inibire, entro un termine perentorio, i tentativi di accesso, reindirizzandoli alla pagina web di AAMS ove è riportata l'avvertenza di cui al punto 1).
Tale violazione, quindi, è strettamente connessa alla comunicazione trasmessa dall'Amministrazione e si sostanzia, ai fini della sanzione da applicare, in un'unica inadempienza alla prescrizione di AAMS.
Tale carattere di "unicità " del comportamento doloso o colposo permane, naturalmente, anche qualora le Società abbiano provveduto solo in parte al richiesto reindirizzamento.
Peraltro, l'ipotesi di mancato reindirizzamento di alcuni siti ricompresi nell'elenco di cui sopra, mentre è ininfluente nell'ambito della definizione agevolata di cui all'art. 16 della legge n°689 del 1981 (il pagamento in misura ridotta è previsto in forma fissa dal citato articolo), assume rilievo nell'ambito della successiva, eventuale fase di emissione dell'ordinanza– ingiunzione, relativamente alla graduazione della sanzione da irrogare, poiché il numero dei siti non reindirizzati determina una diversa gravità della violazione ed incide, quindi, sul "quantum" della somma da pagare (in merito a tale determinazione v. oltre).
3) Autore della violazione
Come autore della violazione si configura il legale rappresentante pro– tempore della Società fornitrice dei servizi di rete.
Nell'eventualità che la Società espressamente indichi un soggetto responsabile della struttura tenuta ad ottemperare alla comunicazione di AAMS, autore della violazione deve essere considerato quest'ultimo, in solido con il legale rappresentante pro-tempore; ciò in coerenza con quanto affermato dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981, a norma del quale "se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, quest'ultima è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta".
Comunque, pur in presenza di un responsabile, qualunque provvedimento va contestualmente indirizzato ad entrambi i soggetti.
4) Momento di commissione della violazione
La materia in esame presenta, come è evidente, diverse peculiarità , trattandosi di illeciti amministrativi attuati nell'ambito della gestione delle reti informatiche, attraverso l'utilizzo di alta tecnologia e, di conseguenza, secondo percorsi complessi e difficili da monitorare.
Ciò posto, il momento in cui la violazione risulta commessa coincide, in pratica, con l'accertamento, da parte degli Organi di Polizia (tramite apposita procedura automatizzata di monitoraggio e successiva conferma attraverso il controllo manuale) del mancato reindirizzamento, da parte delle Società fornitrici dei servizi di connettività alla rete internet, dei siti di gioco non autorizzati comunicati da AAMS, decorso il termine perentorio entro cui le Società stesse devono provvedere alla inibizione tramite reindirizzo.
5) Luogo di commissione della violazione
Atteso che tutte le Società fornitrici dei servizi di rete cui sono indirizzate le comunicazioni di AAMS hanno una sede legale in Italia e che tale circostanza deve sussistere per tutti i soggetti autorizzati alla fornitura di connessione ad internet, il luogo di commissione dell'illecito coincide, nella maggior parte dei casi, con la sede legale della Società stessa, in quanto luogo fisico da cui parte l'input volto a reindirizzare i siti di gioco non autorizzati.
àˆ del tutto residuale la configurabilità di altri luoghi in cui possa essere accertata l'inottemperanza ma, in tali circostanze, in presenza di una specifica struttura della Società , diversa dalla sede legale, retta da un responsabile espressamente tenuto ad ottemperare alla comunicazione AAMS, il luogo di commissione della violazione deve essere considerato quest'ultimo; in tal caso, come nell'ipotesi in precedenza evidenziata, 5
qualunque provvedimento è contestualmente indirizzato al legale rappresentante pro – tempore della Società stessa.
6) Reiterazione della violazione
In caso di "reiterazione" della violazione, che non opera qualora la Società effettui il pagamento in misura ridotta (v. oltre, art. 16 legge n°689 del 1981), gli Uffici regionali, prima di applicare la sanzione, dovranno valutare se, tra la prima e la seconda violazione, vi sia stato un lasso temporale apprezzabile, tale da consentire di giustificare il trattamento sanzionatorio più oneroso per il trasgressore; appare opportuno chiarire che tale apprezzabilità si ravvisa in presenza di successive distinte violazioni commesse dal medesimo soggetto ed attestate in più verbali di contestazione. Si fa, peraltro, presente che la ratio dell'istituto della "recidiva" è appunto quella di inasprire la sanzione di condotte che rivelano il persistente comportamento della Società volto a compiere la violazione e, quindi, la "capacità " della stessa di ricadere nell'illecito.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie, infatti, ai sensi dell'art. 8 bis della legge n°689 del 1981, l'istituto della recidiva si configura qualora, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, venga commessa un'altra violazione.
