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danno irreparabile da parte di aams...

Inviato: 10/12/2007 - 13:11
da caratozzolo66
Sentenza TAR, il testo completo: "Danno irreparabile da decreto sul telematico di AAMS"
venerdì 07 dicembre 2007
(red.) ROMA - Fondatezza dell’impianto censorio ed’irreparabilità  del danno. Questi i due presupposti che hanno spinto i giudici del Tar Lazio a ordinare la sospensione del Decreto dei Monopoli di Stato sul gioco telematico, accogliendo il ricorso presentato da Microgame e da altri quattro concessionari. Tradotto in linguaggio comune il decreto avrebbe impedito il regolare svolgimento delle attività  dei punti di commercializzazione legati ai concessionari, con ricadute non sanabili. E' quanto riporta il testo dell'ordinanza in cui viene confermata l''udienza di merito al prossimo 5 marzo 2008.

(notizia AgiPro)



Ecco quanto si legge sull'ordinanza di sospensiva che il Tar del Lazio ha disposto in seguito al ricorso per l'annullamento del decreto n°163/2007, che ha modificato le condizioni di vendita e raccolta delle scommesse sui cosiddetti punti di commercializzazione. Il ricorso, che era stato presentato dal concessionario del telematico Microgame Spa e da altri 4 concessionari (Pluralia, Replatz, PakundoBet e NorBet) chiedeva



" ...l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,



- del Decreto del Direttore Generale di AAMS 25 giugno 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 163 del 16 luglio 2007, recante “Integrazioni e modifiche alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterieâ€

Inviato: 10/12/2007 - 15:05
da paparazzo
AVVOCATO PETRIVELLI (PRES. SISTEL) "L'ORDINANZA DEL TAR HA DI FATTO SANCITO L'ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO SUL GIOCO TELEMATICO"

"Si tratta di una classica ipotesi di disinformazione". L'avvocato Fernando Petrivelli, presidente del SISTEL, boccia così alcune dichiarazioni apparse recentemente in merito al ricorso contro il decreto del telematico, ricorso che il Tar del Lazio ha accolto e che ha scombussolato il mercato. "Ci tengo a ricordare - sottolinea Petrivelli - che l'ordinanza in questione è una sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Il TAR la concede solo e esclusivamente dopo un esame dei motivi di ricorso e una valutazione del pregiudizio grave e irreparabile che l'attuazione del provvedimento impugnato può arrecare alle ragioni e agli interessi ricorrenti. Prima di accordare la sospensiva il TAR ha esaminato attentamente i motivi di ricorso e ne ha valutato la fondatezza - sia pure a una prima valutazione - e avendoli ritenuti fondati - sempre a una prima valutazione - ha accordato la sospensione. Questo perché ha riscontrato il pericolo di danno grave e irreparabile che quel provvedimento illegittimo sta arrecando alle ragioni dei concessionari che effettuano la raccolta avvalendosi delle disposizioni del decreto direttoriale 21 marzo 2006". Insomma è fondamentale fare chiarezza sulla natura del provvedimento e sulle finalità  che persegue: "Il provvedimento impugnato è stato sospeso dal TAR, e il collegio - nel corso della discussione tenutasi in camera di consiglio - ha evidenziato la macroscopica illegittimità  di quasi tutti gli articoli di modifica contenuti in quel regolamento. Il provvedimento cautelare è finalizzato a offrire una cautela ai ricorrenti che stanno subendo un danno che, ove non intervenisse la sospensione, sarebbe grave e irreparabile. L'ordinanza non è assolutamente finalizzata a prendere del tempo per esaminare il ricorso. Il ricorso infatti è stato posto in discussione nell'udienza del 5 marzo, e quindi in tempi ravvicinati, perché sono stati riscontrati palesi profili di illegittimità  delle disposizioni, quest'ultime contrarie alle norme costituzionali e di diritto comunitario". Ma Petrivelli avverte anche che il provvedimento "non è solo illegittimo e dannoso per i concessionari ma anche per gli interessi dell'AAMS stessa, perché dall'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto direttoriale 25 giugno 2007, ovvero dal momento in cui è entrato in vigore il 16 luglio, la raccolta telematica ha subito una contrazione di circa il 25%. Di conseguenza gli introiti dell'imposta unica gravante sulla raccolta telematica si sono ridotti del 25%, ed è pertanto lo stesso Erario a subire un danno".
Insomma quanti sostengono un'interpretazione diversa delle necessità  che hanno spinto il TAR a emettere l'ordinanza sono "soggetti che hanno interessi contrapposti e che vorrebbero trasferire la raccolta online sulla nuova rete Bersani, a questo proposito circa il 70% dei nuovi corner presenta irregolarità  gravissime, ovvero non osserva i requisiti minimi prescritti dal capitolato tecnico. Noi - come SISTEL - con una diffida abbiamo denunciato ad AAMS la situazione e aspettiamo che l'Amministrazione si muova, anche perché i corner vengono attivati sulla base di autodichiarazione resa dai concessionari sotto responsabilità  penale nella quale attestano che i corner sono allestiti nel rispetto delle dotazioni tecniche e tecnologiche minime previste dal capitolato tecnico. Ne abbiamo a centinaia. Per questo abbiamo invitato l'AAMS a verificare questa situazione che sta determinando una lesione grave di tutta la rete".
Ma tornando alla sospensiva emessa dal TAR, e proprio sulla base delle esigenze che il giudice amministrativo ha ritenuto di dover tutelare, "chiediamo con forza all'Amministrazione" continua l'avvocato Petrivelli, "di poterci sedere a un tavolo con gli altri operatori per discutere dell'interesse generale del settore - e nel superione interesse dell'Amministrazione - i contenuti del nuovo regolamento di riordino generale del gioco telematico. E lo chiediamo anche perché in futuro possano essere evitate le mannaie del giudice amministrativo: Del resto, insistendo su questa strada, a breve verranno avanzate azioni per il risarcimento del danno nei confronti dei responsabili e eventualmente azioni di altro genere. Gli operatori sono stanchi di subire vessazioni per interposta persona in seguito a pressioni effettuate da competitor".

