E questa insieme alle altre...gambelli...placanica...ecc...
Inviato: 13/09/2007 - 11:27
da enzo-bet
La Corte di giustizia delle CE ha pronunciato oggi la sentenza nella causa: C-260/04 Commissione/Repubblica italiana. La Corte ha deciso che la Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto (con il d.l. 28.12.2001, n. 452 convertito in legge 27.2.2002, n. 16), è venuta meno agli obblighi del trattato CE sulla libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi e in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità delle gare. La Commissione aveva iniziato nel 2001 il procedimento contro l’Italia, in seguito ad una denuncia presentata da un operatore privato. La Corte ha sottolineato che, benché i contratti di concessione di pubblici servizi, allo stadio attuale del diritto comunitario, siano esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva 92/50, ciònondimeno le pubbliche amministrazioni che li stipulano sono tenute a rispettare, in generale, le norme fondamentali del Trattato e in particolare il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza ed il principio di parità di trattamento. Ne deriva per l’autorità pubblica, un obbligo di trasparenza che le consente di assicurarsi che siano rispettati questi principi. (Ricordiamo che la Corte di giustizia si è recentemente pronunciata il 6 marzo 2007 nella causa C-338/04 e a., Placanica in merito alle sanzioni penali italiane applicate alla raccolta di scommesse da parte di intermediari che operano per conto di società straniere).
agicoscommesse - 13/09/2007 - cg
A breve commento del signor Ginestra e company...,sicuramente trovera'la forza di dire che la sentenza e' positiva e da ragione ai concessionari e aams.

Inviato: 13/09/2007 - 12:17
da mariano84
Enzo non ho capito bene qual'è la conclusione!
Praticamente cosa ha fatto la CE?
Inviato: 13/09/2007 - 12:24
da milohc
in realtà il problema giuridicamente è un'altro....la censura della CGE è relativa al fatto che 329 Concessioni siano state prorogate mentre successivamente altre 671 siano state assegnate con bando...(prima del decreto bersani gara europea) il tutto giustificato dal governo italiano come mezzo di contrasto all'illegalità ...per cui nn c'è uniformità di comportamento tra il primo ed il secondo comportamento....
Ai fini della nuova rete (oggetto di un bando europeo che ha già incassato il placet della CGE nelle varie sentenze sopra sitate) quest'ultima pronuncia è giuridicamente irrilevante essendo riferita solo alle 329 vecchie concessioni.....aspettiamo i ricorsi...

Inviato: 13/09/2007 - 19:12
da rimalessio
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 13 Settembre 2007 - Ore 12,18 - SCOMMESSE: JOHN WHITTAKER (AD STANLEY) "CON LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA PESANTE IPOTECA SULLA LEGALITA' DEL NUOVO SISTEMA DELLE CONCESSIONI"
Come più volte ribadito da Stanley e da tutti i principali operatori del settore, il decreto Bersani non ha sanato l'illegalità del sistema italiano delle scommesse. Le nuove concessioni assegnate con esso nel 2006 prevedono palesi forme di protezionismo e sono discriminatorie dei concessonari preesistenti inclusi i concessionari delle concessioni ippiche rinnovate senza concorso. Con la sentenza resa quest’oggi nella causa C-260/04, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha aggiunto una nuova conferma del contesto di illegalità che ha storicamente caratterizzato il sistema italiano delle scommesse. In questo caso, un giudizio di infrazione instaurato dalla Commissione Europea contro la Repubblica Italiana a seguito di una denuncia presentata da Stanley, è stata ribadita la contrarietà ai principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità , trasparenza e pubblicità in materia di concessioni di pubblici servizi, del rinnovo senza gara sino all’anno 2011 di un numero considerevole di concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche disposto nel 1999. Accogliendo le conclusioni dell’Avvocato Generale Sharpston, la Corte ha riaffermato che le motivazioni fiscali e amministrative nazionali non ricadono in un’ipotesi di eccezione del tipo di cui agli artt. 45 e 46 del Trattato CE, né rientrano fra le ragioni imperiose di interesse generale che, a certe condizioni, possono consentire agli Stati Membri di derogare alle libertà di stabilimento e prestazione dei servizi transfrontalieri garantite dagli artt. 43 segg. e 49 segg. del Trattato CE. La Corte ha, in particolare, giudicato che i rinnovi senza gara non soddisfacevano il principio di proporzionalità “… in quanto non idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla Repubblica Italiana ed eccede(nte) quanto necessario per evitare che gli operatori attivi nel settore delle scommesse ippiche siano coinvolti in attività criminose o fraudolente". La pronunzia della Corte, pur riferendosi a fatti del 1999, è particolarmente attuale, in quanto le nuove concessioni delle scommesse assegnate con il Decreto Bersani del 2006 prevedono espresse forme di protezione, già di per sé discriminatorie, dei concessionari preesistenti, ivi inclusi quelli titolari delle concessioni ippiche rinnovate senza concorso, la cui illegittimità è stata ora definitivamente accertata dai Giudici di Lussemburgo. Commentando la sentenza odierna, John Whittaker, Amministratore Delegato di Stanleybet International, ha dichiarato: “La decisione della Corte mette una pesante ipoteca sulla legalità del nuovo sistema delle concessioni che risulta dalle gare indette dall’AAMS in esecuzione del Decreto Bersani. La protezione ad oltranza dei concessionari preesistenti - che Stanley da tempo denuncia nelle sedi comunitarie e nazionali, è divenuta completamente indifendibileâ€