Al riguardo, si precisa che, a differenza della recidiva penalistica, quella amministrativa sussiste anche nel caso in cui la prima violazione non sia stata ancora sanzionata con provvedimento divenuto definitivo, fermo restando che non può parlarsi di reiterazione nel caso di violazioni commesse ed accertate in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
Infatti, in tali circostanze, opera l'istituto della "continuazione" delle violazioni, che garantisce all'autore delle stesse, rispetto alla reiterazione, un trattamento sanzionatorio più favorevole al trasgressore, ma che, nella materia in esame, sulla base di quanto affermato dalla più autorevole dottrina, appare difficilmente applicabile per la difficoltà di predisposizione di meccanismi organizzativi idonei a consentire l'accertamento dell'ipotesi della continuazione dell'illecito e l'applicazione della sanzione unitaria.
Iter procedurale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
L'iter procedurale, concernente l'adozione delle sanzioni amministrative pecuniarie, può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:
• Comunicazione del provvedimento di AAMS;
• Predisposizione del processo verbale di contestazione;
• Instaurazione del contraddittorio;
• Pagamento della sanzione con definizione agevolata;
• Archiviazione/Atto di ordinanza-ingiunzione;
• Pagamento della sanzione fissata nell' ordinanza-ingiunzione o impugnazione della stessa dinanzi al giudice tributario.
Di seguito, tali fasi vengono rappresentate in maniera articolata, attraverso l'esame delle specifiche attività e dei diversi soggetti coinvolti nello svolgimento delle stesse.
Il summenzionato decreto direttoriale n°717 del 2007 ha previsto che all'individuazione dei siti di gioco non autorizzati provveda (anche tramite l'ausilio di apposite procedure informatizzate) l'Ufficio 6° che, successivamente, comunica ai fornitori dei servizi di rete, in precedenza individuati, l'elenco dei siti cui inibire l'accesso alle reti di telecomunicazioni, attribuendo un termine perentorio entro cui provvedere.
Tale comunicazione è contestualmente inoltrata anche alla Guardia di Finanza ed alla Polizia postale e delle telecomunicazioni (di seguito Organi di Polizia), per i previsti controlli che, in accordo con AAMS, avranno inizio decorso il termine perentorio prefissato.
Gli Organi di Polizia procedono, in un lasso di tempo apprezzabile (di regola ogni 30/45 giorni) alle previste verifiche, adottando la specifica procedura di controllo automatico, predisposta dall'Ufficio 6°, che consente di ottenere, tramite apposito software, la lista dei siti che risultano accessibili, nonché l'indicazione dei provider che attuano la connessione. Nel caso che la verifica dia esito positivo, i citati Organi di Polizia effettuano anche un riscontro manuale, verificando se sia avvenuto il richiesto reindirizzamento alla pagina web di AAMS (attualmente IP 217.175.53.72) che segnala, come già detto, l'impossibilità di collegamento al sito in quanto non autorizzato.
A riguardo, si fa presente che detti controlli hanno ad oggetto sia gli ulteriori nuovi siti di gioco individuati nell'ultima comunicazione di AAMS, (per i quali, comunque, deve attendersi lo scadere del termine perentorio entro il quale le Società fornitrici dei servizi di rete debbono provvedere al reindirizzamento) sia quelli confermati nel provvedimento, indicati negli elenchi di cui alle precedenti comunicazioni.
Qualora sia il controllo automatico sia quello manuale attestino l'accessibilità del sito di gioco, gli Organi di Polizia procedono a contestare - direttamente se possibile, ai sensi dell'art. 14 della richiamata legge n°689 7
del 1981 - la violazione alla Società inadempiente, redigendo apposito processo verbale di contestazione.
