SOLO PER CONOSCENZA
Inviato: 23/02/2008 - 00:44
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 22 Febbraio 2008 - Ore 16,01 - SCOMMESSE: AVVOCATI RIPAMONTI E BENELLI "LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE NON PONE AL RIPARO I CTD DA MISURE INTERDETTIVE. LA BATTAGLIA LEGALE SI SPOSTERA' AI TAR ED AL CONSIGLIO DI STATO"
In una esclusiva intervista ad Agicoscommesse gli avvocati Marco Ripamonti e Cino Benelli, esperti di gaming, parlano dei riflessi della recente sentenza della Cassazione Penale che, com'è noto, ha affermato l'inapplicabilità di sanzioni penali e di misure cautelari reali nei confronti di persone che hanno svolto senza autorizzazione attività di raccolta di scommesse «se risulti provato che è stata svolta per conto di società che non hanno, o non avrebbero potuto, partecipare alla gara per l'aggiudicazione delle concessioni e che nello stato membro in cui sono stabilite esercitano legittimamente tale attività imprenditoriale per aver ottenuto le necessarie autorizzazioni» - e della successiva circolare dell'AAMS - la quale ha invitato tutti gli uffici regionali ad inoltrare denunce presso le competenti Questure e Procure della Repubblica - sul contenzioso, instaurato ed instaurando, in merito alla liceità dell'attività svolta dai c.d. «centri di trasmissione dati» per conto di imprese estere autorizzate nello Stato membro di origine all'esercizio di attività di gioco e scommessa. Secondo lo Studio Legale Ripamonti, il principio enunciato dalla Corte di Cassazione Penale non pone al riparo i «centri di trasmissione dati» da eventuali misure interdittive adottate ai sensi dell'art. 88 TULPS dalle Questure di competenza anche perché, nel dubbio, l'autorità amministrativa italiana non è tenuta a disapplicare la normativa nazionale per contrasto con il diritto comunitario. "Si tratta di verificare attentamente la portata delle previsioni del bando Bersani» - affermano i legali - «al fine di verificare se, anche a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara del 2006, la situazione sia effettivamente cambiata per gli operatori esteri e, in particolare, se tali previsioni risultino effettivamente rispettose dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità , non discriminazione diretta o indiretta e, soprattutto, di mutuo riconoscimento, in quanto detti operatori, com'è noto, sono muniti di regolare concessione rilasciata da altro Stato membro. Il giudizio in ordine alla legittimità comunitaria del bando Bersani non sembra comunque esaurire per l'interprete la complessa indagine da compiere, come sembra emergere dalla recente risposta, a loro favorevole e, per certi versi, condivisibile resa dal Commissario McCreevy all'interrogazione parlamentare europea. In ogni caso, l'indagine non potrà prescindere dalla tipologia di gioco praticato dall'operatore estero, in quanto taluni prodotti ludici, quali ad esempio il poker on line, non sembrerebbero testualmente contemplati dal bando Bersani ed altri ancora risulterebbero affidati in via sperimentale senza l'esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, nonché da una verifica in ordine all'affidabilità o meno dimostrata dai concessionari italiani nell'organizzazione e gestione del comparto del gioco lecito, come evidenziato dalla stessa sentenza Placanica. Non è pertanto possibile escludere che, nonostante la fondamentale pronuncia della Cassazione penale, la "battaglia" per l'affermazione della libertà di concorrenza per e nel mercato possa a breve spostarsi presso i TAR, periferici e centrale, ed il Consiglio di Stato, oltre che, ovviamente, dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla stessa Commissione Europea, non potendosi confondere la ritenuta liceità penale di un'attività con la sua giuridicità per l'ordinamento giuridico tutto. Rimane infine da affrontare la delicata questione - che si pone altresì per il gioco telematico puro - circa il luogo di perfezionamento del contratto di gioco e circa la validità ultraterritoriale delle concessioni rilasciate da altri Stati membri anche in considerazione della sproporzione insita nell'obbligo, sostenuto da certuni, di doversi munire di tante licenze (27) quanti sono gli Stati membri dell'Unione Europea (27)».