agicoscommesse - 10/12/2007 - tc

Inviato: 11/12/2007 - 15:19
da enzo-bet
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 11 Dicembre 2007 - Ore 14,45 - SCOMMESSE: PETRIVELLI (PRES. SISTEL) "LEGGITTIMA LA DIFESA DI AAMS, MA SIAMO FIDUCIOSI CHE IL CONSIGLIO DI STATO RIGETTERA' L'APPELLO"

"Un decisione scontata", giudica così l'avvocato Fernando Petrivelli (presidente SISTEL e difensore di Microgame nel ricorso contro il decreto sul telematico) la decisione dell'AAMS di impugnare con appello cautelare il provvedimento di sospensiva concesso dal TAR su richiesta di Microgame e altri ricorrenti. Ma poi spiega ad Agicoscommesse che la decisione di impugnare è anche un gesto dovuto: "E' un atto legittimo e doveroso da parte dell'AAMS, poiché l'Amministrazione deve difendere un provvedimento che ha voluto. Ma siamo più che sicuri che il Consiglio di Stato rigetterà  quell'appello e confermerà  la giustezza della decisione assunta dal TAR in sede cautelare, perché il decreto del 25 giugno 2007 è un provvedimento vergognoso e illegittimo sotto il profilo dei principi di diritto e come tale non ne può essere tollerata la sopravvivenza all'interno dell'ordinamento giuridico, in quanto viola principi costituzionali e di diritto comunitario e lede gravemente i diritti dei concessionari". L'avvocato Petrivelli avverte che sull'intera vicenda si sta creando molta confusione: "Ho letto alcune informazioni riportate oggi da un quotidiano che sono totalmente errate. Gli effetti della sospensiva infatti hanno contribuito e contribuiscono a fare chiarezza su una serie di gravi irregolarità  contenute nel decreto direttoriale del 25 giugno 2007. Ma in realtà  gli effetti di questa ordinanza non azzerano la disciplina rigorosa e severa che già  il decreto 21 marzo 2006 - che ormai torna a essere applicabile nella sua interezza - aveva dettato per la raccolta a distanza. In particolare il divieto di intermediazione, il divieto di utilizzazione del conto di gioco per la raccolta di scommesse da parte di scommettitori privi di contratto, il pagamento di vincite etc. sono e restano attività  vietate e sanzionate dal decreto 21 marzo 2006". Tutta altra serie di misure invece introduceva il decreto direttoriale 25 giugno del 2007 sospeso dal TAR. "Aveva introdotto solo una serie di vessazioni totalmente illegittime e delle limitazioni delle facoltà  e dei diritti totalmente irragionevoli a carico dei punti di commercializzazione come ad es. il divieto di pubblicizzare i prodotti del concessionario e il divieto di dare informazioni anche minime allo scommettitore. Aveva introdotto, ancora, una limitazione della commisurazione dei corrispettivi pattuiti tra i concessionari e i punti di commercializzazione ingerendosi nella disciplina di un aspetto totalmente affidato all'autonomia delle parti. Aveva introdotto un limite, quello del 31 dicembre 2007 di efficacia dei contratti, senza che vi fosse una disposizione di legge che a ciò autorizzasse l'Amministrazione. Si tratta in realtà  di violazioni conclamate di principi di diritto costituzionale e comunitario, quelli che vanno sotto il nome di diritti quesiti e di principio di affidamento. L'Amministrazione non può intervenire senza che vi sia a monte una norma di legge - della quale poi bisognerebbe verificare la costituzionalità  - che l'autorizzi a intervenire su rapporti privatistici, modificandoli di imperio. Non risponde ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Tutto ciò è stato rimosso, o meglio sospeso dal TAR con l'ordinanza del 5 dicembre, non altro. Quindi le prese di posizione allarmate e allarmiste sono frutto di un intento ben preciso di disinformazione che viene operato da soggetti contro-interessati che si stanno gettando come degli avvoltoi su questo mercato e si lamentano della giusta reazione - dettata solo dalla necessità  di legittima difesa - del telematico". L'avvocato Petrivelli conclude lanciando un monito: "E' importante che l'Amministrazione sappia prendere le distanze, e sappia tornare a essere un soggetto terzo che persegue gli interessi della collettività , gli interessi generali, in maniera ottimale, contemperando i diritti di tutti i soggetti in campo".


agicoscommesse - 11/12/2007 - gr