Tale processo verbale, entro 90 giorni dalla data dell'accertamento della violazione, è notificato, a cura dei citati Organi di Polizia, nei modi di rito, al legale rappresentante pro - tempore della Società fornitrice dei servizi di rete che risulta inadempiente, nonché al responsabile della struttura tenuta a provvedere al reindirizzamento dei siti, qualora individuato dalla Società stessa. Detto processo verbale deve riportare i seguenti elementi:
1. la data in cui gli Organi di Polizia hanno effettuato il controllo con la procedura automatizzata, nonché la data del successivo riscontro manuale con esito positivo;
2. la violazione riscontrata, indicando data e numero di protocollo della comunicazione trasmessa da AAMS ai fornitori dei servizi di rete;
3. la possibilità , per l'autore della violazione o per l'obbligato in solido, di avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della stessa (nel caso de quo, si applica la seconda ipotesi e quindi la sanzione prevista è Euro sessantamila) ed il relativo termine (sessanta giorni decorrenti dalla notifica del verbale) per l'oblazione;
4. le modalità di pagamento (versamento effettuato sul codice tributo n° 5153 denominato "Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni concernenti la rimozione di offerte di gioco illegali o irregolari da reti telematiche o di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n°296") attraverso la compilazione del modello "F24 accise", reperibile anche in formato elettronico sul sito internet www.aams.it;
5. la richiesta di comunicazione all'Ufficio regionale AAMS ed all'Organo di Polizia che ha proceduto ad emettere il processo verbale di contestazione, dell'avvenuto versamento concernente il pagamento in misura ridotta (tale comunicazione non sarà necessaria nel momento in cui il sistema informatizzato sarà a regime);
6. l'Ufficio cui inviare le osservazioni difensive, entro 30 gg. dalla data di notifica del verbale, ovverosia l'Ufficio regionale AAMS competente per territorio, avuto riguardo alla sede legale della Società stessa (art.17 della legge 689 del 1981).
Com'è noto, la mancata notifica del processo verbale di contestazione, entro i termini suddetti, comporta l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione.
La copia del suddetto verbale di contestazione, nonché la relata dell'avvenuta notifica, è trasmessa all'Ufficio regionale competente per territorio e, per conoscenza, all'Ufficio 6° (processo verbale di contestazione).
Entro 30 gg. dalla data di notifica del verbale, l'autore della violazione può far pervenire all'Ufficio regionale indicato nel verbale stesso, scritti difensivi e documenti, per contestare o precisare quanto verbalizzato e, altresì, far richiesta di audizione (instaurazione del contraddittorio ex art.18 della legge 689 del 1981).
Si evidenzia, al riguardo, che l'Ufficio regionale (che provvederà alla predisposizione di una relazione riassuntiva di tutti gli atti e le attività che hanno caratterizzato la fase del contraddittorio) ha l'obbligo di esaminare la documentazione presentata e deve procedere, qualora richiesta, all'audizione, risultando illegittima, in caso contrario, la successiva ordinanza – ingiunzione di pagamento eventualmente emessa.
La presentazione di scritti difensivi, tuttavia, non sospende la decorrenza del termine di 60 giorni, perentoriamente fissato dal più volte citato art. 16 della legge n°689 del 1981 per il pagamento in misura ridotta, estintivo della violazione. Qualora, comunque, da tali memorie possa desumersi in modo incontrovertibile l'assenza di responsabilità , l'Ufficio regionale può emettere ordinanza di archiviazione degli atti, trasmettendone poi copia all'Ufficio 6° nonché agli Organi di Polizia che hanno redatto il processo verbale di contestazione (art. 17 della legge 689 del 1981).
L'autore della violazione, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, come peraltro, già detto, può definire, ai sensi dell'art. 16 della summenzionata legge, la fattispecie mediante un pagamento in misura ridotta, pari ad Euro 60.000 (Euro sessantamila), sulla base del conteggio sopra effettuato, versando l'importo dovuto sul codice tributo n.5153, attraverso la compilazione del modello "F24 accise".
Gli Uffici regionali, dopo aver verificato, tramite il sistema informatizzato, la congruità e la tempestività del versamento effettuato, ne danno informazione all'Ufficio 6° ed all'Organo di Polizia che ha redatto il verbale.
Tale versamento estingue la violazione e conclude, a tutti gli effetti di legge, il procedimento di applicazione della sanzione (pagamento della sanzione con definizione agevolata).
Al contrario, decorso inutilmente il termine di 60 giorni, gli Uffici regionali procedono a contattare gli Organi di Polizia, ai fini della trasmissione del rapporto previsto dall'art. 17 della legge n°689 del 1981, nonché, ai sensi del ripetuto Decreto n° 717 del 2007, l'Ufficio 6°, per 9
concordare con quest'ultimo l'applicazione della misure da adottare nei confronti della Società (archiviazione motivata degli atti o emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione).
Relativamente alle fasi che nel prosieguo vengono descritte, si rappresenta che - a regime - il sistema centrale di automazione garantirà l'immediata diffusione delle informazioni relative ai vari stadi della procedura a tutti i soggetti e Organi di Polizia coinvolti nell'applicazione delle sanzioni; successivamente, a seguito dell'implementazione del sistema stesso, si provvederà , altresì, ad emanare ulteriori istruzioni.
