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SOLO PER CONOSCENZA

Inviato: 23/02/2008 - 00:44
da humanoidale
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 22 Febbraio 2008 - Ore 16,01 - SCOMMESSE: AVVOCATI RIPAMONTI E BENELLI "LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE NON PONE AL RIPARO I CTD DA MISURE INTERDETTIVE. LA BATTAGLIA LEGALE SI SPOSTERA' AI TAR ED AL CONSIGLIO DI STATO"

In una esclusiva intervista ad Agicoscommesse gli avvocati Marco Ripamonti e Cino Benelli, esperti di gaming, parlano dei riflessi della recente sentenza della Cassazione Penale che, com'è noto, ha affermato l'inapplicabilità  di sanzioni penali e di misure cautelari reali nei confronti di persone che hanno svolto senza autorizzazione attività  di raccolta di scommesse «se risulti provato che è stata svolta per conto di società  che non hanno, o non avrebbero potuto, partecipare alla gara per l'aggiudicazione delle concessioni e che nello stato membro in cui sono stabilite esercitano legittimamente tale attività  imprenditoriale per aver ottenuto le necessarie autorizzazioni» - e della successiva circolare dell'AAMS - la quale ha invitato tutti gli uffici regionali ad inoltrare denunce presso le competenti Questure e Procure della Repubblica - sul contenzioso, instaurato ed instaurando, in merito alla liceità  dell'attività  svolta dai c.d. «centri di trasmissione dati» per conto di imprese estere autorizzate nello Stato membro di origine all'esercizio di attività  di gioco e scommessa. Secondo lo Studio Legale Ripamonti, il principio enunciato dalla Corte di Cassazione Penale non pone al riparo i «centri di trasmissione dati» da eventuali misure interdittive adottate ai sensi dell'art. 88 TULPS dalle Questure di competenza anche perché, nel dubbio, l'autorità  amministrativa italiana non è tenuta a disapplicare la normativa nazionale per contrasto con il diritto comunitario. "Si tratta di verificare attentamente la portata delle previsioni del bando Bersani» - affermano i legali - «al fine di verificare se, anche a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara del 2006, la situazione sia effettivamente cambiata per gli operatori esteri e, in particolare, se tali previsioni risultino effettivamente rispettose dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità , non discriminazione diretta o indiretta e, soprattutto, di mutuo riconoscimento, in quanto detti operatori, com'è noto, sono muniti di regolare concessione rilasciata da altro Stato membro. Il giudizio in ordine alla legittimità  comunitaria del bando Bersani non sembra comunque esaurire per l'interprete la complessa indagine da compiere, come sembra emergere dalla recente risposta, a loro favorevole e, per certi versi, condivisibile resa dal Commissario McCreevy all'interrogazione parlamentare europea. In ogni caso, l'indagine non potrà  prescindere dalla tipologia di gioco praticato dall'operatore estero, in quanto taluni prodotti ludici, quali ad esempio il poker on line, non sembrerebbero testualmente contemplati dal bando Bersani ed altri ancora risulterebbero affidati in via sperimentale senza l'esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, nonché da una verifica in ordine all'affidabilità  o meno dimostrata dai concessionari italiani nell'organizzazione e gestione del comparto del gioco lecito, come evidenziato dalla stessa sentenza Placanica. Non è pertanto possibile escludere che, nonostante la fondamentale pronuncia della Cassazione penale, la "battaglia" per l'affermazione della libertà  di concorrenza per e nel mercato possa a breve spostarsi presso i TAR, periferici e centrale, ed il Consiglio di Stato, oltre che, ovviamente, dinanzi all'Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla stessa Commissione Europea, non potendosi confondere la ritenuta liceità  penale di un'attività  con la sua giuridicità  per l'ordinamento giuridico tutto. Rimane infine da affrontare la delicata questione - che si pone altresì per il gioco telematico puro - circa il luogo di perfezionamento del contratto di gioco e circa la validità  ultraterritoriale delle concessioni rilasciate da altri Stati membri anche in considerazione della sproporzione insita nell'obbligo, sostenuto da certuni, di doversi munire di tante licenze (27) quanti sono gli Stati membri dell'Unione Europea (27)».


agicoscommesse - 22/02/2008 - fda

altrettanto

Inviato: 23/02/2008 - 11:11
da TelematicoLibero
CTD, la Cassazione fa gia' giurisprudenza: disposta la riapertura del centro di Bientina (Pisa)
venerdì 22 febbraio 2008
La sentenza della Corte di Cassazione sulla irrilevanza penale delle attività  svolte dai CTD sta già  creando un precedente. E' stata infatti disposta la riapertura del CTD di Bientina (Pisa), posto sotto sequestro il 28 settembre dalla Questura di Pisa. Nella motivazione del GIP si afferma esplicitamente che il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 4 legge 401/89. Nel provvedimento si legge infatti "il GIP - letti gli atti e sentite le parti, rilevato che non sussistono esigenze probatorie giustificate del mantenimento del sequestro dei beni in questione, rilevato inoltre che come autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione, con le sentenze 16968/07 e 16969/07 e 1130/07 emesse sulla sorta della sentenza della Corte di Giustizia 6/3/07 - ha rilevato che il fatto contestato all'indagato non appare integrare gli estremi del reato di cui all'articolo 4 legge 401/89, e quindi ha disposto il dissequestro dei beni e l'immediata riapertura dell'attività ".


agicoscommesse - 22/02/2008 - pa



anche questo solo per conoscenza!!!!
gli avvocati difendono anche i pedofili quindi il tuo post non fa testo :wink:

Inviato: 23/02/2008 - 15:31
da paparazzo
Lo studio legale in questione si occupa nello specifico di skill games.
Queste dichiarazioni mirano a sottolineare il fatto che:

"l'indagine non potrà  prescindere dalla tipologia di gioco praticato dall'operatore estero, in quanto taluni prodotti ludici, quali ad esempio il poker on line non sembrerebbero testualmente contemplati dal bando Bersani ed altri ancora risulterebbero affidati in via sperimentale senza l'esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica"

Secondo queste dichiarazioni sembrerebbe che il Bando Bersani abbia sanato la situazione per le scommesse sportive ma non per gli skill games...
QUINDI i CTD di scommesse sportive sarebbero attaccabili, mentre un eventuale CTD di skill games no...

Ognuno tira acqua al proprio mulino, caro Humanoidale