agicoscommesse - 22/02/2008 - fda
In una esclusiva intervista ad Agicoscommesse gli avvocati Marco Ripamonti e Cino Benelli, esperti di gaming, parlano dei riflessi della recente sentenza della Cassazione Penale che, com'è noto, ha affermato l'inapplicabilità di sanzioni penali e di misure cautelari reali nei confronti di persone che hanno svolto senza autorizzazione attività di raccolta di scommesse «se risulti provato che è stata svolta per conto di società che non hanno, o non avrebbero potuto, partecipare alla gara per l'aggiudicazione delle concessioni e che nello stato membro in cui sono stabilite esercitano legittimamente tale attività imprenditoriale per aver ottenuto le necessarie autorizzazioni» - e della successiva circolare dell'AAMS - la quale ha invitato tutti gli uffici regionali ad inoltrare denunce presso le competenti Questure e Procure della Repubblica - sul contenzioso, instaurato ed instaurando, in merito alla liceità dell'attività svolta dai c.d. «centri di trasmissione dati» per conto di imprese estere autorizzate nello Stato membro di origine all'esercizio di attività di gioco e scommessa. Secondo lo Studio Legale Ripamonti, il principio enunciato dalla Corte di Cassazione Penale non pone al riparo i «centri di trasmissione dati» da eventuali misure interdittive adottate ai sensi dell'art. 88 TULPS dalle Questure di competenza anche perché, nel dubbio, l'autorità amministrativa italiana non è tenuta a disapplicare la normativa nazionale per contrasto con il diritto comunitario. "Si tratta di verificare attentamente la portata delle previsioni del bando Bersani» - affermano i legali - «al fine di verificare se, anche a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara del 2006, la situazione sia effettivamente cambiata per gli operatori esteri e, in particolare, se tali previsioni risultino effettivamente rispettose dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità , non discriminazione diretta o indiretta e, soprattutto, di mutuo riconoscimento, in quanto detti operatori, com'è noto, sono muniti di regolare concessione rilasciata da altro Stato membro. Il giudizio in ordine alla legittimità comunitaria del bando Bersani non sembra comunque esaurire per l'interprete la complessa indagine da compiere, come sembra emergere dalla recente risposta, a loro favorevole e, per certi versi, condivisibile resa dal Commissario McCreevy all'interrogazione parlamentare europea. In ogni caso, l'indagine non potrà prescindere dalla tipologia di gioco praticato dall'operatore estero, in quanto taluni prodotti ludici, quali ad esempio il poker on line, non sembrerebbero testualmente contemplati dal bando Bersani ed altri ancora risulterebbero affidati in via sperimentale senza l'esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, nonché da una verifica in ordine all'affidabilità o meno dimostrata dai concessionari italiani nell'organizzazione e gestione del comparto del gioco lecito, come evidenziato dalla stessa sentenza Placanica. Non è pertanto possibile escludere che, nonostante la fondamentale pronuncia della Cassazione penale, la "battaglia" per l'affermazione della libertà di concorrenza per e nel mercato possa a breve spostarsi presso i TAR, periferici e centrale, ed il Consiglio di Stato, oltre che, ovviamente, dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla stessa Commissione Europea, non potendosi confondere la ritenuta liceità penale di un'attività con la sua giuridicità per l'ordinamento giuridico tutto. Rimane infine da affrontare la delicata questione - che si pone altresì per il gioco telematico puro - circa il luogo di perfezionamento del contratto di gioco e circa la validità ultraterritoriale delle concessioni rilasciate da altri Stati membri anche in considerazione della sproporzione insita nell'obbligo, sostenuto da certuni, di doversi munire di tante licenze (27) quanti sono gli Stati membri dell'Unione Europea (27)».
agicoscommesse - 22/02/2008 - fda