Qualora l'Ufficio regionale, dall'esame delle eventuali memorie prodotte, ritenga fondato l'accertamento, anche sulla base dello specifico supporto tecnico e giuridico ricevuto dall'Ufficio 6°, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese (art.17 della legge 689 del 1981); in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola sia all'Organo di Polizia che ha redatto il rapporto che all'Ufficio 6°.
Per l'ordinanza–ingiunzione non sono previsti requisiti o modelli particolari, fatti salvi gli obblighi generali previsti per i provvedimenti amministrativi (si sta comunque procedendo alla schematizzazione dei modelli dei diversi atti nell'ambito della procedura automatizzata).
Tale provvedimento deve, comunque, indicare:
• l' Organo dal quale proviene;
• gli elementi di fatto (data e luogo ecc.) e di diritto (norme violate) della trasgressione;
• i motivi per cui si ritiene fondato l'accertamento;
• la valutazione degli scritti difensivi e dei documenti presentati dalla Società , ai sensi dell'art. 18 della legge n°689 del 1981;
• i criteri utilizzati per la determinazione, nel quantum, della sanzione;
• la somma che costituisce la sanzione e le spese di cui si chiede il rimborso;
• la somma da versare, al netto degli eventuali pregressi versamenti effettuati dal trasgressore e carenti rispetto a quanto dovuto;
• il codice fiscale e/o la partita IVA della Società e del legale rappresentante pro-tempore;
• l' Ufficio competente a ricevere il pagamento e le modalità per effettuarlo; 10
• la sottoscrizione del funzionario/dirigente che rappresenta l'Amministrazione;
• il luogo e la data di emissione del provvedimento.
Ai sensi della normativa vigente, nell'ordinanza–ingiunzione devono anche risultare il termine per proporre l'impugnazione e l'autorità cui è possibile ricorrere (in merito a tale ultimo punto v. quanto in seguito specificato).
Sostanzialmente, quindi, l'ordinanza si articola in tre parti:
• la premessa, nella quale viene dato atto delle risultanze del processo verbale di contestazione, dei documenti, delle osservazioni ricevute e degli accertamenti effettuati;
• la motivazione;
• il dispositivo.
Nella determinazione della sanzione, si evidenzia la necessità di valutare attentamente, nelle attività che hanno determinato la violazione, la sussistenza di particolari circostanze di fatto, nonché dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) dell'autore dell'illecito.
L'autore della violazione, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza– ingiunzione (che costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge n°689 del 1981), deve effettuare il pagamento all'Ufficio regionale indicato nel provvedimento stesso: in mancanza, decorso inutilmente tale termine, l'Ufficio regionale può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzione, provvedendo all'iscrizione nei ruoli dell'intera somma dovuta (art. 27 legge n°689 del 1981).
La legge di depenalizzazione non prevede un termine per l'adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa. Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'ordinanza–ingiunzione, pertanto, può essere emessa dall'Ufficio regionale nei confronti del soggetto cui è stato notificato il processo verbale di contestazione, in qualunque momento, fino al termine massimo di prescrizione del credito di cui all'art. 28 della legge n°689 del 1981 (5 anni), fatti salvi comunque, come già precisato, gli effetti estintivi conseguenti alla mancata notifica del verbale di contestazione, di cui all'art. 14 della legge n°689 del 1981.
Si suggerisce, comunque, di emettere l'ordinanza entro il 4° anno dalla data dell'accertata violazione, lasciando il margine temporale di un anno per produrre e rendere esecutivo il ruolo. Relativamente alla fase dell'impugnazione dell'ordinanza–ingiunzione, a seguito della sentenza n°13902 del 14 giugno 2007, emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla legge n°689 del 1981, ma occorre far riferimento a quelle previste per il processo tributario, recate dal decreto legislativo n. 546 del 1992.
Al riguardo, si fa rinvio alle circolari n. 2 prot. 1684 del 4 dicembre 2006 e n. 24 prot. 198 del 25 gennaio 2008 della Direzione per le Strategie, pubblicate sul sito
www.aams.it, sezione "Normativa", voce "profilo tributario".
Si rappresenta, in ultimo, che, fino alla completa attuazione del sistema informatizzato di supporto, per la risoluzione di eventuali problematiche scaturenti dall'iter procedurale sopradescritto, gli Uffici regionali in indirizzo potranno contattare il richiamato l'Ufficio 6° della Direzione per le strategie".
secondo me questo potrebbe essere un punto d'appoggio per i pdc.
una saluto fraterno a xeloities,ed a tutti gli altri.